Di notte, nel bar sotto di noi, si verificano grida e schiamazzi che disturbano i condomini dei piani soprastanti. Chi deve intervenire per chiedere la cessazione dei rumori molesti?
I proprietari (condomini) che si sentono disturbati dagli schiamazzi notturni dovrebbero rappresentare il disagio all’amministratore del condominio il quale, preso atto di quanto sopra, dovrebbe inoltrare il reclamo al proprietario dei locali dove c’è in funzione in bar. Il proprietario dei locali, a sua volta, dovrebbe comunicarlo all’affittuario (il proprietario è, infatti, estraneo rispetto al fitto di azienda) il quale dovrebbe farsi carico di rappresentare i disagi dei condomini richiedendo, al gestore del locale, di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari a contenere al massimo il disturbo della quiete e del sonno delle persone che abitano i due piani sovrastanti il bar. In buona sostanza, il proprietario dei locali adibiti a bar dovrebbe richiedere formalmente, a mezzo di lettera raccomandata, all’affittuario degli stessi di cessare (o almeno contenere il più possibile) i rumori molesti e fastidiosi per i condomini.
Il consiglio è quello di inviare la raccomandata (per dovuta conoscenza) anche al gestore del bar (all’indirizzo del locale) specificando, nel corpo della lettera, che disturbare l’occupazione o la quiete delle persone costituisce illecito [1]. Si potrebbe, inoltre, (ma ciò dipende dai rapporti che intercorrono tra le parti) rappresentare anche che in mancanza di sollecito riscontro, si provvederà ad inoltrare denuncia-querela alla competente autorità giudiziaria. In ogni caso, prima di una formale contestazione, si dovrebbe procedere (se non è stato già fatto) ad informare, per le vie bevi, l’affittuario (ed il gestore del bar) delle lamentele degli altri condomini, invitandoli ad assumere atteggiamenti diversi e più rispettosi della quiete degli altri. Solo nel caso in cui gli schiamazzi dovessero persistere, si dovrebbe procedere nel senso sopra indicato.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Antonio Ciotola
note
[1] Art. 659 cod. pen.