Quote condominiali dovute solo dall’usufruttuario e non dal proprietario


L’usufruttuario, e non il nudo proprietario dell’immobile, è tenuto al pagamento delle quote condominiali; in caso di morosità il condominio dovrà agire nei suoi confronti.
In caso di usufrutto su un immobile, a pagare gli oneri condominiali è tenuto solo l’usufruttuario e mai il nudo proprietario, anche se tra loro vi siano accordi differenti. Tali eventuali accordi, infatti, secondo la Cassazione [1] sono nulli, poiché non possono derogare alla disciplina prevista dalla legge [2].
Pertanto, se l’usufruttuario è moroso nei confronti del condominio, l’amministratore non può agire nei confronti del proprietario dell’abitazione (eventualmente pignorando l’immobile).
I giudici della Suprema Corte hanno infatti precisato che il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale, al pagamento delle spese condominiali, né può essere stabilita dall’assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge.
note
[1] Cass. sent. n. 26831 del 14.12.2011. Cfr. anche Cass. sent. n. 21774 del 28 agosto 2008.
[2] Artt. 1004 e 1005 cod. civ.