Cassazione civile, sez. VI, 05.04.2011, n. 7748
È illegittima l’apertura di un varco effettuato nel muro perimetrale dell’edificio condominiale dal comproprietario per porre in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva situato nello stesso fabbricato con un altro immobile sempre di sua proprietà estraneo al condominio: tale uso, comportando la cessione a favore di soggetti estranei al condominio del godimento di un bene comune ne altera la destinazione: al muro perimetrale è imposto un peso che dà luogo a una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i partecipanti al condominio.
I beni condominiali – che, come i muri perimetrali, sono obiettivamente destinati a dare utilità alle singole unità immobiliari alle quali sono collegate materialmente non occorrendo a tal fine l’attività dei singoli condomini come invece nel caso di beni utili soggettivamente – sono oggetto di compossesso che consiste nel beneficio che il piano o porzione di piano trae da tali utilità sicché l’eccezione feci sed iure feci è opponibile solo quando l’attività del condomino non sia in contrasto con l’esercizio attuale o potenziale di analoga attività di altro condomino, non limitandone i poteri corrispondenti ai diritti spettanti sulle cose condominiali.
Cassazione civile, sez. II, 02.03.2007, n. 4978
I muri perimetrali dell’edificio in condominio, pur non avendo funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri al fine della presunzione di comunione di cui all’art. 1117 cod. civ., in quanto determinano la consistenza volumetrica dell’edificio unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici, delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dell’edificio stesso. Pertanto, nell’ambito dei muri comuni dell’edificio rientrano anche i muri collocati in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dello immobile.
Cassazione civile, sez. II, 31.05.1990, n. 5122
La trasformazione in balcone o terrazza, ad opera di un condomino, di una o più finestre del suo appartamento, all’uopo ampliando le finestre esistenti, a livello del suo appartamento, nel muro perimetrale comune e innestando in questo lo sporto di base del balcone terrazza, non importano una innovazione della cosa comune, a norma dell’art. 1120 cod. civ., bensì soltanto quell’uso individuale della cosa comune il cui ambito ed i cui limiti sono disciplinati dagli artt. 1102 e 1122 cod. civ.; accertare se detto ambito e detti limiti siano stati in concreto rispettati o meno è compito del giudice di merito.
Cassazione civile, sez. II, 21.02.1978, n. 839
I muri perimetrali dell’edificio in condominio – i quali, anche se non hanno natura e funzioni di muri maestri portanti, delimitano la superficie coperta, determinano la consistenza volumetrica dell’edificio unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti termici e atmosferici, e ne delineano la sagoma architettonica – sono da considerare comuni a tutti i condomini anche nelle parti che si trovano in corrispondenza dei piani di proprietà singola ed esclusiva e quando sono collocati in posizione, avanzata o arretrata, non coincidente con il perimetro esterno dei muri perimetrali esistenti in corrispondenza degli altri piani, come normalmente si verifica per i piani attici.
Cassazione civile, sez. VI, 05.04.2011, n. 7748
È illegittima l’apertura di un varco effettuato nel muro perimetrale dell’edificio condominiale dal comproprietario per porre in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva situato nello stesso fabbricato con un altro immobile sempre di sua proprietà estraneo al condominio: tale uso, comportando la cessione a favore di soggetti estranei al condominio del godimento di un bene comune ne altera la destinazione: al muro perimetrale è imposto un peso che dà luogo a una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i partecipanti al condominio.
I beni condominiali – che, come i muri perimetrali, sono obiettivamente destinati a dare utilità alle singole unità immobiliari alle quali sono collegate materialmente non occorrendo a tal fine l’attività dei singoli condomini come invece nel caso di beni utili soggettivamente – sono oggetto di compossesso che consiste nel beneficio che il piano o porzione di piano trae da tali utilità sicché l’eccezione feci sed iure feci è opponibile solo quando l’attività del condomino non sia in contrasto con l’esercizio attuale o potenziale di analoga attività di altro condomino, non limitandone i poteri corrispondenti ai diritti spettanti sulle cose condominiali.
Cassazione civile, sez. II, 02.03.2007, n. 4978
I muri perimetrali dell’edificio in condominio, pur non avendo funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri al fine della presunzione di comunione di cui all’art. 1117 cod. civ., in quanto determinano la consistenza volumetrica dell’edificio unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici, delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dell’edificio stesso. Pertanto, nell’ambito dei muri comuni dell’edificio rientrano anche i muri collocati in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dello immobile.
Cassazione civile, sez. II, 31.05.1990, n. 5122
La trasformazione in balcone o terrazza, ad opera di un condomino, di una o più finestre del suo appartamento, all’uopo ampliando le finestre esistenti, a livello del suo appartamento, nel muro perimetrale comune e innestando in questo lo sporto di base del balcone terrazza, non importano una innovazione della cosa comune, a norma dell’art. 1120 cod. civ., bensì soltanto quell’uso individuale della cosa comune il cui ambito ed i cui limiti sono disciplinati dagli artt. 1102 e 1122 cod. civ.; accertare se detto ambito e detti limiti siano stati in concreto rispettati o meno è compito del giudice di merito.
Cassazione civile, sez. II, 21.02.1978, n. 839
I muri perimetrali dell’edificio in condominio – i quali, anche se non hanno natura e funzioni di muri maestri portanti, delimitano la superficie coperta, determinano la consistenza volumetrica dell’edificio unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti termici e atmosferici, e ne delineano la sagoma architettonica – sono da considerare comuni a tutti i condomini anche nelle parti che si trovano in corrispondenza dei piani di proprietà singola ed esclusiva e quando sono collocati in posizione, avanzata o arretrata, non coincidente con il perimetro esterno dei muri perimetrali esistenti in corrispondenza degli altri piani, come normalmente si verifica per i piani attici.
Ma se un muro o un’abitazione è abuso edilizio cosa comporta ?….cioe il Comune ha dato il consenso per fabbricare senza interpellare il confinante ,si puo farla abbattere e domandare i danni per l’ombra e per l’umidita e il disagio procurato ?