Perdita dallo scaldabagno, quale responsabilità?
> L’esperto Pubblicato il 6 Gennaio 2017
Vi è responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di danni derivati dalle perdite provenienti dallo scaldabagno altrui?
La risposta è positiva. Conforme: Cass., 14 gennaio 1988, n. 212 secondo cui: «La responsabilità del proprietario d’un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla loro rovina può ravvisarsi solo in caso di danni derivanti dagli elementi (anche accessori ma) strutturali dell’edificio o di altra costruzione e perciò da parti essenziali degli stessi, ossia di danni derivanti dall’azione dinamica del materiale facente parte della struttura della costruzione e non da qualsiasi disgregazione sia pure limitata dell’edificio o di elementi o manufatti accessori non facenti parte della struttura della costruzione.
Va, pertanto, esclusa la responsabilità del proprietario dell’edificio, a norma dell’art. 2053 c. c., per infiltrazioni di acqua in un appartamento dell’edificio, ove derivanti da una avaria che non riguardi la conduttura idrica strutturalmente incorporata nell’edificio stesso bensì l’impianto di scaldabagno dell’appartamento soprastante e così una pertinenza organicamente distinta dallo stesso».
In conclusione
Qualora le perdite d’acqua non provengano da rotture di condutture idriche incorporate nella muratura, bensì da impianti pertinenziali quali lo scaldabagno o la caldaia per il riscaldamento, non può configurarsi una responsabilità ex art. 2053 c.c., ma solo una responsabilità da cose in custodia con la conseguente diversità della prova liberatoria a carico del presunto danneggiante.