Tribunale di Ivrea – Sezione penale – Sentenza 3 giugno 2016 n. 714
TRIBUNALE DI IVREA
SEZIONE PENALE – RITO MONOCRATICO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. ELENA STOPPINI all’udienza del 09 maggio 2016 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale nei confronti di
– Nd.Ag., nato (…), domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p. in Cuorgnè, via (…), difeso di fiducia dall’avv. Gi.NI. del Foro di Ivrea
– libero/assente –
IMPUTATO
del reato p. e p. dall’art. 572 c.p. per aver maltrattato la moglie convivente Nd.Je. picchiandola, ingiuriandola, minacciandola e sottoponendola abitualmente a una serie di atti lesivi dell’Integrità fisica e della sfera morale al fine di costringerla ad un regime di vita dolosamente vessatorio, che a titolo esemplificativo si è manifestato con le seguenti modalità:
– a causa della sua opprimente immotivata gelosia, costringeva la p.o. a rimanere chiusa in casa, impedendole finanche di accompagnare i propri figli a scuola;
– costringeva la p.o. a chiudersi nella camera da letto ogni volta che un uomo veniva affare visita al marito;
– nel luglio del 2001, colpiva la p.o. con un calcio alle costole, costringendola a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso di Cuorgnè – ai quali, pero, la donna, per paura, riferiva di essere caduta accidentalmente;
– ingiuriava – abitualmente la p.o., con termini quali “puttana”, picchiandola altresì con schiaffi alla testa oppure con calci e pugni e ciò in modo sistematico, più volte al mese e per tutto il periodo della loro convivenza;
– verso marzo/aprile del 2012 impediva con la forza alla moglie di allontanarsi di casa, picchiandola e minacciandola di morte qualora avesse tentato nuovamente di scappare di casa;
– in data 12 luglio 2012 insultava e denigrava la moglie per futili motivi proferendo nei suoi confronti la frase: “Stando con una stronza come te mi è andata via la vista”, apostrofandola Inoltre con il termine “puttana”.
Con l’intervento del Pubblico Ministero nella persona del VPO dott. Mi.BE. e dell’avv. Gi.NI., difensore di fiducia dell’imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nd.Ag. è stato ritualmente citato a giudizio avanti al Tribunale in composizione monocratica con decreto emesso in data 18 aprile 2014 per rispondere del reato compiutamente descritto nella
superiore rubrica. All’udienza del 12 marzo 2015, verificata la regolare costituzione del rapporto processuale, il giudice disponeva procedersi in assenza dell’imputato ex art. 420 bis c.p.p. Ammesse le prove richieste dalle parti, venivano fissate te udienza del 26 gennaio 2016 e 10 marzo 2016 per la loro assunzione.
Intervenuto mutamento dell’organo giudicante, all’udienza del 26 gennaio 2016 si procedeva all’esame dei testimone della Difesa presente, con fissazione di nuova udienza al 9 maggio 2016 per l’esame dei testimoni del Pubblico Ministero.
A tale data, preso atto della revoca di costituzione di parte civile di Nd.Je., veniva completata l’istruttoria, le parti procedevano alla discussione e all’esito veniva deliberata la sentenza, con pubblicazione del dispositivo in udienza.
Il compendio probatorio acquisito in dibattimento può essere così ricostruito.
Esaminata nel contraddittorio delle parti Nd.Je. ha dichiarato di essersi sposata con Nd.Ag. in Albania il (…) e di essersi trasferite subito dopo a vivere con il marito in Cuorgnè, piazza (…). Ha quindi riferito che la convivenza matrimoniale era stata caratterizzata da periodi di accordo ed armonia e periodi problematici, in cui vi erano state accese discussioni originate principalmente dal forte sentimento di gelosia nutrito dal coniuge nei suoi confronti. Ha poi aggiunto che nel corso degli undici anni di convivenza il manto l’aveva percossa, in occasioni di discussioni, circa una decina di volte, ed ha raccontato di un primo episodio, verificatosi circa un anno dopo il suo arrivo in Italia, in occasione del quale Nd.Ag. l’aveva colpita violentemente con un calcio alle costole e di un secondo episodio, verificatosi nel marzo/aprile 2012, allorquando il marito aveva chiuso la porta di casa per impedirle di andarsene e, l’aveva colpita con alcune sberle in testa.
Richiesta di precisare se l’imputato la insultasse sistematicamente, la denunciante ha negato la circostanza, affermando che in occasione delle discussioni talora la apostrofava con gli epiteti di “stronza”. Nd.Je. ha quindi escluso che il marito picchiasse sistematicamente i bambini o li maltrattasse, precisando che una soia volta aveva schiaffeggiato e sgridato il figlio perché aveva perso una penna a scuola.
In merito ai suo allontanamento dalla casa famigliare, avvenuto il 14 luglio 2012 allorquando si era recata a Bolzano dalla sorella con i tre figli e ivi era rimasta, la ND. ha riferito che quel giorno vi era stata l’ennesima discussione con il marito per futili motivi e che questi, dopo averle dato della “stronza”, le aveva detto che poteva andarsene quando voleva. Contestate gli le dichiarazioni parzialmente divergenti rese alla Stazione carabinieri di Bolzano il 14 luglio 2012 (“.. in questi anni di convivenza con Ag. sono stata picchiata spesso Ag. di tanto in tanto, circa cinque volte al mese, picchiava anche i nostri figli, colpendoli con degli schiaffi al viso. Egli obbligava i nostri figli a grattargli le gambe o a grattargli la schiena e quando si opponevano, li colpiva con degli schiaffi”), la ND. le ha fortemente ridimensionate, sostenendo di non essere stata esattamente compresa dai verbalizzanti, verosimilmente per via della sua scarsa conoscenza della lingua italiana, e che già al proprio avvocato aveva rappresentato che le sue affermazioni erano state esagerate. Oltre alla persona offesa è stato esaminato il fratello dell’imputato ND.Al. e sono state acquisite le sommarie informazioni della sorella della denunciante KA.Al. il (…).
Il primo, convivente con il nucleo familiare, ha sostenuto di non aver mai assistitola comportamenti violenti o aggressivi posti in essere dal fratello in danno della moglie o dei tre figli.
La seconda ha riferito di aver frequentato sporadicamente la sorella e il di lei marito, che sapeva essere geloso della moglie, ma di non aver mai ricevuto confidenze in merito a maltrattamenti subiti da Ie. sino la giorno in cui si era presentata a casa sua dicendo di aver lasciato Ag. Dalla documentazione sanitaria prodotta risulta un solo accesso di ND.Ja. ai P.S. dell’Ospedale di Cuorgnè, avvenuto il (…) per “contusione al fianco sinistro” (“ieri sera è caduta urtando il fianco sinistro su una sedia”)(gli ulteriori documenti prodotti riguardo accessi al Presidio Ospedaliero dei figli Da. e Da. per patologie che nulla hanno che vedere con presunti maltrattamenti).
Il compendio probatorio complessivamente acquisito, e di cui si è dato sin qui conto, non consente di ritenere provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell’imputato per il reato a lui ascritto. Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, il concetto di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. presuppone “una condotta abituale, che si estrinseca in più atti lesivi, realizzati in tempi successivi, dell’integrità, della libertà, dell’onore, del decoro del soggetto passivo o più semplicemente in atti di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima. Il legislatore, con la previsione in esame, ha attribuito particolare disvalore soltanto alla reiterata aggressione all’altrui personalità, assegnando autonomo rilievo penale all’imposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell’integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima”. Ne risultano, quindi, esclusi agli atti episodici, pur lesivi dei diritti fondamentali della persona, ma non riconducibili nell’ambito della descritta cornice unitaria, perché traggono origine da situazioni contingenti e particolari che sempre possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, che conservano eventualmente, se ne ricorrono i presupposti, la propria autonomia come delitti contro la persona, già di per sé sanzionati dall’ordinamento giuridico” (tassazione, sentenza n. 45037/2010). Orbene, nella vicenda in esame è stata acquisita evidenza probatoria esclusivamente di litigi, legati alla gelosia del marito, all’educazione dei figli o a problemi economici della coppia, occasionalmente degenerati (dieci occasioni ai massimo in undici anni, come affermato dalla denunciante in dibattimento) in sberle al volto, ed in un caso in un calcio al torace.
Ferma la censurabili dei singoli attentati all’integrità fisica e morale della ND. e la loro rilevanza penale quali percosse, ingiurie e lesioni (peraltro improcedibili per difetto di querela), ciò che difetta è proprio la sistematicità e continuità nel tempo di una condotta maltrattante. propriamente intesa, sorretta dal dolo di infliggere al coniuge condizioni di vita intollerabili.
Si impone, dunque, l’assoluzione dell’imputato per essere insufficiente la prova del fatto. P.Q.M.
visto l’art. 530, co. 2, c.p.p.
assolve
ND.AG. dal reato ascritto perché il fatto non sussiste visto l’art. 544 cpv. c.p.p. indica
in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Ivrea il 9 maggio 2016.
Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2016.
Corte di Cassazione, Sezione 3 penale Sentenza 11 aprile 2016, n. 14742
Il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici siano alternate a periodi di normalità, ossia quando tali condotte non realizzano l’unico registro comunicativo con il familiare, ma sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo.
Corte di Cassazione, Sezione 6 penale Sentenza 9 febbraio 2016, n. 5258
La configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia deve essere esclusa se la moglie, presunta vittima del reato, reagisce alle intemperanze del marito e non assume mai un atteggiamento di passiva soggezione nei suoi confronti. (Nella specie, la Cassazione ha confermato l’assoluzione nei confronti dell’uomo dal reato di cui all’articolo 572 del Cp in quanto, come rilevato dai giudici di secondo grado, entrambi i coniugi avevano un livello di formazione professionale, cultura, condizioni sociali ed economiche ben superiori alla media e la donna era solita reagire ai comportamenti veementi dell’uomo, con la conseguente impossibilità di configurare chi, tra i due, avesse mai assunto una posizione di supremazia nei confronti dell’altro).
Corte di Cassazione, Sezione 6 penale Sentenza 12 novembre 2014, n. 46633
Il reato di maltrattamenti in famiglia e’ integrato dalla condotta dell’agente che sottopone la moglie ad atti di vessazione reiterata e tali da cagionarle sofferenza, prevaricazione ed umiliazioni, in quanto costituenti fonti di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di esistenza Rilevano, entro tale prospettiva, come si e’ poc’anzi evidenziato, non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni ed umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa arrecati alla sua dignita’, che si risolvano nell’inflizione di vere e proprie sofferenze morali.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 13 maggio 2014 n. 19674
Il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato dalla condotta dell’agente che sottopone la moglie ad atti di vessazione reiterata e tali da cagionarle sofferenza, prevaricazione ed umiliazioni, in quanto costituenti fonti di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di esistenza. Rilevano, entro tale prospettiva, non soltanto le percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni ed umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa arrecati alla sua dignità, che si risolvano nell’inflizione di vere e proprie sofferenze morali. Nè, al riguardo, possono assumere alcuna incidenza in senso scriminante eventuali pretese o rivendicazioni legate all’esercizio di particolari forme di potestà in ordine alla gestione del proprio nucleo familiare, ovvero specifiche usanze, abitudini e connotazioni di dinamiche interne a gruppi familiari che costituiscano il portato di concezioni in assoluto contrasto con i principii e le norme che stanno alla base dell’ordinamento giuridico italiano e della concreta regolamentazione dei rapporti interpersonali, tenuto conto del fatto che la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, cui è certamente da ascrivere la famiglia (articoli 2, 29 e 31 Cost.), nonchè il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale (articolo 3 Cost., commi 1 e 2), costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione di diritto o di fatto nella società civile di consuetudini, prassi o costumi con esso assolutamente incompatibili.
Corte di Cassazione, Sezione 6 penale Sentenza 6 novembre 2013, n. 44700
Confluiscono nello schema dei maltrattamenti in famiglia, non solo le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni o le umiliazioni imposte alla vittima, ma altresì gli atti «di disprezzo e di offesa alla sua dignità che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali», ove animate da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo. Circa la consumazione del reato, di natura abituale, essa verrà a perfezionarsi con l’ultima di tale serie di atti, pur se protrattisi successivamente alla separazione dei coniugi.
Corte di Cassazione Sezione VI penale Sentenza 10.10.2011, n. 38503
Costituisce elemento oggettivo del reato di maltrattamento la messa in essere, in capo al figlio minore, di atteggiamenti che ne comprimano il rispetto integrale della personalità e della potenzialità allo svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari aperti alle risorse del mondo esterno, e ciò a prescindere dall’assenza di condotte pacificamente vessatorie e/o violente il reato non è escluso dall’assunta “non percezione” della vittima di tali comportamenti come mortificanti o dolorosi, posto che il reato di maltrattamenti mai può essere discriminato dal consenso dell’avente diritto e ciò a prescindere dalla minore età del danneggiato. Il reato di maltrattamenti ben può essere fondato sulla “rimozione della figura paterna” che costituisce, ove provata e riconosciuta elemento di vera e propria “deprivazione psicologica” in danno del minore.
Corte di Cassazione Sezione V penale Sentenza 25.07.2011, n. 29650
Per la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia non è sufficiente la reiterazione episodica di condotte violente , ma occorre dimostrare che, per effetto di tali attività poste in essere dall’agente ( che possono essere anche prive di connotati di violenza fisica) si instauri nei confronti della vittima uno stato di sofferenza e di umiliazione derivante dal regime instaurato all’interno della comunità che sia conseguenza diretta di tali atti di sopraffazione.
Corte di Cassazione Sezione V penale Sentenza 22.11.2010, n. 41142
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 572 c.p. lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un “clima” generalmente instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo, il quale ne sia consapevole, a prescindere dall’entità numerica degli atti vessatori e della loro riferibilità a uno qualsiasi dei soggetti passivi.
Corte di Cassazione – Sezione 6 penale – Sentenza 03.03.2009, n. 9531
Perchè sia integrato il reato di cui all’art. 572 c.p. occorre, secondo il significato riconducibile al termine “maltrattare”, che, come più volte affermato dalla giurisprudenza, l’agente eserciti, abitualmente, una forza oppressiva nei confronti di una persona della famiglia (o di uno degli altri soggetti indicati dall’articolo 572 c.p.) mediante l’uso delle più varie forme di violenza fisica o morale. Ne deriva che in questa fattispecie si richiede che vi sia un soggetto che abitualmente infligge sofferenze fisiche o morali a un altro, il quale, specularmente, ne resta succube. Se le violenze, offese, umiliazioni sono reciproche, pur se di diverso peso e gravità, non può dirsi che vi sia un soggetto che maltratta e uno che è maltrattato. Da un punto di vista fenomenologico, in un rapporto familiare che leghi un uomo e una donna, poiche’ la posizione prevaricatrice si può avvalere della preponderante forza fisica del soggetto agente, anche se i maltrattamenti in ipotesi si risolvano esclusivamente nella inflizione di sofferenze morali, è normalmente l’uomo il soggetto agente e la donna la vittima. (Nella specie la Corte non ha ravvisato il delitto in questione in quanto l’imputato non sarebbe “stato l’unico autore di condotte aggressive e ingiuriose” e la persona offesa “non poteva essere considerata estranea al clima di scarsa serenita’ che vigeva in famiglia”. Vi era un “un contesto di reciproche insofferenze e aggressioni verbali (quando non anche fisiche)”.
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale – Sentenza del 28 settembre 2009, n. 38125
Una continua serie di insulti, prepotenze, meschine cattiverie, infedelta’ ostentate, collegata agli accertati atti di violenza, favoriti anche dall’abuso di alcool, rendono certi dell’esistenza di una condotta dell’imputato reiteratamente e abitualmente prevaricatrice, tendente a umiliare e sottoporre la congiunta a sofferenze fisiche e morali, cosi’ da renderle penosa l’esistenza. Non vi e’ dubbio che tale quadro probatorio, rappresenti quella situazione di abitualita’ di sofferenze fisiche e morali, che, determinando nel soggetto passivo una condizione di vita, costantemente dolorosa e avvilente, integra appieno il reato di maltrattamenti in famiglia
Cass. pen. , sez. IV, 18 settembre 2008, n. 35862
Il reato di maltrattamenti ben puo’ evidenziarsi anche in un contesto familiare caratterizzato da forti tensioni ascrivibili ad entrambi i protagonisti della vicenda, tra i quali viene a crearsi un clima di reciproca insofferenza e intollerabilita’, considerato che anche una tale situazione deve essere comunque gestita con equilibrio, nel rispetto delle regole di civile convivenza e della dignita’ fisica e morale della persona e non legittima reazioni che insistono su condotte abitualmente proiettate alla aggressione, alla mortificazione e all’umiliazione della controparte. La provocazione del soggetto passivo, e’, in astratto, compatibile con il reato di maltrattamenti, ma non e’ causa di esclusione dello stesso, che puo’ essere attenuato nelle conseguenze sanzionatone in relazione soltanto ai singoli episodi ai quali la stessa inerisce, evenienza questa estranea al caso in esame non avente ad oggetto l’aspetto penale della vicenda.