Come si svolge un processo civile o penale? Quali sono le fasi che portano fino alla sentenza del giudice? Capiamolo con una semplice guida.
Sono migliaia le cause civili e penali che ogni anno si celebrano nei tribunali italiani: ma, effettivamente, come funziona un processo? Il processo civile serve per risolvere i dissidi tra privati: una parte (attore) chiama in giudizio l’altra (convenuto), chiedendo al giudice di condannarla a fare qualcosa (per esempio a risarcire i danni o a demolire un manufatto). Nel processo penale, invece, si contrappongono il Pm (organo di accusa, che rappresenta lo Stato) e l’imputato (difeso da un avvocato) accusato di aver commesso un reato.
Come funziona un processo civile
Il processo civile consta di tre fasi:
- la fase introduttiva;
- la trattazione (istruzione e discussione della causa);
- la fase decisoria.
La fase introduttiva è quella che permette l’instaurazione del procedimento. Il processo vede contrapporsi due parti:
- l’attore: colui che formula la domanda (ad esempio una richiesta di risarcimento del danno);
- il convenuto: colui contro il quale la richiesta è diretta.
Per poter iniziare il processo, l’attore deve indirizzare al convenuto un atto di citazione [1], con il quale, appunto, cita in giudizio la controparte per vedere accogliere la propria domanda. In questo documento l’attore specifica le sue richieste e ne chiede al giudice l’accoglimento. Quindi, invita la controparte a presentarsi in tribunale per discutere la causa. Il convenuto, dal canto suo, deposita una comparsa di risposta [2], ossia un atto con cui si difende da quanto richiesto dall’attore, prendendo posizione su tutte le questioni presenti nella citazione. Con la notifica dell’atto di citazione ed il successivo deposito in cancelleria, il processo ha inizio.
La seconda fase è quella della trattazione: le parti vengono convocate in udienza («udienza di prima comparizione e trattazione») per trattare la causa oralmente (di tutto ciò che avviene in udienza viene redatto verbale). In tale sede il giudice, dopo aver compiuto alcune verifiche preliminari, autorizza le parti, su loro richiesta, al deposito di alcune memorie (ossia documenti con cui i rispettivi avvocati possono specificare o modificare all’occorrenza quanto affermato negli atti introduttivi) [3].
Dopodiché può avere inizio la fase istruttoria, in cui vengono acquisite in giudizio le prove richieste dalle parti (testimonianze, perizie, consulenze tecniche, documenti, giuramenti ecc.). Conclusa l’istruzione della causa, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni, cioè a chiarire definitivamente le proprie richieste, anche alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento [4]. Questo è l’ultimo momento della trattazione della causa. Le parti, però, possono chiedere al giudice di fissare un’ulteriore udienza per la discussione finale.
In seguito, ha inizio la fase decisoria: il giudice ha tutti gli elementi per pronunciarsi sulla controversia e può finalmente emettere la sentenza. Egli decide su tutte le domande proposte dalle parti e ordina alla parte soccombente di pagare le spese processuali (in alternativa però, può disporre la compensazione delle spese).
Contro la sentenza del giudice, chi perde può ricorrere alla Corte d’appello (secondo grado di giudizio). Contro la sentenza del giudice d’appello, poi, si può ricorrere alla Corte di cassazione (terzo e ultimo grado di giudizio).
Come funziona il processo penale
Il processo penale vede invece contrapporsi:
- l’accusa (funzione svolta dal Pubblico ministero, che rappresenta lo Stato);
- la difesa (esercitata da un avvocato, che difende il soggetto imputato di un reato).
Il procedimento penale inizia quando l’autorità giudiziaria viene a conoscenza della commissione di un delitto (notizia di reato). Secondo la legge, i reati sono punibili:
- a querela di parte (ad esempio, il furto): significa che, per poter iniziare il procedimento penale, è necessaria la presentazione di una formale richiesta della parte che ha subito il torto;
- d’ufficio: ciò avviene per i reati più gravi (ad esempio l’omicidio). In questi casi, quando la notizia di reato perviene all’autorità giudiziaria (ad esempio tramite una denuncia o un referto medico), essa è obbligata ad iniziare il procedimento penale.
La prima fase del procedimento è quella delle indagini preliminari [5]: il Pubblico ministero, coadiuvato dalla polizia giudiziaria, indaga su quanto è accaduto, cercando di verificare se sussistono elementi idonei a sostenere l’accusa davanti al giudice. Già in questa fase l’indagato può essere sottoposto a misura cautelare [6] (ad esempio custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari), qualora intervengono determinati presupposti (gravi indizi di colpevolezza, pericolo di fuga o di reiterazione del reato ecc.).
Concluse le indagini, il Pm formula:
- una richiesta di archiviazione (se non ci sono elementi idonei a sostenere l’accusa);
- una richiesta di rinvio a giudizio (se, al contrario, dalle indagini appare verosimile che l’indagato abbia commesso il reato).
Su tali richieste si pronuncia il Giudice delle indagini preliminari (Gip), che, a seconda dei casi, dispone l’archiviazione del fascicolo oppure il rinvio a giudizio dell’indagato (che diventa quindi imputato). Con il rinvio a giudizio ha inizio il vero e proprio processo penale.
La fase successiva si svolge davanti al Giudice dell’udienza preliminare (Gup). Le parti vengono infatti convocate all’udienza preliminare [7]. In tale sede, il Pm espone sinteticamente i risultati delle indagini e indica tutti gli elementi che giustificano il rinvio a giudizio dell’accusato. Quest’ultimo, dal canto suo, può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Dopodiché il Gup, se a carico degli imputati ci sono elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, emette un decreto con cui dispone l’inizio del giudizio stesso.
In questo caso si apre il dibattimento [8], che costituisce il cuore del procedimento penale. Nel dibattimento vengono acquisite le prove a carico e a discarico dell’imputato e, successivamente, si tiene la discussione orale della causa in pubblica udienza (solo in alcuni casi la legge prevede la discussione a porte chiuse: ad esempio, qualora siano coinvolti minori): il Pm e gli avvocati delle parti che prendono la parola per sostenere le loro posizioni.
A conclusione di tali operazioni, il dibattimento si chiude e viene emessa la sentenza. Questa può essere:
- di proscioglimento, con l’imputato che viene assolto;
- di condanna.
Contro la sentenza emessa si può ricorrere in appello (secondo grado di giudizio). Contro la sentenza della Corte d’appello si può ricorrere in Cassazione (terzo e ultimo grado di giudizio).
note
[1] Art. 163 cod. proc. civ.
[2] Art. 167 cod. proc. civ.
[3] Art. 183 cod. proc. civ.
[4] Art. 190 cod. proc. civ.
[5] Artt. 326 ss. cod. proc. pen.
[6] Artt. 273 ss. cod. proc. pen.
[7] Artt. 416 ss. cod. proc. pen.
[8] Artt. 470 ss. cod. proc. pen.