REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Afragola dott.Margherita MORELLI ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Nei confronti di :
1-… nato ad Afragola il … ed ivi ele.te dom.to alla via ….
-libero non comparso – difeso di fiducia dall’avv. Ferdinando Cerbone.
IMPUTATO
a) del reato p.e p. dagli artt 612 cp perché minacciava … di un male ingiusto
,con la seguente espressione :Ti devo ammazzare.
b) Del reato pep dagli artt.81,582 cp perché con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso,spingendolo a tergo e facendolo rovinare su
una lastra di marmo cagionava ad … lesioni personali…
Reati commessi in Afragola il 19 luglio 2013.
CONCLUSIONI:pubblico ministero-non doversi procedere per tenuità del fatto. Difensore-si associa
FATTO E DIRITTO
Con atto di querela del 20.7.13, … chiedeva la punizione dell’imputato per i fatti illeciti rubricati e costui veniva tratto a giudizio davanti all’intestato
ufficio con decreto di citazione del pubblico ministero emesso il 20 11.13, per rispondere dei reati contestati.
Alla udienza dibattimentale né la parte offesa né l‘imputato comparivano nonostante la notifica del verbale contenente l’avviso che non comparendo il fatto sarebbe stato considerato di particolare tenuità sicchè sulle conclusioni in epigrafe espresse,si dava lettura del dispositivo.
Si osserva che alla luce della formulazione dell’art.131bis cp introdotto dal dlsgs n° 28/15 che per giurisprudenza ormai consolidata, non si applica ai reati di competenza del giudice di pace e che introduce l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ( a evidente scopo deflattivo)per alcune fattispecie incriminatrici di competenza del Tribunale,tenuto conto delle modalità della condotta,dell’esiguità del danno o del pericolo e della non abitualità del comportamento(salvo le eccezioni specificamente previste), appare necessaria anche una rivisitazione dell’art.34 del dlgs 274/2000.La predetta norma di carattere speciale, che si applica specificamente ai reati di competenza del giudice di pace, stabilisce invece che il fatto è di particolare tenuità quando rispetto all’interesse tutelato,l’esiguità del danno o del pericolo che né è derivato nonchè la sua occasionalità e il grado di colpevolezza non giustifichino l’esercizio dell’azione penale tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro di studio di famiglia e di salute della persona sottoposta a indagine o dell’imputato .Il regime introdotto dal citato art.131 bis si evidenzia tuttavia, più favorevole per il reo rispetto a quello previsto dall’ art.34 sia pure in presenza di reati (cosiddetti bagatellari)che suscitano scarso all’arme sociale e che prevede altresì che la particolare tenuità del fatto sia dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la parte offesa non si oppongono(comma 3°)
IL procedimento penale davanti al giudice di pace in particolare,risponde a una necessità conciliativa in primis più che sanzionatoria e altresì all’esigenza di introdurre un sistema penale più mite per reati ritenuti di minore allarme sociale rispetto a quelli di competenza del Tribunale.Nel rispetto del dettato costituzionale(art.3),è necessario che le sanzioni siano graduate e non applicate indiscriminatamente e che si faccia più corretta ed adeguata applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto non trascurando di tenere in debito conto la consistenza del fatto reato e le conseguenze che ne sono derivate per la vittima soprattutto in relazione alla rilevanza dell’interesse che si intende tutelare.
A tale proposito non può non assumere altresì rilevanza anche il comportamento mantenuto dalle parti sia al di fuori del giudizio che nel corso del giudizio.
Nel caso che ne occupa, tenuto conto dell’antefatto,del rapporto tra le parti,dell’esiguità del danno che ne è derivato (non vi sono attestazioni in atti di particolari patologie della persona offesa e la prognosi certificata è molto modesta )della condotta inerte mantenuta nonostante la notifica del verbale (con l’avvertimento che qualora le parti non fossero comparse alla udienza dibattimentale ,il fatto sarebbe stato considerato di particolare tenuità e il consenso prestato),il giudizio non può che concludersi con declaratoria di improcedibilità dovendosi ritenere sussistenti i presupposti previsti dalla norma in questione.
P.Q.M
Visti gli art.531 cpp;
Dichiara non doversi procedere nei confronti di … ascritti perché i fatti sono di particolare tenuità.
Così deciso in Afragola il 14.6.16