Lo sai che? All’avvocato che si difende da sé niente Iva sulle spese processuali
Lo sai che? Pubblicato il 23 gennaio 2017
> Lo sai che? Pubblicato il 23 gennaio 2017
L’avvocato che si difende da solo non ha diritto al pagamento dell’Iva sulle spese di lite liquidate in suo favore; l’Iva è dovuta solo all’avvocato distrattario, in forza della circolare del 1994 del Ministero delle Finanze.
Quando l’avvocato si difende da solo in giudizio non ha diritto a ottenere, con la condanna alle spese della controparte, anche il pagamento dell’Iva. È quanto chiarito da una recente sentenza del Tar Campania [1].
Una circolare del Ministero Finanze del 1994 [2] impone l’obbligo del pagamento dell’Iva nel solo caso della liquidazione delle spese di lite all’avvocato distrattario: in tale ultima situazione c’è infatti un rapporto di rivalsa interno fra cliente e legale e la fattura viene emessa nei confronti del cliente; viceversa, nella diversa ipotesi di che agisce quale procuratore di sé stesso la fattura deve essere emessa nei confronti della controparte soccombente. Pertanto, con il pagamento delle somme scattano anche la Cpa e il rimborso delle spese generali, ma non l’imposta sul valore aggiunto. E ciò anche perché il professionista, in quanto parte vittoriosa nella causa titolare di partita Iva, avrebbe in ogni caso diritto alla detrazione del tributo.
note
[1] Tar Campania, sent. n. 4145/16.
Autore immagine: 123rf com
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