Andando all’estero ho visto numerosi hair truck, ossia degli acconciatori ambulanti di capelli per uomo e donna, con lavaggio e taglio, dotati di appositi furgoncini: è possibile in Italia e che autorizzazioni ci vogliono?
In Italia il parrucchiere non può essere esercitato in forma ambulante e, pertanto, gli hair truck restano vietati per legge [1]. A chiarirlo è stato la stessa direzione generale per il mercato, divisione VI del Registro imprese, nel rispondere ad un recente quesito formulato sul tema [2].
L’esercizio in forma ambulante del coiffeur è disposto per tutelare la sanità pubblica e l’ambiente, nonché per la protezione dei consumatori. A giudizio del Mise, l’acconciatore non rientra tra le attività di recente liberalizzate, elenco che va interpretato in senso restrittivo, senza possibilità di applicazioni analogiche.
Dunque, per poter fare il parrucchiere, almeno in Italia, resta obbligatorio un locale fisso, soggetto alle autorizzazioni e all’iscrizione alla Camera di Commercio, così come prescritto dalla legge. L’utilizzo di strutture mobili come un furgoncino dotato di strumenti per il lavaggio e il taglio dei capelli (cosiddetto hair truck) non può essere considerato conforme alle prescrizioni della legge; il relativo titolare andrebbe incontro a sicure sanzioni.
Restano invece liberalizzati in forma itinerante gli ambulanti che consentono di effettuare esami del sangue, misurazione della pressione, nonché esami più complessi quali elettrocardiogrammi e radiologie. Stranamente però la normativa impedisce di svolgere il servizio di coiffeur on the road.
note
[1] Art. 2 co. 4, legge n. 174/2005.
[2] Direz. Gen. Registro Imprese, nota prot. n. 433949 del 29 dicembre 2016.
Legittimamente l’amministrazione comunale sospende l’attività di parrucchiere svolta con l’ausilio di apparecchiature abbronzanti esercitate senza la qualifica professionale di estetista, poiché la loro messa a disposizione della clientela richiede il possesso di tale qualifica anche se, nella specie, il cliente le utilizzi direttamente ed autonomamente: chi decide di servirsi di dette apparecchiature ripone infatti un legittimo affidamento sull’esistenza della relativa specializzazione professionale in capo al personale che gestisce l’esercizio.