Corte di Cassazione Sezione 3 civile, Sentenza 16.03.1995, n. 3075
La precedenza di fatto può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all’incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente lo costituisce in colpa.
Corte di Cassazione Sezione 3 civile, Sentenza 05.05.2004, n. 8526
La precedenza di fatto può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all’incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente lo costituisce in colpa. Né consegue che l’onere di provare la sussistenza della precedenza di fatto incombe su chi se ne giova.
Tribunale Roma Sezione 13 Civile, Sentenza del 28 ottobre 2009, n. 22109
Il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile all’ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio. L’osservanza di questa condotta non costituisce altro che l’applicazione del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell’obbligo previsto dagli artt. 140, 141 e 145 del nuovo codice stradale di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza.
Corte d’Appello Roma Sezione 3 Civile, Sentenza del 19 maggio 2009, n. 2085
Il conducente in servizio urgente d’istituto può tenere una velocità superiore al consentito ma, allorché giunga in prossimità di un incrocio percorso da altri veicoli con diritto di precedenza, deve verificare, prima di immettersi nell’incrocio medesimo, che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito.
Corte di Cassazione Sezione 4 penale, Sentenza 23.04.1996, n. 4257
Poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altri comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. (Nella fattispecie, la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l’auto in prossimità dell’incrocio a velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l’autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all’obbligo di concedere la precedenza).
Giudice di Pace Palermo Sezione 9 Civile, Sentenza del 7 gennaio 2009, n. 67
A norma dell’art. 145 del C.d.s. chiunque si avvicini ad un crocevia ha l’obbligo di comportarsi con al massima prudenza e diligenza nell’attraversamento, anche se gode del diritto di precedenza, al fine di essere pronto ad evitare che l’altrui – prevedibile – comportamento avventato determini conseguenze lesive. Di conseguenza il fatto di aver goduto del diritto di precedenza (a fronte del comportamento illecito dell’altro conducente che non lo ha rispettato) non esclude la corresponsabilità del medesimo nella causazione di un eventuale sinistro qualora non venga fornita la prova di aver adottato comunque tutte le cautele richieste nell’attraversamento dell’incrocio.
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 20 marzo 2008, n. 12361
In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell’impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità. (Fattispecie in cui la sentenza d’appello, pur riconoscendo la violazione da parte del conducente di un ciclomotore dell’obbligo di dare la precedenza ad un incrocio, aveva ritenuto imprevedibile l’eccessiva velocità con cui era sopraggiunto un altro veicolo con il quale aveva colliso. La Corte pur riconoscendo l’esigenza di pervenire ad un rimprovero colposo personalizzato, che impedisce di ritenere costituita la colpa sulla base della mera violazione della norma cautelare specifica, ha annullato la sentenza affermando il principio sopra descritto).
Corte di Cassazione Sezione 3 civile, Sentenza 21.07.2006, n. 16768
In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile all’ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio. L’osservanza di questa condotta non costituisce altro che l’applicazione del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell’obbligo già previsto dall’art. 102 del codice stradale abrogato (ed attualmente dagli artt. 140, 141 e 145 del nuovo codice stradale di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza. (Nella specie, la S.C., ha rigettato il ricorso ritenendo applicabile il principio di cui in massima a maggior ragione in relazione alla specifica controversia nella quale era rimasto incerto il dato del passaggio con il verde piuttosto che con il giallo, così confermando la correttezza dell’impugnata sentenza che aveva individuato nell’eccesso di velocità l’elemento di colpa del danneggiato, in base al quale era stato ritenuto il suo concorso nella determinazione del sinistro stradale).
Corte di Cassazione Sezione 1 civile, Sentenza 13.07.2006, n. 15928
In tema di circolazione stradale, l’ art. 145 comma 1, del codice della strada -nel prevedere che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti- si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente favorito, giacché il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dall’obbligo di usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma, recata dal comma secondo del medesimo art. 145, che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
Giudice di Pace di Casarano, Sentenza 22.12.2003, n. 828
Nell’approssimarsi ad un incrocio il conducente del veicolo favorito dal diritto di precedenza deve comunque tenere una condotta prudente per essere in grado di mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sinistro. Ne deriva che in caso sinistro è configurabile un concorso di colpa di entrambi i conducenti secondo un grado di responsabilità del 20% per il veicolo favorito e dell’80% per l’altro veicolo.
Tribunale di Larino civile, Sentenza 24.04.2003, n. 319
Il diritto di precedenza ad un crocevia non fa venir meno l’obbligo di osservare una prudenza generica ed il dovere specifico di tenere una condotta di guida adeguata alle particolari condizioni del caso, per cui il conducente del veicolo favorito risponde del fatto anche se la propria condotta antigiuridica, senza la contemporanea condotta di altri, sarebbe risultata insufficiente a determinare l’evento.
Giudice di Pace di Sassari civile, Sentenza 22.03.2005, n. 272
Il segnale di stop non esclude automaticamente, in caso di incidente stradale, l’eventuale concorso di colpa da parte del conducente favorito. Tuttavia, la presenza di tale segnale impone al conducente l’obbligo tassativo di fermarsi, anche per un istante soltanto, e di dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada favorita, avanzando, se necessario, dopo essersi fermato, di quel tanto che consenta la completa visibilità della strada nei due sensi di marcia. Quanto al conducente favorito, la sua condotta in tanto può dirsi prudente e diligente in quanto non vengano superati i limiti di velocità imposti dalla legge in relazione alla strada percorsa ed alla situazione del traffico.
Tribunale di Roma, Sezione 12 civile, Sentenza 24.01.2005, n. 3372
Il conducente onerato dalla precedenza non può essere esentato da responsabilità con riconoscimento allo stesso di una precedenza di fatto, poiché ciò sovvertirebbe le regole della precedenza stabilite dal Codice della Strada. Lo stesso può reclamare nei confronti del conducente favorito solo una responsabilità concorsuale, per non aver quest’ultimo tenuto una condotta di guida prudente o perché a sua volta ha violato norme di comportamento del Codice della Strada. D’altronde il conducente sfavorito, che nella fattispecie, si apprestava ad immettersi nel flusso della circolazione, esegue un calcolo psicoanalitico di probabile buona riuscita della manovra. L’incidente è la prova che tale previsione si è dimostrata errata con conseguente responsabilità dello stesso.
Giudice di Pace di Casarano, Sentenza 11.02.2003, n. 160
In caso di scontro tra veicoli ad un incrocio, deve configurarsi un concorso di colpa nella misura del 70% a carico del conducente che non ha concesso la precedenza al veicolo proveniente dalla sua destra e del 30% a carico del conducente di quest’ultimo veicolo per non aver tenuto una condotta prudente nell’approssimarsi all’intersezione, in particolare, moderando la velocità in modo tale da poter compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, compreso l’arresto tempestivo del veicolo. E’ principio pacifico che il conducente deve per proprio conto rispettare le norme sulla circolazione stradale senza poterle disattenderle o adattarle a seconda dell’eventuale comportamento che dovrebbero tenere gli altri automobilisti.
Giudice di Pace di Torino, Sentenza 11.06.1997
Il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente favorito di osservare a sua volta, approssimandosi all’incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza ed, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità.