Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 07.09.2015, n. 17685
L’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, introducendo l’ipotesi legislativa dell’infortunio “in itinere”, non ha derogato alla norma fondamentale di cui all’art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede, tra i requisiti necessari per l’indennizzabilità dell’infortunio, l’occasione di lavoro. Ne consegue l’estraneità alla tutela assicurativa della fattispecie in cui la causa violenta sia il fatto doloso del terzo riconducibile a rapporti personali tra l’aggressore e la vittima, del tutto estranei all’attività lavorativa, in quanto, in tal caso, il collegamento tra l’evento lesivo e il normale percorso di andata e ritorno dal lavoro risulta basato su una mera coincidenza cronologica e topografica, tale da escludere l’occasione di lavoro.
Corte di Cassazione, sez VI Civile, ordinanza 03.11.2011, n. 22759
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio “in itinere” non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l’uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada.
Corte di Cassazione, sez. L Civile, sentenza 07.03.2008, n. 6210
Al fine di esimersi da responsabilità in ordine ad infortunio sul lavoro consistito in una caduta dall’alto, il datore di lavoro non solo deve dimostrare di avere messo a disposizione del lavoratore uno strumento idoneo a prevenire il sinistro, ma di avere sorvegliato e preso le opportune misure esigendo che il lavoratore medesimo facesse in concreto uso delle misure antinfortunistiche.
Corte di Cassazione, sez. L Civile, sentenza 17.01.2007, n. 995
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini della indennizzabilità dell'”infortunio in itinere”, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, deve aversi riguardo ai criteri che individuano la legittimità o meno dell’uso del mezzo in questione secondo lo “standard” comportamentale esistente nella società civile e rispondente ad esigenze tutelate dall’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l’attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero. Inoltre l’indennizzabilità di detti infortuni è condizionata, in caso di uso di mezzo proprio, all’esistenza della necessità, per l’assenza di soluzioni alternative, di detto uso, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada.
Corte di Cassazione, sez. L Civile, sentenza 06.10.2004, n. 19940
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio “initinere” non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa fuori sede tra il luogo della propria dimora, ove l’uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada (nella specie, il mezzo privato era stato portato il giorno prima del turno lavorativo nella città di lavoro per motivi personali, poi riportato indietro alla fine del turno – per poter essere utilizzato per recarsi al lavoro il giorno dopo – e in tale occasione si era verificato l’incidente).
Corte di Cassazione, sez. L Civile, sentenza 28.09.2000, n. 12891
L’indennizzabilità dell’infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere, con un mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro – infortunio che ora trova una previsione espressa nel d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, in attuazione della legge delega 17 maggio 1999 n. 144 – postula la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, in ragione della mancanza di mezzi pubblici o, quando vi siano, allorché questi non consentano la puntuale presenza sul luogo di lavoro o si dimostrino eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare.