Il lavoratore che sfori i limiti consentiti di guida durante le ore di lavoro è passibile di una multa.
Magari si fa difficoltà a comprenderlo, ma in certi casi il lavoratore stacanovista può essere punito. Possibile? Sì, se l’uomo sta troppo tempo al volante. Difatti, il dipendente che guida per un tempo eccessivo rispetto a quello previsto dalla legge può essere oggetto di un verbale per violazione del codice della strada. In altre parole una multa. Ma procediamo con ordine.
Cosa rischio se guido più del dovuto?
Il codice della strada [1] stabilisce che il conducente-lavoratore che supera la durata dei periodi di guida prescritti dalla legge (un regolamento dell’Ue [2]) è soggetto alla multa da euro 40 a euro 160. La sanzione economica sale e va da euro 211 a euro 843 se il conducente non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento comunitario.
Ma quali sono i tempi massimi di guida?
Come abbiamo appena detto, è un regolamento della comunità europea a fissare i tempi massimi al volante per il lavoratore dipendente. Eccoli.
Il lavoratore dipendente non può guidare più di 9 ore al giorno. Può arrivare a 10 ore ma solo due volte nell’arco di una settimana.
In ogni caso, nell’arco della stessa settimana egli non può guidare più di 56 ore.
Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.
I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi.
Ogni quattro ore e mezza di guida, il conducente deve fare una pausa di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
Questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.
Il conducente non può guidare sette giorni su sette ma ha diritto al riposo giornaliero e settimanale.
I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.
Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto.
I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.
Come fa la polizia ad accorgersi della violazione?
Per stabilire se il lavoratore-autista ha superato i tempi massimi di guida, la polizia si affida al controllo e all’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi. Se da essi risulta superato il tetto, scatta la multa che, come abbiamo detto, va da 40 a 160 euro.
A fare la multa possono essere anche gli uomini della Direzione provinciale dell’Ispettorato del lavoro e non necessariamente la polizia. Tanto è stato di recente chiarito dalla Cassazione [3].
note
[1] Art. 174 cod. str.
Art. 174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.
1.La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2.I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall’impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
3.Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4.Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 160. Si applica la sanzione da euro 211 a euro 843 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).
5.Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 316 a euro 1.265. Si applica la sanzione da euro 369 a euro 1.476 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
- Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.686.
7.Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma’ da euro 264 a euro 1.054. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 369 a euro 1.476. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.686.
8.Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/ 2006 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 653.
9.Il conducente che e’ sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma’ da euro 324 a euro 1.294. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con se’ o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10.Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006.
11.Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione e’ fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale e’ indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente e’ autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli e’ stato intimato di non proseguire il viaggio e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.865 a euro 7.460, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
12.Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all’articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia gia’ avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove e’ stato operato l’accertamento in Italia.
13.Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce e’ obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
14.L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, e’ soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 324 a euro 1.294 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
15.Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita’ e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell’articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltaledall’autorita’ competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
16.Qualora l’impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita’ nel commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
17.La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall’autorita’ che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
18.Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».
[2] Regolamento (CE) n. 561/2006.
[3] Cass. sent. n. 20594/16 del 12.10.2016.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 26 maggio – 12 ottobre 2016, n. 20594
Presidente Manna – Relatore Correnti
Fatto e diritto
La Direzione provinciali del lavoro di Brescia propone ricorso per cassazione contro C. M. controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che ha annullando il verbale di accertamento affermando l’incompetenza della Direzione provinciale-Ispettorato del Lavoro all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione dell’art. 174 cds a seguito dell’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo, attesa, in linea col principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative, la individuazione in termini tassativi dei soggetti legittimati ad irrogare le sanzioni a violazioni del cds.
Parte ricorrente denunzia violazione degli artt, 12 e 174 commi 2, 3 e 11 cds e dei Reg. CEE 561/2006 3280/85
Ciò premesso si osserva:
L’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi finalizzato all’accertamento che siano rispettati i limiti temporali dell’orario di lavoro risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore.
I soggetti preposti a tale verifica sono sia quelli normalmente indicati dal cds in ordine alla sicurezza della circolazione sia quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro con la conseguenza che l’accertatore è legittimato alle relative contestazioni.
La contestazione, come accertata e non sostanzialmente contestata, attiene a profili che riguardano sia la tutela del lavoratore che quella della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione per cui il relativo accertamento è prerogativa di tutti gli organi che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono preposti a specifiche funzioni il tutto nel quadro costituzionalmente previsto del buon andamento della pubblica amministrazione, anche in relazione alle competenze degli Ispettori del lavoro riconosciute, sulla scorta della legislazione vigente, dalla giurisprudenza di legitimità, Cass. 7.5.2003, n. 13304).
Va al riguardo osservato che, nell’ambito delle rispettive attribuzioni i componenti della LIPU, se nominati guardie particolari ex art. 133 TULPS ( Cass. 16.12.1997, n. 157), gli ispettori delle Poste (Cass. 19.5.1990) e gli ispettori dell’Enel (Cass. 12.2.1985) sono considerati agenti di PS ed autorizzati ai relativi controlli. In definitiva il ricorso va accolto con la cassazione ed il rinvio atteso il dichiarato assorbimento dell’esame delle ulteriori questioni
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Brescia, in persona di altro Magistrato anche per le spese.