Anche i professionisti potranno fallire


Approvata la riforma della crisi d’azienda; scompare la parola fallimento. Prevista la procedura di insolvenza anche per i professionisti.
Poche ore fa la Camera ha detto sì alla legge delega per la riforma delle procedure sulla crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il testo, dopo l’approvazione del Senato, passerà al Governo per la definitiva stesura del decreto legislativo. La normativa in corso di definizione, che cancella definitivamente la parola «fallimento» (ritenuta troppo stigmatizzante), presenta anche un’altra particolarità: l’estensione della procedura anche ai professionisti.
La riforma del fallimento
Si può scaricare il testo della legge delega cliccando su questo link. Per l’approfondimento invece leggi Scompare il fallimento, la nuova procedura per la crisi d’impresa.
La riforma, come anticipato, intende riformare le discipline sulla crisi e l’insolvenza. Tra i principi che dovranno ispirare la riforma, due sono gli aspetti particolarmente interessanti: la previsione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore e l’assoggettamento al procedimento non più solo degli imprenditori commerciali – come è stato sino ad oggi – ma anche delle persone fisiche e dei professionisti. Si parla anche di consumatori, con ciò facendo intendere che il testo andrà a riformare la famosa legge sul sovrindebitamento [1] che non è mai decollata in Italia.
Gli studi legali, dunque, potranno fallire. O meglio, potranno essere sottoposti alla procedura di crisi e di insolvenza (attesa la cancellazione della parola «fallimento»). Una novità per il nostro Paese, sebbene già la procedura del piano del consumatore e dell’accordo con i creditori [1] poteva aprire spiragli anche per gli avvocati che si fossero indebitati nell’esercizio della propria attività economica. Oggi, però, l’esplicita previsione del professionista taglia la testa al toro. Un vero problema – o forse una soluzione – per chi, ad esempio, ha dipendenti e collaboratori o per chi non è riuscito a pagare la cassa forense.
note
[1] L. n. 3/2012.
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