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La modifica dell’assegno di mantenimento

16 Gennaio 2017 | Autore:
La modifica dell’assegno di mantenimento

Revisione delle condizioni di separazione e divorzio: quando è possibile chiedere al giudice di annullare o ridurre l’importo dell’assegno all’ex moglie.

L’assegno di mantenimento non è eterno: è sempre possibile, infatti, chiedere al giudice di diminuire o addirittura cancellare del tutto il mantenimento all’ex moglie, anche a distanza di pochi mesi dalla separazione o dal divorzio. Ma ad una condizione: che siano sopraggiunti fatti nuovi rispetto al momento della decisione sull’importo. Se invece le condizioni economiche o personali dei coniugi sono rimaste identiche, il tribunale non può rivedere le valutazioni già fatte in precedenza. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’importo del mantenimento sia stato concordato dai coniugi con la separazione consensuale. Ma procediamo con ordine.

Procedimento di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio

Sia dopo la separazione che dopo il divorzio, ognuno dei due coniugi può richiedere al tribunale di modificare l’importo dell’assegno di mantenimento o dell’assegno divorzile. Ovviamente, se ad agire è il coniuge che ne beneficia, la sua richiesta sarà rivolta a ottenere un aumento; viceversa, se ad agire è il coniuge tenuto al versamento, la sua richiesta sarà diretta a ottenere una diminuzione o la definitiva cancellazione.

Insieme alla modifica delle condizioni economiche di separazione o divorzio è possibile anche chiedere la revisione delle decisioni in tema di affidamento e mantenimento dei figli.

Come si chiede la modifica dell’assegno di mantenimento?

Per chiedere una rettifica dell’assegno di mantenimento si può procedere in due modi:

  • con una richiesta al giudice. Se marito e moglie non trovano un accordo c’è bisogno di una vera e propria causa; diversamente il tutto si svolge in una sola udienza davanti al presidente del tribunale;
  • con un accordo stragiudiziale in cui le parti stabiliscono la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio mediante negoziazione assistita o mediante accordo avanti al sindaco.

Quando è possibile chiedere la modifica del mantenimento?

Per poter chiedere la modifica del mantenimento (aumento, diminuzione o eliminazione) è necessario che si siano verificati dei fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della sentenza (o dell’omologa della separazione consensuale) tali da imporre una modifica o una revoca. Le sentenze di separazione e divorzio sono infatti intangibili solo a condizione che le situazioni economiche dei coniugi rimangano invariate.

Un esempio di modifica delle condizioni di separazione può avvenire nei seguenti casi:

  • il coniuge beneficiario del mantenimento inizia una stabile e duratura convivenza con un altro partner, avviando una famiglia di fatto: in tal caso perde il mantenimento;
  • il coniuge beneficiario del mantenimento ottiene un aumento della retribuzione o aumenta i suoi guadagni o iniziato un’adeguata attività lavorativa;
  • il coniuge tenuto al pagamento del mantenimento ha una nuova famiglia con nuovi figli;
  • il coniuge tenuto al mantenimento subisce una invalidità o una consistente riduzione dello stipendio;
  • il coniuge tenuto al mantenimento perde il lavoro.

La necessità della sussistenza di fatti nuovi riguarda però la solo modifica dell’assegno di mantenimento. Si ritiene invece che possa essere chiesta in qualsiasi momento la revisione delle condizioni relative all’affidamento dei figli, essendo i relativi provvedimenti adottati allo stato degli atti e nell’interesse dei figli stessi; essi sono revocabili e modificabili in qualsiasi momento e il loro riesame può essere chiesto indipendentemente dal mutamento delle circostanze, potendosi richiedere anche solo una nuova valutazione delle stesse circostanze.

Come si chiede la modifica dell’assegno di mantenimento?

Se si intende chiedere la modifica dell’assegno di mantenimento in tribunale è necessario notificare un ricorso alla controparte per il tramite del proprio avvocato.

Giudice competente per la revisione delle condizioni di separazione o divorzio

Particolarmente delicate sono le regole in merito all’individuazione del giudice competente. Bisogna, in particolare, distinguere a seconda che si parli di separazione o divorzio:

1) per i giudizi di modifica delle condizioni di separazione è competente ciascuno dei seguenti tribunali:

  • quello del luogo di residenza o domicilio del convenuto [1];
  • quello del luogo in cui l’obbligazione è sorta [2].
  • Ad esempio nei giudizi di modifica dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato è competente anche il giudice del luogo del tribunale che ha pronunziato (o omologato) la separazione; per l’assegno a favore dei figli minori d’età è competente il giudice del luogo dove il divorzio o la separazione sono avvenuti (luogo ove l’obbligo del mantenimento è sorto ed è stato quantificato) e non il giudice del luogo dove la prole da mantenere sia residente;
  • quello del luogo in cui l’obbligazione deve eseguirsi, coincidente, per quanto riguarda gli assegni di mantenimento, con il domicilio del creditore [3];
  1. b) per i giudizi di modifica delle condizioni di divorzio è competente anche il giudice del luogo in cui l’obbligazione deve eseguirsi [4].

Procedimento

I procedimenti di revisione seguono il rito camerale come previsto dalla legge.

È obbligatorio l’intervento del Pm quando si discute sulla modifica di provvedimenti relativi ai figli minori.

Per quanto riguarda l’impugnazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte d’appello entro 10 giorni ed è revocabile in ogni tempo.


note

[1] Art. 18 co. 1 cod. proc. civ.

[2] Art. 20 cod. proc. civ.

[3] Art. 1182 co. 3 cod. civ.

[4] Art. 12-quater L. 898/70. Tale norma è stata interpretata in modo opposto: secondo alcuni la norma è inutile in quanto si sovrappone alla disposizione generale; secondo altri la norma è speciale e deroga alla norma generale e dunque implicitamente significa che non è competente il giudice del luogo in cui l’obbligazione è sorta ma solo il giudice del luogo in cui deve eseguirsi.

Autore immagine: 123rf com


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