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Infortunio sul lavoro e malattia, cosa paga l’Inail?

30 Dicembre 2020 | Autore:
Infortunio sul lavoro e malattia, cosa paga l’Inail?

Rendita diretta, indennizzo per danno biologico, protesi, cure termali: le prestazioni a carico dell’Inail a seguito di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Se il dipendente subisce dei danni a causa di un infortunio sul lavoro, o di una malattia professionale, l’Inail (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali), a seconda dei casi, è tenuta a corrispondere diverse prestazioni.

Questo, a prescindere dall’effettivo pagamento dei premi da parte del datore di lavoro: il lavoratore, infatti, è assicurato per il solo sorgere del rapporto subordinato, in base al principio di automaticità delle prestazioni.

Ma in caso d’infortunio e malattia, cosa paga l’Inail? 

Le prestazioni che possono risultare a carico dell’Inail, in particolare, sono:

  • la rendita diretta per inabilità permanente, ora rendita per le conseguenze patrimoniali della menomazione;
  • la rendita per inabilità temporanea assoluta;
  • l’indennizzo per danno biologico;
  • la rendita unificata per eventi lesivi ricadenti nello stesso regime assicurativo;
  • l’assegno personale continuativo;
  • la rendita di passaggio;
  • l’erogazione integrativa di fine anno;
  • le prestazioni protesiche;
  • l’abbattimento delle barriere architettoniche;
  • le prestazioni termali e i soggiorni climatici;
  • l’esenzione dal ticket;
  • le cure riabilitative;
  • il rimborso spese di alcuni farmaci in classe C.

Vediamo, in questa breve guida, quando possono essere erogate queste prestazioni e in che cosa consistono i vari benefici.

Rendita per inabilità temporanea assoluta

Se il lavoratore subisce un infortunio sul lavoro, ha diritto a un’indennità da parte dell’Inail in tutti i casi in cui, in conseguenza dell’evento lesivo, non può svolgere la sua attività.

In particolare, l’Inail paga al lavoratore, a decorrere dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio, un’indennità, detta rendita per inabilità temporanea assoluta: l’indennità è dovuta per tutti i giorni, compresi i festivi; deve essere corrisposta fino a quando dura l’inabilità assoluta (che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di fornire la propria prestazione).

I contratti collettivi, poi, dispongono normalmente, a carico del datore di lavoro, l’obbligo di corrispondere un’integrazione della rendita Inail, in modo da garantire al lavoratore il normale trattamento spettante.

Nei 3 giorni non indennizzati dall’Inail, detti di carenza, il datore di lavoro è obbligato a pagare [1]:

  • l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio;
  • il 60% della retribuzione (salvo condizioni di miglior favore normalmente previste dai contratti collettivi di categoria) per i giorni successivi, fino a quando sussiste la carenza dell’assicurazione e cioè fino al 4° giorno dal verificarsi dell’infortunio.
  • l’obbligo sussiste anche nei casi in cui l’Inail non è tenuto ad erogare alcuna indennità in quanto la guarigione avviene entro il periodo di carenza.

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea a carico dell’Inail è pari al 60% della retribuzione media giornaliera riferita ai 15 giorni precedenti l’infortunio, elevabile al 75%, a decorrere dal 91° giorno anche non continuativo.

Devono essere contati anche i compensi per ferie e riposi aggiuntivi per riduzione di orario, per festività (godute e non godute) e per gratifica natalizia, applicando le seguenti percentuali d’incremento alla retribuzione giornaliera ordinaria, al netto del compenso per lavoro straordinario (se corrisposto) e delle eventuali indennità collegate all’effettiva presenza:

  • per ferie e per riposi aggiuntivi per riduzione di orario (rol), la percentuale è ricavata dal seguente rapporto: (n° giorni di ferie + rol)/300 (giornate lavorative);
  • per festività: n° giorni di festività/300;
  • per gratifica natalizia: 8,33%.

È il datore di lavoro ad anticipare ai dipendenti l’indennità a carico dell’Inail ed a conguagliarla successivamente.

Rendita diretta per inabilità permanente

Il lavoratore, a seguito di un infortunio o di una malattia professionale, può riportare un’inabilità, cioè una riduzione della capacità lavorativa. L’inabilità può essere temporanea, quando la sua durata è limitata, o permanente. L’inabilità permanente può essere:

  • assoluta, se il dipendente perde completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro;
  • parziale, se la capacità lavorativa, pur diminuendo per tutta la vita, si perde soltanto in parte.

L’Inail, per gli eventi sino al 25 luglio 2000, se la capacità lavorativa risultava ridotta in misura superiore al 10%, erogava una rendita per inabilità permanente, rapportata al grado di inabilità; la rendita era corrisposta a partire dalla cessazione dell’indennità di inabilità temporanea assoluta.

Oggi, in luogo della rendita diretta, è erogato un ulteriore indennizzo (oltre a quello per danno biologico) in forma di rendita per le conseguenze patrimoniali della menomazione.

In certi casi, l’Inail può erogare l’indennizzo in forma di rendita subito, senza corrispondere l’indennità temporanea: questo accade quando l’istituto è in grado di determinare da subito il grado di invalidità definitivo: in questo caso viene liquidata una rendita provvisoria, che successivamente è sostituita dalla rendita definitiva.

La rendita diretta per inabilità permanente e il nuovo ulteriore indennizzo in forma di rendita sono calcolati secondo la retribuzione effettiva corrisposta al dipendente nei 12 mesi antecedenti l’infortunio o la malattia professionale.

Se nel periodo l’assicurato non ha lavorato con continuità, o, ha prestato la propria opera presso più datori e non è possibile determinare il totale delle retribuzioni percepite, la retribuzione annua è pari a 300 volte quella giornaliera.

In ogni caso, la retribuzione annua:

  • non può superare 300 volte la retribuzione media giornaliera aumentata del 30%;
  • non può risultare inferiore a 300 volte la retribuzione media giornaliera diminuita del 30%.

Le modalità di calcolo della retribuzione media giornaliera sono differenti, a seconda del tipo di paga adottato:

  • se la paga è oraria, bisogna prima calcolare il guadagno medio orario, dividendo lo stipendio percepito nei 15 giorni precedenti l’infortunio (o la malattia) per il corrispondente numero di ore di lavoro ordinario svolto; il guadagno medio orario, moltiplicato per il normale orario settimanale e diviso per 6, dà la retribuzione media giornaliera;
  • se la retribuzione è mensilizzata, la retribuzione media giornaliera si ottiene dividendo lo stipendio del mese precedente l’evento per 25.

L’importo viene però aumentato degli eventuali altri compensi corrisposti dal datore di lavoro, tra i quali vi sono:

  • lavoro straordinario;
  • ferie, festività, tredicesima e quattordicesima, riposi compensativi, permessi retribuiti, etc.;
  • compensi aggiuntivi, come indennità, maggiorazioni per festività, rimborso spese non documentate, etc.

Se per il lavoratore assicurato sono stabilite delle retribuzioni convenzionali, l’indennità si calcola sulla base di tali retribuzioni.

Rendita provvisoria

Nei casi in cui l’Inail sia in grado di determinare da subito il grado di invalidità definitivo viene liquidata una rendita provvisoria, che successivamente è sostituita dalla rendita definitiva.

Indennizzo per danno biologico

La rendita per inabilità permanente e l’ulteriore indennizzo in forma di rendita non devono essere confusi con l’indennizzo per danno biologico corrisposto, sempre dall’Inail, in forma di rendita: in questo caso, la prestazione è conseguente al danno alla persona nella sua totalità. Si considera, quindi, la menomazione all’integrità psico-fisica dell’assicurato.

L’indennizzo è corrisposto in forma di rendita se il grado di invalidità è pari o superiore al 16% ed in capitale se fra il 6 ed il 15%. L’importo in capitale (una tantum) dipende dall’entità del danno e dall’età dell’infortunato, ed è stabilito da apposite tabelle dell’Inail.

Per chi subisce un infortunio che causi un’invalidità dal 16% in poi, fino al 100%, l’Inail, come appena detto, dà una rendita, che viene erogata per tutta la vita, come una vera e propria pensione.

L’importo della rendita è calcolato basandosi sulla componente biologica, che dipende dalla percentuale di invalidità e sulla componente patrimoniale, cioè sul reddito percepito fino al momento dell’accertamento dell’invalidità, secondo apposite tabelle.

Indennizzo in forma di rendita

A questo punto, occorre capire meglio come è indennizzato il lavoratore con inabilità permanente derivante da un infortunio o dalla malattia professionale.
L’indennizzo per danno biologico ha sostituito la rendita per inabilità permanente per gli eventi successivi al 25 luglio 2000: non si indennizza più, come avveniva in relazione alla rendita diretta per inabilità permanente, la perdita o la riduzione dell’attitudine al lavoro, bensì la lesione all’integrità psico-fisica nella sua totalità, compresa la riduzione della capacità lavorativa.

I lavoratori con postumi di grado pari o superiore al 16% hanno dunque diritto:

  • all’indennizzo del danno biologico, che può essere erogato in forma di capitale, se i postumi sono di grado tra il 5 e il 15%, o in forma di rendita se superiori al 16%;
  • ad un ulteriore indennizzo, corrisposto in forma di rendita vitalizia, per le conseguenze patrimoniali della menomazione; questo indennizzo sostituisce, in pratica, la rendita diretta.

Entrambi gli indennizzi corrisposti in forma di rendita vitalizia sono così determinati:

  •  per la parte relativa al danno biologico, si utilizzano le modalità indicate nella “Tabella indennizzo danno biologico” riferita a gradi di menomazione pari o superiori al 16%;
  • per la parte relativa alle conseguenze patrimoniali della menomazione, si prende quale riferimento la retribuzione calcolata con le modalità prescritte dalla legge, ridotta moltiplicandola per il coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” e per il grado percentuale di menomazione.

Le due quote che costituiscono, in sostanza, un’unica rendita, sono rivalutate periodicamente con criteri diversi:

  • la quota che indennizza il danno biologico è collegata agli adeguamenti periodici della relativa tabella, effettuati con decreto ministeriale;
  •  la quota per indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione è agganciata alla retribuzione e viene rivalutata con le stesse modalità e gli stessi tempi vigenti per la rivalutazione della rendita diretta.

Dal 2016, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi sono rivalutati automaticamente, con decreto ministeriale, sulla base della variazione dell’indice Foi accertata dall’Istat rispetto all’anno precedente. Questi incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del 16,25% attualmente previsto.

Rendita unificata

In caso di nuovo infortunio o malattia professionale, ricadente nello stesso regime assicurativo del danno biologico, il lavoratore ha diritto a un’unica rendita o a un indennizzo in capitale, corrispondente al grado di invalidità determinato secondo i postumi di entrambi gli eventi.

Assegno personale continuativo

L’assegno personale continuativo è un assegno di assistenza, erogato a chi ha subito un infortunio o una malattia professionale nel caso in cui abbia necessità di assistenza continuativa. È incompatibile con l’assegno di accompagnamento, in quanto le due indennità hanno la stessa finalità.

Rendita di passaggio

La rendita di passaggio è una prestazione erogata ai lavoratori affetti da silicosi o asbestosi, allo scopo di incentivare l’abbandono delle lavorazioni ritenute nocive.

Assegno di incollocabilità

L’assegno d’incollocabilità spetta ai titolari di rendita Inail con un’età inferiore a 65 anni, che a seguito dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale non siano più in condizione di poter svolgere un’attività di lavoro, e non risultano beneficiari del collocamento obbligatorio [3].

Per ottenere l’assegno d’incollocabilità, l’interessato deve risultare in possesso:

  • di un grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico in materia d’infortuni sul lavoro e malattie professionali [4], se la denuncia d’infortunio o di malattia professionale è avvenuta entro il 31 dicembre 2006;
  • di un grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le apposite tabelle [5], se la denuncia d’infortunio o di malattia professionale è avvenuta a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il trattamento è pagato mensilmente assieme alla rendita Inail e viene rivalutato annualmente.

Erogazione integrativa di fine anno

Alla fine di ogni anno, l’Inail corrisponde a chi ha un grado di inabilità compreso tra l’80% e il 100% (grandi invalidi) e a chi ha un grado di inabilità del 100%, con diritto all’assistenza personale continuativa (super invalidi), una prestazione economica integrativa.

La prestazione è concessa se il reddito personale dell’invalido non superi i limiti di reddito stabiliti ogni anno dall’Inail.

Integrazione della rendita

Entro i termini di revisione delle rendite da infortunio o malattia professionale, l’Inail può corrispondere al lavoratore un’integrazione economica della prestazione in caso di ricaduta nello stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro, conseguente all’infortunio o alla malattia professionale che ha dato luogo alla costituzione della rendita. L’integrazione è riconosciuta anche nel caso in cui l’Inail sottoponga l’interessato a specifiche visite o terapie.

Protesi e presidi

L’Inail può riconoscere all’infortunato anche prestazioni non economiche: una di queste è l’erogazione di protesi, ortesi e presidi. Questi sono concessi al lavoratore quando il medico-legale dell’istituto ne abbia riconosciuto la necessità, a prescindere dall’indennizzabilità dell’inabilità. L’infortunato ha diritto anche al loro rinnovo, quando necessario.

Abbattimento delle barriere architettoniche

L’Inail può erogare dei contributi anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per l’installazione di sistemi di domotica, se necessari a seguito delle particolari menomazioni dell’infortunato.

Cure termali e soggiorni climatici

Tra le prestazioni sanitarie concesse dall’Inail rientrano anche le cure idrofangotermali e i soggiorni climatici.

Di queste prestazioni possono usufruire:

  • i titolari di rendita;
  • gli affetti da silicosi e asbestosi;
  • i lavoratori che si trovano nella fase di inabilità temporanea assoluta al lavoro, a seguito di infortunio o malattia professionale.

Queste prestazioni spettano, però, soltanto per affezioni elencate da un apposito decreto ministeriale.

L’Inail, oltre alle prestazioni, paga anche le spese di viaggio e di soggiorno in albergo, relative non solo all’assicurato, ma anche al suo accompagnatore, in caso di inabile al 100% con indennità di accompagno, o negli altri casi in cui un accompagnatore risulta necessario.

Esenzione dal ticket

I lavoratori affetti da una malattia professionale o infortunati hanno diritto ad esenzione dal ticket per:

  • tutte le prestazioni connesse all’infermità causata dall’infortunio o dalla malattia;
  • tutte le prestazioni finalizzate al recupero delle capacità lavorative, durante il periodo d’inabilità temporanea assoluta.

In particolare:

  • gli invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa o danno biologico in misura inferiore ai 2/3, quindi fino al 66%, hanno diritto all’esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie connesse all’infermità riconosciuta.
  • gli invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 hanno diritto all’esenzione dal ticket per tutte le prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio.

Per ottenere l’esenzione, bisogna presentare alla propria Asl la certificazione Inail relativa alle infermità e alla percentuale di inabilità.

Cure ambulatoriali riabilitative

L’Inail può fornire gratuitamente, presso i propri ambulatori, prestazioni di diagnosi e cura; possono essere erogate delle prestazioni specialistiche, in particolare, nei seguenti ambiti:

  • oculistica;
  • otoiatria;
  • ortopedia;
  • chirurgia;
  • radiologia;
  • neurologia;
  • medicina fisica e riabilitazione;
  • sieroprofilassi e vaccinazione antitetanica

Se nella singola sede Inail mancano le figure professionali adeguate,  il lavoratore può recarsi anche presso strutture sanitarie private non convenzionate col servizio sanitario nazionale, ma deve essere autorizzato dall’Inail.

Le prestazioni vengono fornite durante il periodo di inabilità assoluta, cioè durante il periodo di infermità coperto dall’Inail.

Rimborso spesa per farmaci

Dal 2012 l’Inail, durante il periodo di inabilità temporanea, rimborsa le spese sostenute per i farmaci di fascia C (quelli non rimborsati dal SSN ).

Recentemente, grazie a una nuova circolare Inail [2], la rimborsabilità è stata estesa oltre il periodo di inabilità assoluta, anche dopo la cristallizzazione dei postumi (10 anni per l’infortunio e 15 anni per la malattia professionale).

I farmaci rimborsabili dall’Inail (se, ovviamente, connessi all’infermità del lavoratore) sono:

  • acido ialuronico per infiltrazioni intrarticolari per il trattamento di condropatie ed artrosi post-traumatiche;
  • ansiolitici ed ipnoinducenti;
  • antibiotici per il trattamento topico di ferite o ustioni infette;
  • antidolorifici per os;
  • antivertiginosi;
  • attivanti cerebrali;
  • colliri midriatici per processi flogistici del segmento anteriore e posteriore dell’occhio;
  • crema antibatterica per ustioni;
  • farmaci ipotonizzanti (compresse) per il trattamento dell’ipertono oculare;
  • farmaci per il trattamento dei disturbi della motilità intestinale da varie cause;
  • farmaci per il trattamento dell’incontinenza urinaria in pazienti con vescica iperattiva;
  • farmaci per il trattamento dell’osteoporosi post-traumatica;
  • farmaci per la disfunzione erettile, come esito di gravi fratture del bacino, e di lesioni parziali midollari;
  • farmaci per uso topico per il trattamento di infezioni esterne di occhio e annessi (pomate e/o colliri), a base di antinfiammatori, o a base di antibiotici con o senza cortisonici;
  • farmaci vasoprotettori ed antitrombotici (compresse) per il trattamento di emorragie retiniche;
  • garze impregnate di antisettico per cute lesa;
  • immunoterapia batterica per il trattamento delle osteomieliti;
  • miorilassanti;
  • pomata antisettica;
  • pomate per il trattamento di abrasioni, ferite ed ustioni corneo congiuntivali;
  • preparati a base di acido ialuronico con e senza antibiotico, nelle diverse formulazioni per favorire la riepitelizzazione della cute lesa;
  • preparati cortisonici topici per il trattamento di dermatiti da contatto;
  • preparati per uso topico a base antibiotica con e senza cortisone;
  • preparati per uso topico a base di antinfiammatori in creme, pomate, gel, cerotti;
  • preparati per uso topico a base di eparina sodica;
  • preparati per uso topico ad azione elasticizzante/barriera per il trattamento di gravi ustioni;
  • preparato per uso topico per ulcere croniche con tessuto fibrinoso o necrotico;
  • prodotti anticheloidi (in diversa formulazione), compresi i siliconi medicali;
  • unguento per detersione enzimatica di piaghe necrotiche con e senza antibiotico.

note

[1] Art. 73, DPR 1124/1965.

[2] Inail Circ. n. 9/2016.

[3] L. 68/1999.

[4] DPR 1124/1965.

[5] DM 12/07/2000.


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