Tribunale di Treviso – Sezione III civile – Sentenza 13 settembre 2016 n. 2190
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario, dott.ssa Isella Follador, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile RG n. 30000505/2012 promossa con atto di citazione notificato in data 17.03.2012, iscritta a ruolo in data 23.03.2012
DA
DA.GI., nato (…), rappresentato e difeso dall’avv. De.Da. del Foro di Treviso, giusta mandato a margine dell’atto di citazione
ATTORE CONTRO
ME.BA. (…), nato (…), con l’avv. Ti.Ma. del Foro di Treviso, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CONTRO
UCI – UFFICIO CENTRALE ITALIANO (…), in persona del direttore dott. Si.Lo., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Cr. e dall’avv. Sa.Ma. del Foro di Treviso, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione di cui in premessa, ritualmente notificato, il Sig. Gi.Da. conveniva in giudizio il Sig. Ba.Me. e l’UCI – Ufficio Centrale Italiano, al fine di ottenere la condanna dei medesimi all’integrale risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 18.11.2011, verso le ore 6.20, in Tovena di Cison di Valmarino. Allegava l’attore che il veicolo speciale targato (…) di proprietà del medesimo – condotto nell’occasione dal Sig. Gi.Na. – si era scontrato con l’autovettura (…), targata (…) di proprietà del Sig. Se.Zu., assicurata con Ad.Sl. e condotta dal Sig. Ba.Me. Deduceva che quest’ultimo, provenendo dalla direzione opposta, a causa dell’eccessiva velocità aveva perso il controllo del veicolo, andando a collidere con il mezzo di proprietà del Da.
L’attore dava atto che l’UCI aveva corrisposto unicamente la somma di Euro 6.100,00, a fronte di un danno patito pari ad Euro 16.001,76 per la sola riparazione del veicolo, Euro 16.000,00 per perdita di profitto nel periodo in cui il mezzo – adibito a negozio ambulante – era stato sottoposto ai lavori di riparazione ed Euro 1.450,00 per fermo tecnico del veicolo. Costituendosi in giudizio, senza contestazioni in ordine all’ari, l’UCI contestava il quantum richiesto, con riferimento a tutte le voci richieste, ritenendo che la somma già liquidata ante causam coprisse l’intero danno patito dall’attore.
Si costituiva altresì in giudizio il convenuto Me., contestando la dinamica del sinistro. Egli deduceva, infatti, che il sinistro era stato causato da un terzo veicolo che, provenendo dall’area di servizio ER., si era immesso improvvisamente nelle strada percorsa dal Sig. Me.; quest’ultimo, per evitare la collisione, aveva effettuato una brusca manovra che provocava la perdita del controllo del mezzo. Il conducente del menzionato terzo veicolo si era allontanato subito dopo il sinistro ed era rimasto dunque non identificato. Alla luce di un tanto, avendo a propria volta patito dei danni, il convenuto Me. chiedeva il differimento dell’udienza di prima comparizione, per effettuare la chiamata in causa del Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Pur essendo intervenuto il differimento dell’udienza, il convenuto non provvedeva alla citazione del terzo.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante escussione dei testimoni indicati dalle parti e CTU volta alla quantificazione dei danni al veicolo e dei tempi necessari all’esecuzione dei lavori di ripristino.
All’esito dell’istruttoria, la domanda attorea risulta parzialmente fondata, per i motivi e nei termini di seguito esposti.
Occorre in primo luogo soffermarsi sulla dinamica del sinistro. Come sopra esposto, il convenuto Sig. Me. deduce l’esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro ad un terzo rimasto ignoto.
Tale tesi non può essere accolta, non essendovi alcun riscontro probatorio a sostegno.
I testimoni sentiti sul punto (De.Gi. e Me.Ea.), infatti, hanno concordemente riferito che il terzo veicolo non si è immesso nella carreggiata, ma ha solo affacciato la parte anteriore; un tanto non è sufficiente per riconoscere una responsabilità (tantomeno esclusiva, come pretenderebbe il convenuto) in capo al conducente del predetto mezzo.
È invero plausibile che il Sig. Me. abbia temuto che tale veicolo potesse immettersi in strada, ma una condotta più accorta – ed in particolare una velocità di marcia adeguata allo stato dei luogo – avrebbe senza dubbio, tenuto conto anche del fatto che (cfr. dichiarazioni del teste Na.) il fondo stradale non era gelato, scongiurato il pericolo di perdita del controllo del veicolo.
Ne consegue che la responsabilità del sinistro deve essere integralmente attribuita al convenuto Me.
Passando al quantum, occorre in primo luogo procedere alla quantificazione dei danni cagionati al veicolo.
Al riguardo occorre fare riferimento alla espletata CTU dell’ing. Ro.Me., che con argomentazione che si ritiene di condividere – esclusi gli interventi non causalmente ricollegabili al sinistro oggetto di causa, come rilevato dal medesimo CTU – ha consentito di accertare danni (alla carrozzeria, alla parte meccanica ed elettromeccanica) per un totale di Euro 10.829,09 (IVA esclusa).
Ciò chiarito, è necessario esaminare la questione del danno da lucro cessante, determinato dalla perdita di reddito nel periodo in cui – a causa dei lavori di ripristino – il mezzo (che, lo si ricorda, è adibito a negozio ambulante) non è stato nella disponibilità dell’attore.
Il termine è stato quantificato dal CTU in complessivi 30 giorni.
Orbene, tenuto conto del volume d’affari annuo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2011, pari ad Euro 172.506,00, il volume d’affari mensile medio del Sig. Da. ammonta ad Euro 14.375,50. Occorre tuttavia considerare che il lucro cessante non può essere automaticamente determinato nella misura del volume d’affari, in quanto il mancato esercizio dell’attività implica anche minori costi d’esercizio, ovviamente nei limiti dei costi variabili (si pensi, a titolo esemplificativo, ai costi per il carburante del mezzo).
Conseguentemente si ritiene corretto determinare il danno da lucro cessante sulla base di una riduzione in via equitativa del volume d’affari nella misura del 25%.
Il danno patito a tale titolo, dunque, ammonta ad Euro 10.781,62.
Non può, infine, riconoscersi in favore dell’attore alcun ulteriore danno da fermo tecnico del veicolo.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo” (Cassazione civile, sez. III, 14/10/2015, n. 20620).
Non vi può, dunque, essere concorso tra il danno da perdita di reddito e il danno da fermo tecnico del veicolo.
Delle due l’una: o l’attore si è procurato altro mezzo per l’esercizio dell’attività nel periodo di indisponibilità del proprio, e allora il danno è pari al costo sostenuto per procurarsi il veicolo sostitutivo (ma non vi è alcun danno da perdita di reddito); oppure – come nel caso di specie – l’attore non ha avuto a disposizione alcun mezzo sostitutivo e ha dunque patito una perdita di reddito, che deve essere risarcita.
Complessivamente, pertanto, il danno patito dal Sig. Gi.Da. in conseguenza del sinistro oggetto di causa ammonta ad Euro 21.610,71, cui deve essere detratto l’importo di Euro 6.100,00 versato ante causam, trattenuto quale acconto sul maggior dovuto.
Sussistendo i presupposti di cui all’art. 148 co. 10 D.Lgs. 209/2005, dispone la trasmissione della presente sentenza all’IVASS per gli accertamenti del caso.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, nella causa promossa cori atto di citazione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, respinta e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità del Sig. ME.BA. nella causazione del sinistro oggetto di causa;
2) per l’effetto, condanna i convenuti ME.BA. e UCI – UFFICIO CENTRALE ITALIANO, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dall’attore Sig. DA.GI. e dunque a versare a quest’ultimo la somma di Euro 15.510,71, oltre interessi legali dall’evento al saldo effettivo;
3) condanna i convenuti ME.BA. e UCI – UFFICIO CENTRALE ITALIANO, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell’attore DA.GI., delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.835,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cassa ed Iva se dovuta, oltre ad Euro 458,00 per anticipazioni esenti;
4) dispone, ai sensi dell’art. 148 co. 10 D.Lgs. 209/2005, la comunicazione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, con sede in Roma, Via (…).
Così deciso in Treviso il 30 agosto 2016. Depositata in Cancelleria il 13 settembre 2016.
Ci sono molte sentenze che dicono esattamente il contrario In effetti il solo fatto di non poter usare il veicolo è già un danno perchè uno compera un veicolo per averlo a sua disposizione in qualsiasi momento gli serva, sia per lavoro che per spostamenti di semplice divertimento; quindi se per colpa altrui gli viene meno la disponibilità del mezzo subisce un danno che gli deve essere risarcito. Oltretutto per il periodo di sosta forzata la tassa di proprietà e l’assicurazione, che sono state pagate in anticipo continuano ad operare anche se non utilizzo il mezzo. (è solo il caso di ricordare che l’assicurazione non si può sospendere per meno di tre mesi e il bollo auto non si può ne sospendere ne chiedere il rimborso per mancato utilizzo)