Pubblichiamo la circolare n. 18/2012 che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha appena diramato sulla riforma del lavoro.
Oggi è entrata in vigore la riforma del lavoro, legge (n. 92/2012) che farà discutere soprattutto per le modalità d’imperio con cui, rispetto al passato, è stata approvata. Quasi del tutto assente è stata, infatti, la concertazione con i sindacati che, a detta di Monti, “in passato ha generato i mali contro cui lottiamo oggi e per i quali i giovani non trovano lavoro proprio perché lo Stato interveniva”.
Ci siamo già occupati, qualche giorno fa, della riforma dell’art. 18. Oggi pubblichiamo invece la circolare n. 18/2012 che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha appena diramato. Il documento contiene le linee guida per orientarsi all’interno della riforma e per comprendere i nuovi meccanismi.
Potrete scaricare la circolare da questo indirizzo
In particolare, la circolare affronta i temi del:
– contratto a tempo determinato (c.d. causalone e limite massimo dei 36 mesi)
– apprendistato e clausole di stabilizzazione
– lavoro intermittente: ambito soggettivo e periodo transitorio
– lavoro accessorio: campo applicativo e regime transitorio
– disciplina collocamento disabili
– dimissioni “in bianco”.
Chiedo gentilmente di sapere se la riforma Fornero ha modificato le co.co.co. prestate presso la P.A.. In sintesi si chiede di sapere se anche in questi casi si deve fare riferimento ad un singolo progetto specifico o è possibile adibire il lavoratore a mansioni ordinariamente svolte da altri pubblici dipendenti ? Grazie per la risposta.
Buongiorno Enzo, in base all’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2000 e all’art. 110, co. 6, del d.lgs. 267/2000, la P.A. può ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una spiccata autonomia nel loro svolgimento. Tale elemento dell’autonomia deve risultare prevalente, pena la violazione delle norme sull’accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, ciò che peraltro si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 5 e 97 Cost.
La possibilità tuttavia di ricorrere allo strumento della collaborazione esterna, coordinata e continuativa, è prevista dal legislatore come ipotesi meramente residuale ed eccezionale, per far fronte ad esigenze peculiari per le quali l’Amministrazione necessita dell’apporto di apposite competenze professionali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare n. 4/04, prot. n. 5657/11 del 15 luglio 2004, ha per di più sottolineato la necessità, nell’ambito della ricognizione delle professionalità esistenti all’interno dell’Amministrazione, di verificare la possibilità e la convenienza di formare o aggiornare personale interno.