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Ottava salvaguardia 2017, 3000 esodati in più

25 Novembre 2016 | Autore:
Ottava salvaguardia 2017, 3000 esodati in più

Salvaguardia estesa a 30.700 beneficiari: 3.000 lavoratori in mobilità in più grazie all’emendamento alla Legge di bilancio.

Tremila esodati in più nell’Ottava salvaguardia: grazie a un recente emendamento alla Legge di bilancio 2017, difatti, potranno pensionarsi, con le regole antecedenti alla Legge Fornero, anche i lavoratori in mobilità che hanno cessato l’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014, non più solo quelli che l’hanno cessata entro il 31 dicembre 2012. In questo modo, la platea dei salvaguardati arriva a 30.700 posti, anziché fermarsi a 27.700 come era stato inizialmente previsto. Ma procediamo per ordine e vediamo in che cosa consiste questa misura e chi potrà accedere alla salvaguardia nel 2017.

Salvaguardia: che cos’è

La salvaguardia è un importante beneficio che consente, a determinate categorie di lavoratori, di pensionarsi con i requisiti precedenti alla Legge Fornero [1]. Di anno in anno, a partire dal 2012, data di entrata in vigore della Riforma Fornero, che ha inasprito notevolmente i requisiti per la pensione, si sono succeduti diversi decreti di salvaguardia: difatti, la nuova salvaguardia prevista nella Legge di bilancio 2017 è l’ottava.

Vediamo ora, alla luce delle ultime modifiche, i dettagli dell’ottava salvaguardia contenuti nella Legge di bilancio: beneficiari, requisiti, decorrenza della pensione, termini e modalità delle domande.

Lavoratori in mobilità

Alla categoria dei lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile sono stati riservati, nell’Ottava salvaguardia, inizialmente 8.000 posti, poi ampliati a 11.000 dal nuovo emendamento; per accedere, è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • essere stati collocati in mobilità o in trattamento speciale edile in base ad accordi (governativi o sindacali) stipulati entro il 31 dicembre 2011;
  • essere stati collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, anche senza accordi, da aziende cessate o che abbiano subito procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale).

Gli interessati devono:

  • risultare cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 (e non più entro il 31 dicembre 2012);
  • perfezionare, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 36 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti pensionistici precedenti alla Legge Fornero; il versamento dei contributi volontari può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa: può essere effettuato, però, solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.

Eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato, mantenendo l’iscrizione nella lista, se intervenuti entro la data di entrata in vigore della Legge di bilancio, si considerano rilevanti per il prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità e non comportano l’esclusione dall’accesso all’ottava salvaguardia.

Lavoratori autorizzati al versamento dei contributi volontari

Alla categoria degli autorizzati al versamento dei contributi volontari sono stati riservati, in questa ottava salvaguardia, un totale di 10.400 posti; per accedere, è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • possesso di autorizzazione al versamento volontario dei contributi precedente al 4 dicembre 2011, purchè sia stato accreditato, o risulti accreditabile, almeno un contributo volontario al 6 dicembre 2011; il requisito è valido anche se risulta svolta, dopo il 4 dicembre 2011, un’attività di lavoro subordinato, purché non a tempo indeterminato; la maturazione della pensione, per questa categoria, deve essere raggiunta entro il 6 gennaio 2019; il totale degli ammessi a salvaguardia appartenenti a questa specifica categoria non può superare 5.200 unità;
  • possesso di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi entro il 4 dicembre 2011, senza contributi volontari accreditati o accreditabili al 6 dicembre 2011, purché vi sia almeno un contributo da lavoro effettivo accreditato tra il primo gennaio 2007 e il 30 novembre 2013; il requisito è valido anche se risulta svolta, entro il 30 novembre 2013, un’attività di lavoro subordinato, purché non a tempo indeterminato. La maturazione della pensione, per questa categoria, deve essere raggiunta entro il 6 gennaio 2018; il totale degli ammessi a salvaguardia appartenenti a questa specifica categoria non può superare 5.200 unità.

Lavoratori cessati dal servizio

Alla categoria dei cessati dal servizio, senza poi essere collocati in mobilità, sono stati riservati, in questa ottava salvaguardia, 7.800 posti; per accedere, è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • un rapporto d’impiego terminato entro il 30 giugno 2012, in virtù dell’applicazione di accordi individuali [2] o di accordi collettivi di incentivo all’esodo, stipulati entro il 31 dicembre 2011; il requisito è valido anche se è stata svolta, dopo il 30 giugno 2012, un’attività di lavoro subordinato, purché non a tempo indeterminato;
  • rapporto d’impiego terminato dopo il 30 giugno 2012 ma entro il 31 dicembre 2012, in virtù dell’applicazione di accordi individuali [2] o di accordi collettivi di incentivo all’esodo, stipulati entro il 31 dicembre 2011; il requisito è valido anche se è stata svolta, dopo la cessazione, un’attività di lavoro subordinato, purché non a tempo indeterminato;
  • rapporto di lavoro concluso, in virtù di una risoluzione unilaterale, tra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011; il requisito resta valido anche se è stata svolta, dopo la data di cessazione, un’attività di lavoro subordinato, purché non a tempo indeterminato.

In tutti i casi, la decorrenza della pensione (comprensiva della finestra mobile) deve risultare entro il 6 gennaio 2019 (incluso il periodo di finestra mobile).

Lavoratori in congedo per assistere figli disabili

All’interno della categoria dei lavoratori assenti, nel 2011, per assistere familiari portatori di handicap grave (secondo la Legge 104), il beneficio dell’ottava salvaguardia è stato riservato ai soli lavoratori in congedo per assistere i figli disabili, nel limite di 700 posti. Potranno accedere, nel dettaglio, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  • lavoratori che hanno beneficiato, nel corso del 2011, di un congedo straordinario retribuito, ai sensi del Testo Unico Maternità- Paternità [3];
  • lo stesso congedo straordinario deve risultare finalizzato all’assistenza di figli con handicap grave ai sensi della Legge 104.

Anche in questo caso, per rientrare nell’ottava salvaguardia, la decorrenza della pensione, comprensiva della finestra mobile, deve collocarsi entro il 6 gennaio 2019 (compreso il periodo di finestra mobile).

Lavoratori a termine

Alla categoria dei lavoratori a tempo determinato e in somministrazione sono stati riservati, nell’Ottava Salvaguardia, 800 posti; per accedere, è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • il contratto di lavoro subordinato, o di somministrazione a tempo determinato deve risultare cessato tra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011;
  • i lavoratori non devono risultare successivamente rioccupati a tempo indeterminato;
  • i lavoratori non devono appartenere al settore agricolo o possedere la qualifica di stagionali.

In quest’ultima ipotesi, la decorrenza della pensione deve collocarsi entro il 6 gennaio 2018, comprensiva della finestra mobile.

Requisiti Ottava salvaguardia: età e contributi dipendenti

Come già esposto, per accedere all’Ottava salvaguardia, i requisiti di età e contribuzione sono quelli precedenti all’entrata in vigore della Legge Fornero [1] (incrementati dagli adeguamenti alla speranza di vita); la decorrenza della pensione non è immediata, ma devono essere applicate le vecchie finestre mobili: la finestra è un periodo di attesa tra la data di maturazione dei requisiti e quella di liquidazione, o decorrenza, della pensione.

In particolare, i requisiti per la pensione anteriori alla Legge Fornero, con gli adeguamenti alla speranza di vita, sono, nel triennio 2016-2018:

  • per la pensione di anzianità, possesso della quota 97,7, con un’età minima di 61 anni e 7 mesi, ed almeno 35 anni di contributi (si applica la finestra di attesa tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza della pensione pari a 12 mesi);
  • in alternativa, possesso di 40 anni di contributi (la finestra applicata in quest’ipotesi è di 15 mesi);
  • per la pensione di vecchiaia (alla quale si applica una finestra di 12 mesi), sono necessari:
    • 20 anni di contributi (15 per i beneficiari della Deroga Amato);
    • 65 anni e 7 mesi di età per gli uomini e le dipendenti pubbliche;
    • 61 anni e 1 mese per le lavoratrici dipendenti del settore privato).

 

 

Requisiti Ottava salvaguardia: età e contributi autonomi

Chi possiede anche contribuzione da lavoro autonomo, oltreché quella da lavoro dipendente, per accedere all’ottava salvaguardia dovrà possedere, alternativamente, i seguenti requisiti:

  • possesso della quota 98,7, con un minimo di 62 anni e 7 mesi di età ed almeno 35 anni di contributi (la finestra, in questo caso, è di 18 mesi);
  • possesso di 40 anni di contributi (in quest’ipotesi, la finestra è di 21 mesi);
  • possesso di 65 anni e 7 mesi d’età (61 anni e 1 mese per le lavoratrici), assieme a 20 anni di contributi, (la finestra applicabile è di 18 mesi).

Ottava salvaguardia: domanda

La procedura per la domanda di accesso all’ottava salvaguardia, assieme alla modulistica necessaria, non è stata ancora resa nota.

L’istanza, comunque, dovrà essere inoltrata, all’Inps o alla Dtl, entro il primo marzo 2017; si ritiene che le procedure per l’invio delle istanze siano le stesse dello scorso anno:

  • per le istanze alla Dtl, invio tramite:
    • posta elettronica;
    • posta elettronica certificata;
    • raccomandata con ricevuta di ritorno;
    • intermediari abilitati, come i patronati.

Si ritiene che potranno, invece, inoltrare la domanda direttamente all’Inps, tramite il portale web dell’Istituto, i lavoratori in mobilità e gli autorizzati al versamento dei contributi volontari.

La procedura web del sito dell’Inps, per verificare il diritto a pensione con Salvaguardia, potrà probabilmente essere utilizzata, come già avvenuto negli anni scorsi, anche dai lavoratori tenuti a presentare domanda alla Dtl: tuttavia, l’utilizzo dell’applicazione web non sostituisce la domanda alla Dtl, che deve essere comunque effettuata.

Entro il 31 marzo 2017 le Dtl dovranno decidere l’accoglimento o il rifiuto della domanda. In caso di rigetto,  il lavoratore potrà, entro 30 giorni dalla comunicazione, effettuare un ricorso amministrativo, proponendo richiesta di riesame presso la stessa Dtl che ha emesso il provvedimento.


note

[1] D.L. 201/2011.

[2] Artt. 410, 411, 412-ter cod. proc. civ.

[3] Art. 42, Co. 5, D.lgs. 151/2001.


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4 Commenti

  1. il raggiungimento dei rquisiti durante il periodo di mobilità in deroga entro i 36 mesi dalla fine della mobilità ordinaria sono utili?

  2. Quindi il coniuge non ha lo stesso diritto del genitore per assistere il disabile grave. Ma la consulta non aveva stabilito che questa discriminazione era incostituzionale e, in seguito alla sentenza era stato concesso anche al coniuge il diritto al congedo biennale per l’assistenza?
    Per caso i governi possono rigettare le sentenze della Corte?

  3. Perché il coniuge in congedo straordinario nel 2011 per assistere il familiare (marito) invalido grave viene escluso dalla salvaguardia anche dal governo giallo verde? Pensavo che una cattiveria simile fosse solo di Renzi

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