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Come funziona legge 104 per acquisto auto?

7 Gennaio 2020
Come funziona legge 104 per acquisto auto?

Come funziona l’agevolazione fiscale per l’acquisto dell’auto a chi usufruisce della legge 104 del 1992: quando vendere l’auto con la legge 104; chi ha la legge 104 deve pagare il bollo auto? Dove acquistare auto con legge 104?

Chi ha la 104 può avere l’agevolazione sull’acquisto auto

I titolari della legge 104 possono avere delle agevolazioni sull’auto (detrazione Irpef sull’acquisto, sulle spese di manutenzione, esenzione dal bollo auto, ecc.). A determinate condizioni le agevolazioni sono concesse anche al familiare della persona con disabilità. In questa scheda vedremo come ottenere le agevolazioni sull’auto per i portatori della 104, quali sono le agevolazioni, le condizioni e la documentazione per ottenerle.

Chi può avere le agevolazioni sull’auto con la 104

Chi è portatore della legge 104 può ottenere le agevolazioni sull’auto a condizione che si tratti di:

  • soggetto con un grave handicap certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl [1]. È la condizione tipica di chi ottiene la 104 ossia: «persona con minorazione (singola o plurima) che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità»;
  • disabili con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione;
  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie: solo per questa categoria di disabili, le agevolazioni sono subordinate all’adattamento dell’auto alle limitate capacità del conducente beneficiario.

Per ottenere l’agevolazione 104 sull’auto è necessario che il veicolo sia usato, unicamente o anche solo in via prevalente, a beneficio del disabile. Quindi ben può essere che un familiare, di tanto in tanto, utilizzi l’auto per propri scopi, che nulla hanno a che fare con l’assistenza al disabile. L’importante è che l’acquisto dell’auto con la 104 non sia volto a garantire, ai familiari, un proprio mezzo con dei benefici fiscali cui altrimenti non avrebbero diritto.

Un familiare del disabile con la 104 può avere i benefici auto?

L’agevolazione spetta, oltre al titolare della 104 – ossia all’invalido – anche a un suo familiare, a condizione che il disabile sia a suo carico («fiscalmente a carico»). Per essere «fiscalmente a carico» di un parente è necessario che il disabile possegga un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro. Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Se, invece, il disabile ha un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, l’agevolazione auto spetta solo a lui e non al familiare. Pertanto sarà necessario che le fatture che comprovano la spesa siano intestate al titolare della 104 e non al parente.

Se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest’ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

Quindi, ricapitolando:

  • se l’invalido con la 104 ha un reddito fino a 2.840,51 euro ed è fiscalmente a carico di un familiare, anche quest’ultimo può acquistare un’auto con le agevolazioni; dunque i documenti di spesa possono essere intestati a lui e non al disabile;
  • se l’invalido con la 104 ha un reddito superiore a 2.849,51 euro, può comunque godere delle agevolazioni sull’auto, ma non i suoi familiari.

Quale auto comprare con la legge 104

È possibile ottenere le agevolazioni sulle seguenti vetture:

  • automobili: sono i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  • autoveicoli per il trasporto promiscuo: sono i veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  • autoveicoli specifici: si tratta di veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
  • autocaravan (per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%): si tratta di veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente;
  • motocarrozzette: si tratta di veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
  • motoveicoli per trasporto promiscuo: sono i veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;
  • motoveicoli per trasporti specifici: sono i veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

Non ci sono limiti di cilindrata.

Minicar con la 104? Non è agevolabile l’acquisto di minicar che possono essere condotte senza patente.

Auto elettriche e agevolazioni fiscali per disabili

Iva ridotta al 4% anche per le auto ibride ed elettriche acquistate da disabili e loro familiari. Nel decreto fiscale è stato aggiunto l’articolo 53-bis, che elimina l’anacronismo che escludeva elettriche e ibride. Esenzione anche sull’Ipt (Imposta erariale di trascrizione) e imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi prevista dall’articolo 8, comma 4, della legge 449/1997.

Così dal 25 dicembre l’Iva ridotta riguarda autovetture e autoveicoli per trasporti specifici di cilindrata fino a 2.000 se con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

Da chiarire se il limite di 150kW riguarda solo le auto elettriche (come parrebbe) o anche quelle ibride (per la presenza di un motore elettrico). Comunque, il beneficio vale anche per gli esemplari d’importazione parallela.

I beneficiari restano i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 3, legge 104/1992) che adattino i veicoli, non vedenti e sordomuti (punto 31, tabella A, parte II allegata al Dpr 633/1972), disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

Resta l’Iva al 4% anche per i motoveicoli (motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo o trasporti specifici), senza restrizioni su cilindrata o alimentazione.

L’agevolazione può essere fruita anche dal familiare del portatore di handicap che sostiene la spesa nell’interesse del disabile, se quest’ultimo è fiscalmente a carico del familiare.

L’Iva al 4% spetta una sola volta in un quadriennio a partire dalla data di acquisto, salvo demolizioni o furti.

Quali sono le agevolazioni auto per chi ha la 104?

Per chi ha la 104 e vuole acquistare un’auto sono due le principali agevolazioni concesse dalla legge: una detrazione sull’Irpef del 19% e l’Iva agevolata al 4% piuttosto che al 22%. Vediamo singolarmente queste due misure.

La detrazione Irpef sul prezzo di acquisto

Per l’acquisto dell’auto, il titolare della 104 (o, alle condizioni appena dette, anche il familiare) ha diritto a una detrazione dall’Irpef del 19%. Significa che il 19% si detrae dall’Irpef da pagare (in 1 o 4 anni a scelta del contribuente). Si tratta, insomma, di uno sconto sulle tasse da pagare con la successiva dichiarazione dei redditi e non, invece, uno sconto dal concessionario (come erroneamente qualcuno crede). Così il contribuente prima paga l’intero importo e poi ottiene il “rimborso” con un taglio sulle tasse da pagare.

Se è vero, come abbiamo detto sopra, che l’agevolazione spetta a prescindere dalla cilindrata dell’auto, si stabilisce però che la spesa massima detraibile è di 18.075,99 euro: sull’eventuale surplus di prezzo non si applica più la detrazione. Quindi, in ogni caso, la spesa massima che si può recuperare dalle tasse è di 3.434,43 euro, a prescindere dal costo dell’auto (ossia il 19% del tetto massimo di 18.075,99 euro).

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo. Ciò significa che si può ottenere lo sconto sulle tasse da pagare tutto in un’unica volta, nell’annualità successiva a quella dell’acquisto, oppure spalmarlo nei 4 anni successivi.

Quando vendere l’auto con la legge 104?

La detrazione spetta per una sola auto alla volta. Si può inoltre ottenere l’agevolazione una sola volta ogni quattro anni. Pertanto se il contribuente:

  • acquista una seconda auto non può ottenere anche su questa l’agevolazione;
  • acquista una seconda auto ma vende la precedente prima di 4 anni non può ottenere di nuovo l’agevolazione, salvo che il veicolo precedentemente acquistato venga sottoposto a rottamazione e radiazione dal Pra;
  • acquista una seconda auto ma vende la precedente dopo 4 anni, può ottenere l’agevolazione fiscale.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero [2].

In caso di furto si può acquistare una nuova auto con l’agevolazione?

Solo in caso di furto è consentito godere di nuovo dell’agevolazione su una seconda auto acquistata prima di 4 anni dal precedente acquisto. Quindi, ad esempio, se il titolare di handicap con la 104 compra un’auto e dopo 6 mesi gliela rubano, ha diritto alla detrazione sull’Irpef anche sul secondo acquisto. Tuttavia, dalla detrazione viene decurtato l’eventuale rimborso ottenuto dall’assicurazione (fermo restando il predetto tetto di spesa massima di 18.075,99 euro).

Le spese di adattamento dell’auto

Solo per i soggetti con gravi deficit motori l’agevolazione spetta a condizione che l’auto sia sottoposta alle modifiche per la guida dell’invalido. In questo caso, la detrazione spetta anche sulle maggiori spese di adattamento del veicolo.

Invece quando non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, di cui si dirà più avanti.

L’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.

Quando si perde la detrazione sull’auto acquistata coi benefici 104?

L’auto acquistata dal titolare della 104 coi benefici fiscali non può essere venduta o donata prima di due anni dall’acquisto, altrimenti il contribuente deve pagare all’Agenzia delle Entrate la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.

Ciò però non vale quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti (ad esempio in caso di aggravamento della disabilità).

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo.

Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.

Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo.

Spese per revisione, benzina, olio, assicurazione

La detrazione non spetta per le spese di ordinaria manutenzione come ad esempio per la revisione periodica dell’auto e i costi di esercizio ossia la benzina o il diesel o qualsiasi altro carburante, lubrificanti, olio freni, olio motore, acqua per il radiatore, ecc.

L’agevolazione Iva

Il titolare di 104 che acquista l’auto con l’agevolazione può ottenere un sostanzioso sconto sul prezzo; la legge infatti stabilisce che, per la cessione da società o concessionaria l’Iva è al 4%, anziché al 22%. Ciò vale sia su auto nuove che usate a condizione che la cilindrata sia fino a:

  • 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina;
  • 2800 centimetri cubici, se con motore diesel.

L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:

  • all’acquisto contestuale di optional;
  • alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata);
  • alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

L’Iva al 4% vale solo se ad acquistare l’auto è il disabile o il familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Non hanno diritto all’agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).

Iva: quando vendere l’auto con la legge 104?

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).

È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato.

In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.

La rivendita del veicolo acquistato da un disabile è soggetta all’aliquota ordinaria se l’acquirente non è (a sua volta) un disabile.

Iva: perdita dell’agevolazione

Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Come ottenere l’agevolazione Iva sull’auto del titolare della 104

L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:

  • emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;
  • comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente.

La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.

Chi ha la legge 104 deve pagare il bollo auto?

Sia il disabile che il familiare che lo ha a carico possono ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo auto solo per i veicoli, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel).

Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.

Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili, rispetto a quelle indicate all’inizio del presente capitolo. È quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.

Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.

Per fruire dell’esenzione il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista (vedi, più avanti, il paragrafo dedicato).

I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.

Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.

Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico).

Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.

Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.

Sintetizzando, il disabile con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 104/92, anche se soggetto a revisione, può fruire delle agevolazioni fiscali previste in materia di Iva ridotta al 4%, di detrazioni Irpef, e di esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta provinciale di trascrizione (Ipt). La richiesta di esenzione dal pagamento dell’Ipt va effettuata al momento della presentazione della pratica per la registrazione al Pra del veicolo nuovo o usato, allegando copia del verbale rilasciato dalla Commissione medica pubblica, della carta di circolazione e del documento di identità dell’interessato. Per chiedere l’esenzione temporanea dal pagamento del bollo auto, tale documentazione va allegata altresì all’istanza da indirizzare all’Unità organizzativa delle Entrate regionali e federalismo fiscale della Regione Lombardia e presentata all’Ufficio provinciale Aci Pra o presso una delegazione Aci o presso gli altri studi di consulenza autorizzati dalla Regione. Per fruire delle agevolazioni, i veicoli devono essere alimentati a benzina con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, oppure a gasolio con cilindrata fino a 2800 centimetri cubici.

L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.

L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al Pra di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.

L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al Pra territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

La documentazione per avere l’agevolazione auto per i titolari della 104

Ecco i documenti che il disabile deve produrre quando non è necessario l’adattamento del veicolo:

  • il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave derivante da disabilità psichica;
  • eventualmente il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990) o per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

L’adattamento del veicolo

Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione).

Il diritto alle agevolazioni per il settore auto, riconosciuto alle persone con disabilità è condizionato all’adattamento del veicolo per la sola categoria di disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Ai fini della fruizione dei benefici fiscali, bisogna tenere conto delle seguenti circostanze:

  1. la gravità della limitazione permanente a deambulare dev’essere certificata con verbale della Commissione per l’accertamento dell’handicap, di cui all’articolo 4 della legge 104/1992, che deve certificare l’appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni, per i quali non si rendono necessari adattamenti del veicolo;
  2. gli adattamenti del veicolo si rendono necessari, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, per i soggetti affetti da ridotta o impedita capacità motoria permanente che non sono stati dichiarati portatori di «grave limitazione della capacità di deambulazione»;
  3. per i soggetti con handicap psichico o mentale, che mai necessitano dell’adattamento del veicolo, la documentazione utile consiste nel verbale d’accertamento emesso dalla Commissione attestante un handicap grave ai sensi della legge 104/92, da disabilità psichica, e nel certificato di attribuzione indennità di accompagnamento;
  4. relativamente alle agevolazioni Iva, all’atto di acquisto del veicolo, le certificazioni devono essere esibite al venditore, che è tenuto a emettere una fattura su cui vanno annotati gli estremi della norma che concede i benefici in esame, nonché a comunicare (entro 30 giorni dalla cessione), all’agenzia delle Entrate, gli estremi dell’operazione (data, targa veicolo, dati anagrafici e residenza dell’acquirente e, se diverso, del disabile).

Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Per i disabili titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano, a titolo esemplificativo, i seguenti:

  • pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l’insediamento nell’abitacolo della persona disabile;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
  • sportello scorrevole;
  • altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.

L’auto del titolare della 104 si può pignorare o sottoporre a fermo?

La legge non prevede il divieto di pignoramento o di fermo auto sul mezzo acquistato coi benefici della legge 104. L’esclusione del bene in parola dall’ambito di quelli impignorabili si spiega, peraltro, con il principio generale – sancito da Codice civile – secondo il quale «il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri». A tale regola non sfugge nemmeno il soggetto handicappato: egli è sì meritevole di particolari tutele e diritti, ma nei limiti stabiliti dall’ordinamento giuridico, e nel rispetto dei diritti degli altri membri della collettività.

Parcheggi garantiti ai disabili

In generale, riguardo alle facilitazioni per i veicoli delle persone disabili, la legge 104/1992, stabilisce:

«1. I Comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

2. Il contrassegno di cui all’articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l’utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1».

In particolare, il regolamento di attuazione del Codice della strada stabilisce quanto segue: «nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno di parcheggio per disabili”. Il Comune può inoltre stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall’articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati».

Si tratta, pertanto, di concessioni particolari ad personam, per cui ha senso prevedere limitazioni quale quella legata al fatto che il disabile ha già un posto auto riservato nel proprio condominio.


note

[1] Art. 3, co. 3, legge n. 104/1992.

[2] Agenzia delle Entrate circolare n. 19/E del 2012.


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27 Commenti

  1. Abito a ferrara e ho dovuto pagare al pra, la tassa di trascrizione di passaggio di proprietà a mia moglie disabile al 100% della auto usata di no proprietà, come mai ? Questo per ottenere l’esenzione dal bollo che mi è stata concessa.

  2. bene l’articolo ma ho handicap 70% ** medio-grave:
    ** = cardiopatia, portatore PM – deambulazione: si ma con fatica e per BREVI tratti causa angina pectoris
    secondo Voi, posso accedere alla 104 ?
    grazie per il pronto riscontro –
    in attesa
    cordialità viva
    E.Carmagnola
    [email protected]

  3. disabili con ridotte o impedite capacità motorie devono essere accertati anche con handicap grave o non è necessario e basta handicap non grave.
    Grazie per il chiarimento
    Mauro

  4. Mia nonna gode di Legge 104 Art. 3 Comma 3 + accompagnamento. 4 Concessionarie diverse hanno detto che non può usufruire delle agevolazioni. Perchè? Perchè non è pluriamputata? Perchè non è cieca o sorda o con patologie psichiatriche? Se gode di Art. 3 Comma 3, cos’altro dovrebbe avere? Grazie a chi risponderà.

    1. Per mio figlio autistico con legge 104 – art. 3 comma 3 – non ho MAI ricevuto niente!!!!!!!

      Daniela Gardina

    2. Eccome ne ha diritto. Sono degli incompetenti. Il consulente della concessionaria dovrebbe studiarsi la legge 104/92. Cmq. l’avranno almeno motivato il rifiuto delle agevolazioni previste dalla legge.

  5. L’agenzia delle entrate pur avendo invalidità 100% e 104 ha negato qualsiasi tipo di agevolazione fiscale poiché a suo dire non è specificato nel verbale, la sola legge non vale

    1. si deve essere specificato nei verbali che sono 2 invalidità e handicap sia per le agevolazioni sia per il contrassegno disabili

  6. Inoltre l’auto non può essere venduta prima dei quattro anni dall’acquisto e non dei due come si dice qui.

    1. Desidero sapere se, ai sensi della legge 104/92, è possibile vendere l’auto dopo 2 anni dall’acquisto… E’ possibile sapere i rifermenti normativi? Grazie

  7. io sono nato con un handicap molto grave,una ipoplasia degli arti inferiori. Sull’acquisto dell’auto sono pienamente d’accordo con l’articolo descritto,su ad esempio 30mila euro,tra 104 e irpef ti togli quasi 10mila euro,il che di questi tempi non sono pochi,anche perche noi disabili prendiamo una pensione veramente poca. Consiglio solamente di non fare i furbetti a prendere le auto con la 104 e venderle dopo 1 mese,altrimenti l’iva dovete resituirla,io non l’ho mai fatto ma al concessionario mi dicono che ci sono dei furbetti che ci provano,le leggi almeno in queste ci vengono in aiuto,ma non approfittiamone.

  8. Mi è stato riconosciuto la disabilità della L. 104, possedendo una auto cc. 2400 e per beneficiare del non pagamento bollo auto sarei costretto a venderla per poi acquistare una cc. non superiore a 2000. È così? Come è possibile una limitazione di questo tipo per i proprietàri di auto già possedute prima del riconoscimento dell’invalidità?

  9. Come funziona se la 104 art 3 comma 3 quindi grave, ha scadenza temporale?
    Nel mio caso 3 anni per mio figlio da rivedere alla scadenza del periodo.
    Se ad un anno dalla scadenza compro un auto le agevolazioni restano o nel caso venisse tolta la 104 saranno interrotte le detrazioni e dovrò ripagare la differenza di iva non pagata l’anno prima?

  10. ha proposito dei parcheggi mi è capitato a Rimini Neill parcheggio delle Padane di dover pagare dicenon che da loro si paga parcheggio a pagamento con tagliando naturalmente è così? D

  11. Mia madre è invalida e usufruisce della legge 104.i posso acquistare una macchina e cointestarla a me e a lei ed usufruire delle agevolazioni della suddetta legge?

  12. ho la 104/92 , 3 comma 1 cioe’ senza accompagnamento, posso beneficiare dell’iva al 4%100 per acquisto auto? grazie. saluti

  13. Buongiorno ma…… se il mio reddito è di 4000€ e togliendo spese dei figli a carico,interessi mutuo e qualche spesa medica,vado a credito di 800€ e,a quanto mi dice il commercialista i soldi a credito per chi fa mod.unico, non li porterà mai a casa… come si può fare??? Se le mie informazioni sono sbagliate a voi lettori chiedo scusa ma almeno potrò confrontarmi col commercialista ….grazie!

  14. puo’ il possessore della 104 prendere il finanziamento per l’acquisto dell’auto a proprio nome

  15. AIUTO mio figlio a acquistato auto sono 2 mesi che l auto non si sa che fine a fatto noi abbiamo bloccato tutto il concessionario non sa come recedere dal contratto per iva al 4% perche dice che risulta che lui a comprato auto e non puo x altri 4 anni … ok ma come possiamo fare o dove possiamo andare x annullare il contratto …grazie

  16. In caso di decesso del titolare della 104,
    l’auto puó passare ai famigliari.
    E se sì sì paga il trapasso ?

  17. Sono un disabile con ridotte capacità motorie art.3 comma 1, devo acquistare un’auto nuova. So che per usufruire della tassa al 4% devo avere minimo il cambio automatico. E’ vero oppure no. Se si, quali sono i documenti da presentare alla concessionaria. Grazie Raffaele

  18. INVALIDO ONCOLOGICO AL 100% con 104 art.3 comma 3. Ho diritto all’iva agevolata per l’acquisto di un auto?

    1. Per l’acquisto dell’auto, la normativa prevede 4 tipi di benefici, tra loro cumulabili: detrazione Irpef pari al 19% del costo del veicolo; pagamento dell’Iva sull’acquisto del veicolo in misura ridotta, pari al 4%; esenzione dal bollo auto (si tratta di un’esenzione perpetua, non limitata alle prime annualità); esonero dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Per ulteriori informazioni sull’argomento, leggi i nostri articoli: Legge 104, acquisto auto per disabili; Legge 104; Legge 104: guida alle agevolazioni.

  19. L’esenzione da legge 104 è legata alla targa dell’auto? Mi spiego, in caso di passaggio di proprietà fra famigliari di un’auto acquistata in esenzione 8 anni fa, il precedente proprietario può acquistare un nuovo veicolo usufruendo delle agevolazioni della lagge 104 anche se il veicolo di cui sopra non risulta venduto o rottamato?
    Grazie a chiunque risponderà

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