Che valore ha la promessa di matrimonio


È stata cancellata la promessa di matrimonio come vincolo giuridico: la promessa ha solo un significato sociale; restano invece le pubblicazioni.
La libertà matrimoniale
Nel nostro sistema giuridico vige un principio di ordine pubblico che tutela la libertà matrimoniale. Data l’importanza dell’impegno che i nubendi contraggono con il matrimonio, è necessario, infatti, che sia garantita la massima libertà di essi all’atto della costituzione del vincolo (liberas nuptias esse placuit).
A questo principio è informata tutta la disciplina del matrimonio. In particolare — osserva RESClGNO — «sul piano civile la libertà delle nozze appare garantita:
- dall’illiceità della condizione testamentaria impeditiva del matrimonio (art. 636);
- dallo sfavore per la mediazione matrimoniale;
- soprattutto, dal regime della promessa di matrimonio» (vedi infra).
La promessa di matrimonio (o «sponsali»)
Prima del matrimonio, di solito, i nubendi si promettono reciprocamente di prendersi come marito e moglie (cd. sponsali).
Tale promessa ha più importanza dal punto di vista del costume che dal punto di vista del diritto, poiché non obbliga a contrarre matrimonio, né ad eseguire ciò che si sia eventualmente convenuto per il caso di non adempimento; ciò al fine di garantire la libertà dei soggetti di contrarre o meno il matrimonio (art. 79). La promessa di matrimonio, pertanto, non è giuridicamente impegnativa. Tuttavia la legge, prendendo in considerazione la situazione di chi ha sostenuto spese ed assunto obblighi a causa della promessa, pone a carico del promittente delle conseguenze di carattere patrimoniale. In particolare:
- se la promessa è fatta per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio, o risulta dalla richiesta delle pubblicazioni, il promittente che si rifiuti di eseguire la promessa senza giusto motivo, o che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell’altro, è obbligato a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e le obbligazioni contratte a causa della promessa. Il danno in tal caso deve essere risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondano alla condizione delle parti (art. 81). Si discute circa la natura giuridica di tale responsabilità: alcuni ritengono che abbia carattere contrattuale (TRABUCCHI), altri le riconoscono natura extracontrattuale (JEMOLO). Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, invece, costituisce un’ipotesi singolare di obbligazione ex lege a carico del soggetto che recede. Si tratta cioè di una forma di responsabilità prevista dalla legge per ragioni di carattere equitativo e di tutela dell’affidamento incolpevole (SANTORO-PASSARELLI, GANGI, GAZZONI);
- il promittente può chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se il matrimonio non è stato contratto (art. 80). Per i doni, a differenza del caso dell’ingiustificata rottura degli sponsali, la legge prescinde dai motivi della rottura del fidanzamento: pertanto sono tenuti a restituirli entrambi i promittenti.