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Offese e calunnie su Facebook

2 Febbraio 2017 | Autore:
Offese e calunnie su Facebook

Il reato di diffamazione su Facebook, realizzato con un post o un commento offensivo, prevede il carcere fino a tre anni.

Post e commenti denigratori su Facebook fanno scattare il carcere: è questa la pena prevista per il reato di diffamazione che – a differenza di quello di ingiuria – non è stato depenalizzato e, anzi, se commesso su Facebook, implica un’aggravante ulteriore per via dell’uso del «mezzo di pubblicità». È proprio l’estrema viralità dello strumento telematico a giustificare una punizione più grave e severa rispetto alla stessa condotta commessa al di fuori di internet.

La versione più grave del reato di diffamazione è prevista per chi pubblica l’offesa sui giornali: la carta stampata ha ancora il primato dell’aggravante più pesante, quella appunto dell’uso della «stampa», cui un normale sito internet, ivi compreso Facebook, non può essere equiparato (salvo abbia requisiti di professionalità, come può essere la versione online di un quotidiano) [1].

Offese su Facebook: quando è reato?

L’aggravante

Anche la diffusione di un messaggio con offese e calunnie su Facebook integra un’ipotesi di diffamazione “aggravata” [2] poiché questa modalità di comunicazione, suscettibile di arrecare discredito alla reputazione altrui, ha la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone; ciò perché attraverso tale piattaforma virtuale, gruppi di soggetti valorizzano il profilo del rapporto interpersonale, allargato a un numero indeterminato di aderenti, al fine di una costante socializzazione [3]. Tuttavia proprio queste peculiari dinamiche di diffusione del messaggio screditante sono tali da far sì che l’ingiuria su Facebook sia tra quelle cui si applica l’aggravante del «mezzo di pubblicità».

Offese indirette

Anche le offese indirette su Facebook, quelle cioè che non contengono l’esplicita indicazione del nome e cognome della vittima, ma la cui identità è facilmente distinguibile, vengono punite allo stesso modo (ad esempio: il riferimento al vincitore di un concorso additato come “raccomandato”). In tali casi, secondo la giurisprudenza, la diffamazione è comunque integrata per via del fatto che la collettività è in grado di risalire al destinatario del post diffamatorio. Tanto più, quindi, il contesto è piccolo (un paesino, un luogo di lavoro, una palestra), tanto più facile è l’individuazione della vittima, tanto più agevolmente scatta il reato.

Offese su Facebook all’azienda

Quanto alle offese e calunnie su Facebook al datore di lavoro, la giurisprudenza ha dato pareri discordanti. È vero che il dipendente deve sempre preservare l’immagine dell’azienda presso cui presta servizio, ma non gli si può neanche impedire il diritto di critica o di satira, ivi compresa, ad esempio, la possibilità di pubblicare un’immagine ironica su Facebook che ritrae il logo dell’azienda su un coperchio di vasellina. A riguardo la Cassazione ha ritenuto, due giorni fa, che il licenziamento inflitto per tale comportamento debba ritenersi una ritorsione [4]. La Corte di Cassazione ricorda come il licenziamento ritorsivo consta di due diversi accertamenti: «il motivo di ritorsione (motivo illecito) [5]; la assenza di altre ragioni lecite determinanti (esclusività del motivo)».

Per cui, prima di infliggere il licenziamento al dipendente che ha pubblicato su Facebook un commento, un’immagine o un post con un’offesa all’azienda è necessario verificare l’effettiva lesione dell’immagine dell’azienda stessa. Bisogna accertarsi, ad esempio, quanto ampia sia la cerchia di amici dell’autore dell’apprezzamento, quante persone l’hanno condivisa e divulgata all’interno dell’ambiente lavorativo o tra i clienti, ecc.

Sempre a tal proposito, la Cassazione [6] ha detto che è legittimo criticare aspramente il datore di lavoro, purché i fatti narrati corrispondano a verità e le espressioni utilizzate rimangano nell’ambito della correttezza e della civiltà.

Le pene per le offese e calunnie su Facebook

Cosa rischia chi commette una diffamazione su Facebook? Lo dice chiaramente il codice penale [2]:

  • la pena base è il carcere da 6 mesi a 3 anni o la multa non inferiore a 516 euro;
  • se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto specifico, la pena della reclusione sale fino a 2 anni, oppure scatta la multa fino a 2.065 euro.

Offese su Facebook, denuncia

Come difendersi per offese e calunnie su Facebook?

La prima cosa da fare è procurarsi le prove del reato. Questo passaggio è fondamentale se si tiene conto che, spesso, i post diffamatori sono pubblicati in un momento di impeto e d’ira, ma dopo una più attenta ponderazione dei fatti e delle circostanze vengono cancellati con la paura delle conseguenze legali. La cancellazione però avviene quando il più del danno è oramai compiuto, per cui è comunque possibile agire sia in via penale che in via civile per il risarcimento del danno.

Il modo migliore per creare la prova del post è copiare ed incollare già nel corpo della querela l’URL della pagina Facebook sulla quale compare la frase ingiuriosa. Questo consentirà alla Polizia postale di trovare il post anche dopo la cancellazione, per un periodo di circa un anno, favorendo le indagini.

Per procurarsi la prova è altresì consigliabile far leggere il post a qualche conoscente (anche a parenti) che possa, in un futuro giudizio, confermare di aver letto il contenuto o visto l’immagine offensiva. Si tratta della prova testimoniale che, sicuramente, è uno dei veicoli più usati per dimostrare al giudice le proprie ragioni.

In ogni caso è bene stampare la pagina, fotografarla o, meglio ancora, creare una immagine digitale (cosiddetto file screenshot) da conservare e poi mostrare al giudice allegando il file originale e la stampa. Per sapere come fare uno screenshot consulta la nostra guida.

In realtà, tutte le copie realizzate da una normale stampante sono facilmente contestabili perché alterabili (basterebbe un normale programma di fotoritocco). Così, una soluzione è quella di ottenere un’autentica da parte del notaio. In altre parole, si stampa il foglio, lo si porta dal notaio il quale rilascia l’attestazione di copia conforme. Questo conferisce al semplice foglio di carta, benché riproduzione meccanica, una pubblica fede di corrispondenza all’originale presente al video, difficilmente contestabile dal responsabile.

In ogni caso, bisogna ricordare che le dichiarazioni della vittima, anche se da sole, possono essere utilizzate dal giudice come prove per emettere la sentenza di condanna. Nel processo penale, infatti, la parte offesa può testimoniare a proprio favore (non lo può fare, invece, il colpevole).

Entro quanto tempo presentare la querela

Il secondo passo è quello di presentare la querela a una normale stazione dei Carabinieri o depositarla alla procura della Repubblica. Bisogna agire entro 3 mesi dal momento in cui si è venuti a conoscenza del reato.

In entrambi i casi non è necessario un avvocato, trattandosi di dichiarazione di parte. La presenza di un legale, però, servirà ad evitare errori di procedura che spesso si commettono, come ad esempio la mancata indicazione della richiesta di avviso in caso di archiviazione dell’indagine.

Se l’offesa è stata pubblicata da un account fake bisogna presentare la querela contro persona da identificare. L’identificazione avverrà mediante le indagini della Polizia Postale.


note

[1] Cass. sent. n. 4873/2017 del 1.02.2017. Secondo la Cassazione, il post offensivo su Facebook è diffamazione aggravata, ma non assimilabile al mezzo stampa, la cui aggravate è più “pesante”. Reato aggravato sì, ma non quanto la diffamazione a mezzo stampa. Così è il delitto ex art. 595, commi 2 e 3, cod. pen. consumato attraverso Facebook con il messaggio offensivo e calunnioso nei confronti di un’altra persona pubblicato sul proprio profilo con l’attribuzione di un fatto determinato.

[2] Art. 595 cod. pen.

[3] Cas. sent. n. 8328/2015.

[4] Cass. sent. n. 2499/2017 del 31.01.2017.

[5] Art. 1345 cod. civ.

[6] Cass. sent. n. 996/2017. Il diritto di critica concesso al dipendente richiede, per il suo legittimo esercizio, che siano rispettati «il principio della continenza sostanziale (secondo cui i fatti narrati devono corrispondere a verità) e quello della continenza formale (secondo cui l’esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente), precisandosi al riguardo che, nella valutazione del legittimo esercizio del diritto di critica, il requisito della continenza formale, comportante anche l’osservanza della correttezza e civiltà nelle espressioni utilizzate, è attenuato dalla necessità, ad esso connaturata, di esprimere le proprie opinioni e la propria personale interpretazione dei fatti, anche con espressioni astrattamente offensive e soggettivamente sgradite alla persona cui sono riferite» (cfr. Cass. sent. n. 465/96 e n. 5947/97).

Autore immagine: 123rf com

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 27 ottobre 2016 – 31 gennaio 2017, n. 2499
Presidente Nobile – Relatore Spena

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Firenze del 13.3.2013, ai sensi dell’articolo 1 co. 47 L.92/2012, S.C. impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli in data 19.12.2012 dalla società LUXURY GOODS OUTLET srl (in prosieguo, per brevità: Luxury srl)- facente parte della divisione Guccio Gucci spa – per avere gravemente offeso l’immagine dell’azienda pubblicando su una chat privata del social network Fecebook, nella quale i lavoratori si scambiavano informazioni sull’incontro sindacale per il rinnovo del contratto integrativo, una immagine raffigurante un coperchio di vasellina cui era sovrapposto un disegno ed il marchio “Gucci”; deduceva la mancanza di proporzionalità del licenziamento e la sua natura ritorsiva. Con ordinanza del 7.8.2013 il giudice del lavoro annullava il licenziamento sotto il profilo della mancanza di proporzionalità.
Con sentenza del 7.1.2014 (nr. 2/2014) il Tribunale rigettava la opposizione proposta dalla società LUXURY srl, ritenendo la fattispecie riconducibile all’ipotesi di insussistenza del fatto disciplinare, ex articolo 18 co. 4 L. 300/1970, per essere stato esercitato il diritto di critica e di satira.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza dell’11.4.2014 (nr. 401/2014), rigettava il reclamo della società e dichiarava la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo applicando il comma 1 dell’articolo 18.
La Corte territoriale rilevava che il S. aveva dedotto il carattere ritorsivo del licenziamento, rappresentando di essere stato originariamente assunto a tempo determinato ed inserito nell’organico aziendale solo a seguito della impugnazione in via giudiziaria della apposizione del termine.
L’addebito disciplinare rappresentava un pretesto per allontanare un lavoratore rientrato da appena un anno in esito al precedente contenzioso, che si era dimostrato, con la partecipazione attiva alla chat, per nulla remissivo alle iniziative datoriali sulla organizzazione del lavoro, cercando di coinvolgere altri colleghi nella contestazione nella fase di rinnovo degli accordi sindacali aziendali.
Era assente un motivo legittimo di licenziamento, come evidente per la banalità del fatto contestato: la immagine pubblicata recava una vignetta satirica non dissimile alle rappresentazioni quotidianamente diffuse dai mass media; il disegno aveva ricevuto una diffusione limitata ai dieci colleghi del S. partecipanti alla chat.
L’accesso dall’esterno restava del tutto eventuale e legato ai contatti dei singoli aderenti alla chat; non risultava che la vignetta avesse avuto diffusione ulteriore sul web e che potesse avere qualche interesse per il pubblico degli acquirenti del marchio GUCCI.
L’unico motivo determinante era dunque quello ritorsivo.
Da ultimo l’aliunde perceputm, pur non essendo oggetto di una eccezione in senso stretto ma fatto rilevabile d’ufficio, non poteva trovare ingresso nel giudizio per mancanza di specificità delle allegazioni e delle richieste di prova del datore di lavoro.
Per la Cassazione della sentenza ricorre LUXURY srl, articolando due motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso S.C. .

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto:
– ai sensi dell’articolo 360 co.1 nr 3 cpc: violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116. cpc; 1175, 1324, 1345, 1375, 1418 co. 2, 1455, 2104, 2105, 2106, 2607, 2727, 2729 cc.
– ai sensi dell’articolo 360 nr.5 cpc: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.
Ha esposto che il fatto disciplinare contestato consisteva nell’avere pubblicato nella chat del social network “Facebook” denominata “Vaselina day” una immagine lesiva del marchio Gucci;
– della cui divisione faceva parte l’azienda – che raffigurava un tappo di vasellina con il segno distintivo del gruppo Gucci (la doppia G), una caricatura di spalle con il dito medio puntato sul fondoschiena e la scritta “Gucci Vaselina la trovi nei migliori outlet“.
Ha dedotto la violazione dei consolidati principi in tema di oneri probatori del licenziamento ritorsivo, lamentando che nella sentenza impugnata non vi era il richiamo ad elementi fattuali da cui trarre la prova della natura ritorsiva del licenziamento, in quanto, come da essa dedotto sin dalla prima fase, la precedente controversia tra le parti era stata conciliata e con il S. era stato licenziato anche un altro dipendente.
Vi era altresì vizio della motivazione circa un fatto decisivo del giudizio ovvero la efficienza causale esclusiva dell’intento ritorsivo, in ragione della presenza di un addebito disciplinare idoneo a giustificare il licenziamento. La Corte di merito confondeva la inosservanza degli obblighi di correttezza, buona fede e civiltà sottesi al rapporto di lavoro con la satira televisiva o a mezzo stampa, nella quale mancava un vincolo obbligatorio tra autore e destinatario della satira. Né poteva invocarsi il diritto di critica, che doveva essere rivolto nei confronti di scelte organizzative del datore di lavoro laddove l’immagine pubblicata era gratuitamente lesiva del decoro del datore di lavoro.
La sentenza non offriva alcuna giustificazione della assunta banalità del fatto senza valutare la grave lesione dell’immagine del gruppo GUCCI realizzata con la denigrazione del marchio, gravemente pregiudizievole degli interessi del datore di lavoro.
La natura ritorsiva del licenziamento era esclusa dalla fondatezza dell’addebito disciplinare contestato, rispetto al quale il licenziamento era sanzione proporzionata.
Il motivo è inammissibile.
Il licenziamento ritorsivo ricade nella disciplina dell’articolo 1345 cc. sicché il relativo giudizio consta di due accertamenti: il motivo di ritorsione (motivo illecito); la assenza di altre ragioni lecite determinanti (esclusività del motivo).
Ambedue gli accertamenti involgono un giudizio di fatto, in quanto teso a ricostruire la volontà del datore di lavoro: ne consegue che in sede di legittimità tale giudizio è censurabile nei limiti di cui all’articolo 360 nr. 5 cpc.
Nella fattispecie si applica ratione temporis il vigente testo del suddetto articolo 360 nr. 5 cpc sicché il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.
La denunzia non coglie alcun fatto non esaminato in sentenza giacché il giudice del merito ha considerato la potenziale lesione dell’immagine aziendale derivata dalla condotta contestata, che ha escluso argomentando sulla limitata diffusione della vignetta (tra i dieci partecipanti alla chat) e sulla assenza di prova di una sua divulgazione all’esterno dell’ambiente di lavoro (si veda a pagina 3 della sentenza).
Al compito assegnato alla Corte di Cassazione dal nuovo testo dell’articolo 360 nr. 5 cpc resta invece estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.
Per le stesse ragioni anche la censura sul difetto di prova dell’intento ritorsivo non è sussumibile nella ipotesi dell’articolo 360 nr. 5 cpc, risolvendosi, piuttosto che nella allegazione di un fatto non esaminato, nella deduzione di una insufficienza della motivazione.
2. Con il secondo motivo la società ricorrente ha denunziato:
– ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cpc: violazione e falsa applicazione degli articoli 18 co.2 L. 300/1970 e 115 cpc;
– ai sensi dell’articolo 360 co.1 nr.5 cpc.: omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.
Il motivo afferisce al rigetto della eccezione di aliunde perceptum.
La società ricorrente ha esposto di avere ritualmente richiesto sin dalla prima fase del procedimento l’interrogatorio formale del S. e la assunzione di informazioni presso l’INPS e la Agenzia delle Entrate in ordine ai compensi da questi percepiti in epoca successiva al licenziamento, come dal capitolo di prova trascritto nel presente ricorso.
Ha dedotto che le richieste istruttorie articolate costituivano l’unico mezzo di prova dell’aliunde perceptum e che immotivatamente non erano state accolte (l’interrogatorio formale) o erano state disattese.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato con riguardo all’aliunde perceptum o percipiendum, che la deduzione – pur non integrando una eccezione in senso stretto ed essendo, pertanto rilevabile dal giudice anche in assenza di un’eccezione di parte – presuppone comunque l’allegazione da parte del datore di lavoro di circostanze di fatto specifiche; Cfr. Cass. sez. lav. 04/12/2014, n. 25679.
Il Giudice del merito ha correttamente applicato le norme di legge evocate nella rubrica del motivo, attribuendo valenza preclusiva all’ingresso dei mezzi istruttori alla mancanza di una puntuale allegazione del datore di lavoro circa il reperimento da parte del lavoratore di altra occupazione, non essendo consentita la acquisizione della prova su fatti genericamente allegati.
Peraltro, sempre per consolidata giurisprudenza di legittimità il datore di lavoro, onerato a provare l’aliunde perceptum da detrarre dall’ammontare del risarcimento del danno dovuto in base all’art. 18 legge n. 300/1970, non può esonerarsi chiedendo al giudice di voler disporre generiche informative o di attivare poteri istruttori con finalità meramente esplorative: Cassazione civile sez. lav. 11 marzo 2015 n. 4884,. 29 dicembre 2014 n. 27424, 04 dicembre 2014, n. 25679.
La denunzia proposta sotto il profilo del vizio di motivazione parimenti difetta della allegazione del fatto decisivo del giudizio non esaminato dal giudice del merito in quanto dedotto nel capitolato delle prove non ammesse.
Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.


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3 Commenti

  1. La scorsa settimana ho ricevuto un post in cui sono stato definito “sporco ebreo”: ho chiamato la Polizia Postale, che mi ha chiesto se ero ebreo e, alla mia risposta negativa, ha escluso la diffamazione

    1. BUON GIORNO
      NESSUNO LO SA’ O LO PUO’ IMMAGINARE, MA SUI SOCIAL, POSSONO MANOVRARE OGNI COSA, BASTA CHE MODIFICANO O INTERVENGANO SULLE NOTIFICHE, NEL MODO E NELLA QUANTITA’, CHE RIESCONO A MANOVRARE TUTTO. POSSONO, COME A ME’ QUANDO TENTO DI DARE O COMUNICARE COSE CHE VANNO QUEL SOCIAL, TAGLIARTI FUORI, SEI ISOLATO. HO TUTTO FILMATO, MA NON RIESCO A DARLI A NESSUNO. GLI SCANDALI SI FANNO CON QUELLO CHE E’ PERMESSO.PENSATE A UNA PAGINA DI DUE MOVIMENTI POLITICI SU FB, A UNA GLI VIENE IMPOSTATO CHE LE SUE NOTIFICHE VENGONO FATTE AL 70% DEI SUOI LIKE, ALL’ALTRA AL 30% COME E’ NEL NORMALE, CHI SE NE’ ACCORGE? IO HO I VIDEO

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