Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 dicembre 2016 – 23 gennaio 2017, n. 3098
Presidente Diotallevi – Relatore Alma
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con sentenza in data 18 giugno 2015 la Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la sentenza in data 8 gennaio 2014 del Tribunale di Bolzano con la quale S.D. era stato dichiarato colpevole del reato di truffa ai danni di R.R. e condannato a pena ritenuta di giustizia.
In estrema sintesi si imputa allo S. di avere offerto in vendita su di un sito internet un ciclomotore Piaggio Vespa, di avere richiesto ed ottenuto dal R. , mediante bonifico su conto corrente, il corrispettivo della vendita e delle spese di spedizione del mezzo e di non avere né consegnato all’acquirente il bene venduto, né avergli restituito la somma ricevuta. I fatti risalgono al (omissis) .
2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza l’imputato personalmente, deducendo con motivo unico vizi di motivazione del provvedimento impugnato.
Deduce il ricorrente il fatto che la vicenda in esame non poteva configurare il reato di truffa ma un mero inadempimento contrattuale caratterizzato da soli elementi di natura civilistica, atteso che egli ebbe ad agire spendendo il proprio nome e richiedendo il versamento del corrispettivo della vendita del ciclomotore su di un conto corrente a lui intestato, così sostanzialmente difettando gli elementi degli artifizi e raggiri.
3. Il ricorso è manifestamente infondato oltre che del tutto generico.
4. Partendo da questo secondo profilo, va detto, che il ricorso, nel riproporre la questione di diritto circa la configurabilità nel caso in esame del contestato reato di truffa, non si confronta minimamente con la motivazione sul punto della sentenza impugnata nella quale la Corte di appello ha ritenuto di ravvisare gli estremi della condotta fraudolenta dell’imputato nel fatto che questi ebbe ad indurre il R. ad effettuare il versamento anticipato del corrispettivo per l’acquisto del ciclomotore intrattenendo con lo stesso alcune conversazioni telefoniche nelle quali gli rappresentava che vi erano diversi soggetti interessati all’acquisto della Vespa e che quindi doveva procedere al più presto ad effettuare il pagamento al fine di non lasciarsi sfuggire l’affare.
Ciò rende il ricorso aspecifico e quindi privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
In ogni caso ritiene il Collegio che la descritta condotta dell’imputato, che non risulta contestata nella sua attuazione, ben può configurare la sussistenza degli artifizi e raggiri idonei ad integrare il reato di truffa essendosi concretizzata in un’azione idonea ad incidere concretamente sulla volontà contrattuale dell’imputato attraverso la rappresentazione di fatti non veri (e non altrimenti dimostrati dall’imputato) quali l’effettiva esistenza del bene posto in vendita e, addirittura, l’esistenza di trattative con soggetti terzi interessati all’acquisto del bene medesimo, così da indurlo ad agire frettolosamente e vanificando la possibilità da parte dello stesso di operare eventuali controlli.
Del resto questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che “In tema di truffa contrattuale, l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria” (Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, Rv. 258203).
5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.