Tribunale Pistoia, 08/09/2012,
In un caso di specie nel quale due lavoratrici, con separati ma coordinati ricorsi, abbiano accusato l’ex-datore di lavoro, in proprio e quale rappresentante di una s.r.l. unipersonale, di aver posto in essere nei loro confronti ripetute avances verbali e anche fisiche, e sia risultato, da testimonianze e registrazioni di altre lavoratrici, che queste erano state vittima di comportamenti analoghi, debbono ritenersi acquisiti elementi gravi, precisi e concordanti di carattere statistico, idonei a far ritenere provate, in mancanza di attendibili contestazioni e prove di segno opposto da parte dei convenuti, le dedotte molestie sessuali.
Pretura Parma, 28/06/1999,
È legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad una lavoratrice che abbia pubblicamente accusato il proprio superiore gerarchico di presunte e non dimostrate molestie sessuali.
Tribunale Milano, 21/04/1998,
Il giudice del lavoro è competente a decidere sulla domanda di risarcimento del danno biologico derivante da molestie sessuali avanzata da una lavoratrice subordinata contro il suo superiore gerarchico in quanto la dizione “controversie relative a” contenuta nell’art. 409 n. 1 c.p.c. ricomprende le domande in cui i rapporti ivi indicati, pur non costituendo la “causa petendi” della pretesa, sono presupposti necessari e non occasionali della situazione di fatto in ordine alla quale sia invocata la tutela giudiziale.
Cassazione civile, sez. lav., 27/01/2017, n. 2142
Perché ricorra l’ipotesi di mobbing occorre che vi siano una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; vi sia un evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; sussista il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; sussista l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi sussistente il mobbing (riconosciuta, nella specie, la sussistenza del mobbing, atteso che il dipendete pubblico era stato privato di ogni compito, lasciato inattivo e isolato, privo di scrivania e di ufficio e, ancora, costretto a sostare in piedi nel corridoio).
Cassazione civile, sez. lav., 15/11/2016, n. 23286
In tema di tutela contro le molestie sessuali nel rapporto di lavoro, l’equiparazione alle discriminazioni di genere enunciata nell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 198 del 2006, secondo l’interpretazione più conforme alle finalità proprie del diritto comunitario, si estende al regime probatorio presuntivo ex art. 40 del medesimo decreto, sia per l’assenza di deroghe al principio generale, sia per la configurabilità del “tertium comparationis” nel trattamento differenziale negativo rispetto ai lavoratori del diverso genere che non patiscono le medesime condotte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva valorizzato le deposizioni testimoniali corroborate dalla prova statistica, individuata nel serrato “turn over” tra le giovani dipendenti che, dopo breve tempo dall’assunzione, si dimettevano senza apparente ragione).
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 25 ottobre 2016 – 6 febbraio 2017, n. 5436
Presidente Ramacci – Relatore Riccardi
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 04/05/2015 la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Nocera Inferiore del 08/05/2012, condannava S. A. per il reato di cui all’art. 609 bis, comma 3, cod. pen., per avere, con violenza, costretto la dipendente D. R. A. a subire atti sessuali consistiti nel palpeggiamento del seno e delle natiche.
2. Avverso tale provvedimento il difensore di S. A., Avv. P. A., ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione relativamente alla valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, con giudizio di credibilità della persona offesa difforme rispetto a quello formulato dal giudice di primo grado.
Lamenta, in particolare, che la sentenza di assoluzione di primo grado avesse rilevato diverse e gravi incongruenze nella deposizione della persona offesa, mentre, al contrario, la sentenza impugnata avesse ritenuto il racconto lineare, circostanziato e riscontrato ab estrinseco sulla base della nuova audizione disposta nel dibattimento di appello; sostiene che l’audizione abbia, al contrario, accentuato i profili di illogicità e le incongruenze emerse con riferimento alla sua permanenza in ufficio per almeno cinque ore dopo la presunta molestia sessuale, alla discrasia della data riportata nel referto medico rispetto a quella della presunta aggressione, ed alla mancata presentazione della denuncia nello stesso giorno dei fatti; la Corte territoriale, inoltre, avrebbe travisato la dichiarazione del Mar. CC P., in ordine al mai espresso consiglio fornito alla D. R. di riflettere qualche giorno prima di sporgere la querela, avrebbe liquidato senza adeguata motivazione le testimonianze, ritenute compiacenti, della B., in quanto fidanzata e futura moglie dell’imputato, e della M., lavoratrice a nero del medesimo, ed avrebbe omesso di motivare in ordine ai tabulati, e in ordine alle deposizioni di altri testimoni (P., S. e M.); la tardività della denuncia, presentata ben 10 giorni dopo, è un indice di criticità nella valutazione di attendibilità, ancor più in quanto successiva all’aggressione del S. da parte del padre della persona offesa.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va innanzitutto evidenziata l’inammissibilità delle doglianze relative alla diversa valutazione attribuita, sulla base delle dichiarazioni (dal ricorrente ritenute inattendibili) della vittima, ai fatti denunciati, in quanto sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale.
Giova al riguardo premettere che il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza, e non può esondare dai limiti cognitivi sanciti dagli artt. 606 e 609 cod. proc. pen. mediante una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito; le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un’imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, F., Rv. 203767). Pertanto, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, D., Rv. 207944). L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dal testo della sentenza o da altri atti specificamente indicati, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
Gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961).
Ebbene, esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va ribadito che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che la credibilità della persona offesa era desumibile, in particolare, dal comportamento tenuto dopo i fatti, avendo ella immediatamente (nel pomeriggio stesso) rassegnato le proprie dimissioni dal posto di lavoro; la decisione di dimettersi da un posto di lavoro sicuro, da parte di una giovane donna, a pochi giorni dalla propria assunzione, ed in zone afflitte da endemica disoccupazione giovanile, è stata correttamente ritenuta indice di genuinità del narrato accusatorio; inoltre, le incongruenze ritenute dal primo giudice sono state valutate in termini di “lievi imprecisioni”, alla luce altresì della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, e dell’audizione della vittima.
In particolare, con riferimento ai tre profili che erano stati valorizzati dal giudice di primo grado, e riproposti con il ricorso in esame, per affermare l’inattendibilità della persona offesa, la sentenza impugnata ha ritenuto, sulla base della deposizione della vittima, e con apprezzamento di fatto che appare immune da censure di manifesta illogicità o di contraddittorietà, che la permanenza in ufficio dopo l’aggressione era stata determinata dal sopraggiungere degli altri colleghi – tra cui la B., fidanzata e attuale moglie dell’imputato, e la M. -; circostanza che, pur rassicurando la donna in ordine ad ulteriori aggressioni, la tratteneva dall’allontanarsi dal luogo di lavoro, in quanto avrebbe dovuto spiegarne il motivo e raccontare i fatti, non fidandosi di loro, poiché si trovava in un luogo in cui il S. era presente ed era il loro datore di lavoro; in ordine alla tardività della querela, la persona offesa ha riferito di essersi recata immediatamente presso la Stazione CC, come riscontrato dal padre, che la accompagnò anche al Pronto soccorso, e che la decisione di formalizzare la denuncia dopo qualche giorno era legata all’invito del maresciallo a riflettere, poiché i fatti non erano molto gravi e non vi erano testimoni; quanto alla discrepanza tra la data del referto medico (31/05/2005) e quella dell’aggressione (01/06/2005), la sentenza ha accertato che il referto recava la data del 01/06/2005, ore 18,40, e che l’altra data appare un mero refuso del compilatore; con valutazione immune da censure, inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto non credibili, in quanto portatrici di interessi, la teste B., all’epoca fidanzata e poi moglie dell’imputato, e la teste M., in quanto in posizione di soggezione rispetto al datore di lavoro, anche in considerazione della natura ‘a nero’ del lavoro espletato; infine, ulteriori riscontri sono stati desunti dal referto medico, attestanti lesioni facciali e stato d’ansia, compatibili con la dinamica narrata dalla vittima, e dai tabulati telefonici, dai quali è emersa la veridicità del racconto in merito alle telefonate tra la D. R. ed i colleghi d’ufficio.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.