L’articolo 2 Costituzione: i diritti inviolabili dell’uomo


L’inviolabilità dei diritti dell’uomo, la funzione dell’articolo 2 della Costituzione.
Cosa sono i diritti inviolabili?
I «diritti inviolabili» sono le posizioni giuridiche della persona considerate essenziali, in quanto insite nella natura umana, caratterizzanti la forma di «Stato democratico» e da esso tutelati a prescindere dal dettato costituzionale.
I diritti «inviolabili» sono preesistenti allo Stato e a ogni forma di governo democratica. Ciò spiega perché il Costituente utilizza l’espressione «riconosce e garantisce» (senza operare nessuna forma di discriminazione tra cittadini, stranieri etc.): viene in tal modo sottolineata l’originarietà degli stessi rispetto al testo della Carta costituzionale e l’importanza «primaria dell’uomo sull’ordinamento statale» (principio personalista).
Pertanto, la Costituzione italiana riconosce il principio dell’inviolabilità dei diritti dell’uomo, sancendo all’art. 2 che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».
Eventuali modifiche che limitino tali diritti costituirebbero non già una «revisione» della Carta costituzionale, ma un vero e proprio «sovvertimento» del nostro ordinamento democratico.
I diritti sono qualificati come «inviolabili» quando:
- non possono essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto costituiscono fondamento della forma di Stato repubblicana, sociale e di diritto attualmente vigente in Italia (Corte cost. n. 366 del 1991);
- sono indisponibili, intrasmissibili e irrinunciabili da parte dei titolari;
- sono imprescrittibili: anche se non esercitati, non cadono mai in prescrizione.
Questi diritti sono riconosciuti all’uomo:
- sia come singolo, come ad esempio il diritto al nome, all’onore (diritti della personalità), alla libera manifestazione del proprio pensiero;
- sia come membro di formazioni sociali, come, ad esempio, il diritto di associazione e di riunione e tutti i diritti relativi all’attività svolte dalle associazioni (culturali, sportive, politiche etc.).
L’art. 2 estende diritti e libertà fondamentali anche alle formazioni sociali, ossia i «corpi intermedi», cioè famiglia, partiti politici, sindacati, società etc., che costituiscono il trait d’union tra le istituzioni e il cittadino, rendendo possibile ed effettivo lo sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita sociale, politica ed economica del Paese (art. 3 Cost.).
La funzione dell’art. 2 della Costituzione
In passato è stato sollevato il quesito se la norma dell’art. 2 Cost. dovesse considerarsi come norma di chiusura, cioè riassuntiva (in un’unica norma preliminare) di tutti i diritti e le libertà fondamentali tutelati espressamente dalla Costituzione, ovvero come disposizione di apertura, una forma di catalogo aperto dei diritti inviolabili (cd. «tavola dei valori»), che consente di individuare e attribuire rilevanza giuridica ad altre libertà e valori persona- li non espressamente e immediatamente tutelati dalla Carta fondamentale ma che essendo fatti propri in un momento successivo dalla coscienza sociale, possono essere progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza e dal legislatore ordinario.
L’orientamento dottrinario prevalente è il secondo, per cui la norma dell’art. 2 Cost., riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell’uomo, ha la funzione di tutelare tutti quei diritti naturali e quei valori di libertà non ancora tradotti in specifiche norme costituzionali, ma che emergono distintamente nell’evoluzione del costume sociale (es.: diritto alla riservatezza, diritto all’obiezione di coscienza, all’identità personale etc.) e del cui rispetto il giudice e l’interprete si fanno carico.
L’art. 2 Cost., dunque, costituisce norma applicativa del principio generale del libero sviluppo della personalità in grado di integrare i singoli disposti costituzionali sui diritti e di consentire allo stesso tempo «bilanciamenti» [1] fra interessi contrapposti guidati sempre dalla priorità del valore della persona umana.
In tale dibattito non va dimenticato l’orientamento dottrinale che ritiene preferibile individuare un «diritto fondamentale» che, a prescindere da un riconoscimento giuridico, legittima «qualsiasi» diritto dell’uomo: dal diritto alla vita al diritto alla salute, dalla dignità al diritto all’alimentazione e alla libertà dalla fame, dal diritto a un ambiente sano, al diritto all’infanzia.
Secondo la tesi più accreditata, la base di tutti i diritti fondamentali sarebbe costituito dal principio di dignità della persona, che è stato riconosciuto nelle costituzioni già a partire dalla metà del XX secolo e che costituisce la premessa ideologica dello Stato democratico e sociale di diritto, il criterio generale di interpretazione della norma, il fondamento costituzionale di tutti i diritti connessi allo sviluppo della persona (ROLLA).
La norma, dunque, ha la funzione di tutelare e garantire quei diritti naturali e quei valori di libertà che emergono e si affermano con l’evoluzione del costume sociale (es. diritto alla riservatezza, diritto all’identità sessuale etc.).
In questo modo qualsiasi ulteriore generazione dei diritti di libertà può entrare a far parte dell’ordinamento giuridico acquistando rilevanza costituzionale.
Tale punto di vista connota l’art. 2 come norma a fattispecie aperta (BARBERA), in sintonia con lo spirito garantista della Costituzione che tutela globalmente (e in qualsiasi forma) i valori inviolabili della persona, e dunque non come norma a fattispecie chiusa che si limita a una mera enunciazione dei diritti e delle libertà.
La stessa Corte costituzionale, in diverse pronunce (cfr. sent. 561/87), ha riconosciuto l’esistenza di una serie di diritti non scritti sia basandosi sull’articolo in esame, sia richiamandosi a tale disposizione per dotare di rango costituzionale ulteriori diritti inviolabili riconosciuti in trattati e convenzioni internazionali.
I diritti inviolabili dell’uomo, infatti, oltre ad essere sanciti dalla Costituzione, «di cui rappresentano il DNA» (PICIOCCHI), formano anche oggetto di numerose convenzioni internazionali (tra l’altro tutte ratificate dall’Italia).
Anacronismo legislativo e bilanciamento dei diritti
I diritti costituzionali sono soggetti ad un’evoluzione continua che tiene conto del modificarsi dell’intera compagine sociale.
Le definizioni di tali diritti non sono, dunque, «rigide» o «cristallizzate», ma sottoposte ad uno sviluppo continuo, sotto il controllo della Corte costituzionale che nell’art. 2 Cost. rinviene il fondamento dell’interpretazione evolutiva dei diritti riconosciuti nella Costituzione.
L’evoluzione delle nozioni costituzionali implica la possibilità che disposizioni legislative che la Corte costituzionale ha, in passato, considerato conformi alla Costituzione, potrebbe- ro oggi essere considerate incompatibili: si parla in questo caso di anacronismo legislativo. Per quanto la Costituzione enunci i diritti e le libertà in forma di principi assoluti, con forte carattere di genericità e che in astratto non sembrano poter entrare in conflitto, è possibile che la loro applicazione concreta generi contrasti. Si pensi, ad esempio, al rapporto conflittuale tra diritto alla privacy e diritto di cronaca, fra il diritto alla vita dell’embrione e il diritto alla salute della madre nella disciplina dell’aborto.
Il bilanciamento dei diritti è, appunto, la «tecnica impiegata da tutti le Corti costituzionali per risolvere questioni di costituzionalità in cui si registri un contrasto tra diritti o interessi diversi» (BIN-PITRUZZELLA), ossia fra diritti non omogenei, fra soggetti diversi in concorrenza per lo stesso diritto, fra interessi individuali e collettivi: importante esempio è la contrapposizione fra libera iniziativa privata e diritti del consumatore.
Qualora si verifichino contrasti di questo tipo, la Corte, facendo ricorso al «senso comune» (PAINE) più che seguire rigidi schemi interpretativi, indica quale diritto o interesse nel caso di specie deve prevalere e quale essere sacrificato, senza che ciò significhi, però, un suo automatico annullamento.
note
[1] Tipico esempio di «bilanciamento» attiene alla potenziale contrapposizione tra diritto di cronaca e quello di riservatezza entrambi sanciti e riconosciuti dalla Costituzione.