La ratifica di trattati internazionali


L’articolo 80 della Costituzione e le leggi di autorizazzione alla ratifica dei trattati per il controllo della politica estera del Governo.
Indice
Cosa dice l’articolo 80 della Costituzione?
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali
Come previsto in altre carte costituzionali, anche la Costituzione italiana ha stabilito che il Parlamento, in rappresentanza del popolo, prendesse parte alla formazione dei trattati in- ternazionali.
Sono stati così individuati cinque particolari categorie di trattati per i quali la ratifica del Presidente della Repubblica, prevista ex. art. 87, sia autorizzata dal Parlamento al fine di consentire a quest’ultimo un controllo sulla politica estera esercitata dal Governo.
In particolare, sono soggetti a tale autorizzazione, concessa solo con legge formale (e non con decreto legge etc.), i trattati:
- di natura politica (di alleanza, di non aggressione, di garanzia, di protezione, di neutralità etc.);
- di regolamento giudiziario: cioè relativi ai modi di risoluzione delle controversie internazionali;
- che importano variazioni del territorio italiano;
- che importano oneri alle finanze;
- che implicano modificazioni di leggi.
Ciò spiega perché in più occasioni il Governo è ricorso ad accordi in forma semplificata, ossia solo con la firma e senza ratifica del Capo dello Stato mediante sottoscrizione da parte dei rappresentanti del Governo, in pratica un organo differente da quello previsto dalla Costituzione. Per risolvere tale irregolarità, il Parlamento ha instaurato la prassi di emanare successivamente una legge con cui si approvava un trattato, di fatto, già concluso.
L’importanza e la delicatezza degli accordi in forma semplificata risulta rafforzata dalla formulazione dell’art. 117, comma 1 Cost. introdotta nel 2001. Se, infatti, si ritiene che fra gli accordi internazionali che vincolano il legislatore nazionale e quello regionale rientrino anche gli accordi in forma semplificata, il Governo verrebbe a disporre di uno strumento assai efficace per vincolare il Parlamento e interferire nelle sfere di autonomia regionale, a meno che il Parlamento non effettui un controllo più stringente sulla politica estera del Governo al fine di garantire un’effettiva attuazione dell’articolo in esame.
Da tale disposizione emerge (di conseguenza) che i trattati internazionali che non rientrano in una di queste cinque categorie non necessitano di tale autorizzazione e, pertanto, possono concludersi in forma semplificata mediante semplice sottoscrizione di un rappresentante del Governo.
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