Istruzioni per vendere o vincolare i beni del fondo patrimoniale.
Per vendere, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni del fondo patrimoniale ci vuole il consenso di entrambi i coniugi. Tale consenso è necessario anche se il bene sia di proprietà del terzo (che lo ha devoluto al fondo) e questi intenda disporne.
In caso di dissenso da parte di uno dei due coniugi, l’altro può chiedere l’autorizzazione del giudice.
Qualora vi siano figli minori o figli anche solo concepiti e ancora non nati, gli atti di disposizione suddetti (che poi sono tutti atti di straordinaria amministrazione) devono essere autorizzati anche dal giudice. Il giudice deve valutare se l’atto di disposizione sia idoneo a dar luogo a un sicuro beneficio per la famiglia.
Competente è il tribunale in camera di consiglio e deve essere sentito il pubblico ministero. Contro la decisione si può proporre reclamo davanti alla Corte d’Appello.
Alcuni tribunali tuttavia (per esempio, il Tribunale di Milano) non aderiscono a questa tesi e ritengono che, nonostante la presenza di figli minori, non è necessaria l’autorizzazione del giudice per alienare singoli beni presenti nel fondo.
Tuttavia, l’atto stipulato dal notaio con cui viene creato il fondo patrimoniale può prevedere una deroga a questo regime e dare la possibilità a uno dei due coniugi o ad entrambi disgiuntamente o al terzo che abbia conferito il bene di alienare il bene stesso senza bisogno dell’altrui consenso e, addirittura, senza bisogno dell’autorizzazione del giudice, anche in presenza di figli [1].
note
[1] Trib. Roma, sent. n. 952 del 27.06.1979.