Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 14.08.2007, n. 17694
Nel caso, invece, in cui il regolamento condominiale contenga norme che, incidendo direttamente sulla sfera soggettiva, limitano i diritti dei condomini sulle loro proprietà esclusive o comuni o contenga clausole che attribuiscono ad alcuni condomini maggiori diritti rispetto ad altri, queste, avendo natura contrattuale, sono modificabili soltanto con il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20.04.2005, n. 8216
Il regolamento di condominio cosiddetto «contrattuale» può contenere anche solo disposizioni di natura regolamentare (disciplinanti cioè l’uso delle parti comuni dell’edificio condominiale), dall’assemblea modificabili con la maggioranza dei consensi prescritta dall’art. 1136 cod. civ. Laddove peraltro il regolamento contempli (anche) clausole di natura contrattuale (che pongano cioè nell’interesse comune limitazioni ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti comuni sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti di loro esclusiva proprietà), queste sono modificabili soltanto con il consenso unanime dei partecipanti alla comunione. (In applicazione del suindicato principio la Suprema Corte ha confermato l’impugnata sentenza di annullamento della deliberazione assembleare che autorizzava uno dei condomini a collocare sul balcone del suo appartamento una caldaia per il riscaldamento autonomo, atteso il divieto di utilizzazione dei balconi per collocarvi elettrodomestici – tale anche la caldaia in questione dovendo considerarsi – prescritto da una clausola, di natura sicuramente contrattuale, del regolamento condominiale).
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 08.11. 2004, n. 21287
In tema di condominio, la delibera assembleare di destinazione del cortile a parcheggio di autovetture – in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune – è validamente approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell’art. 1138 cod. civ., non essendo richiesta l’unanimità dei consensi.