Riscatto dei contributi: quali periodi posso recuperare?


Periodi non coperti dai contributi che possono essere riscattati ai fini della pensione: dall’aspettativa alla disoccupazione, dalla laurea al lavoro all’estero.
È sempre più difficile avere alle spalle un estratto conto contributivo “senza buchi”, cioè vantare una carriera lavorativa senza alcuna interruzione, a partire dalla data della prima assunzione: a causa del perdurare della crisi e dei cambiamenti nel mondo del lavoro, i periodi di occupazione non sono consequenziali tra di loro e per questo possono riscontrarsi periodi privi di contribuzione anche piuttosto estesi.
Inoltre, a causa dell’inasprimento dei requisiti per ottenere la pensione, causato dalla Legge Fornero, la data di collocamento a riposo è sempre più lontana e, per i giovani di oggi, sembra quasi essere un miraggio.
Proprio per questo motivo, è opportuno sapere che la legge prevede la possibilità di avvicinarsi ai requisiti richiesti per la pensione attraverso il pagamento di alcuni contributi, i contributi da riscatto. Esistono infatti alcuni periodi della vita dei lavoratori che, pur non essendo coperti da contribuzione, possono essere riscattati e risultare, così, ugualmente coperti.
Ma con il riscatto dei contributi quali periodi posso recuperare?
Non tutti i periodi scoperti possono essere riscattati: i periodi riscattabili dipendono dalla gestione a cui si è iscritti e da ulteriori requisiti (ad esempio, con la cosiddetta pace contributiva si possono riscattare i periodi non contribuiti sino a un massimo di 5 anni, ma solo se non si possiedono versamenti precedenti al 1996).
Il riscatto, poi, comporta dei costi, perché i contributi da versare non sono a carico del datore di lavoro ma a carico del lavoratore.
Ma procediamo per ordine e vediamo quali periodi possono essere riscattati e come si calcolano i costi del riscatto.
Indice
Aspettativa non retribuita
L’aspettativa non retribuita, o congedo non retribuito, è un periodo durante il quale, a causa di determinate motivazioni previste dalla legge o dai contratti collettivi (ad esempio, per motivi personali o familiari), il rapporto di lavoro è sospeso. Il lavoratore, cioè, non è tenuto ad effettuare la prestazione, mentre il datore di lavoro non è tenuto a erogare la retribuzione.
Le settimane di aspettativa non retribuita possono essere senza dubbio riscattate, in quanto, non essendo previsto alcun compenso per il lavoratore, né alcuna indennità da parte dell’Inps, non hanno dato luogo all’accredito di contributi, nemmeno figurativi.
Il riscatto, in questi casi, è possibile nel limite massimo di 3 anni; inoltre è precluso se i periodi sono stati già coperti da contribuzione volontaria.
Disoccupazione
Per quanto riguarda i periodi di disoccupazione, invece, è necessaria una precisazione: se durante tali periodi è stata percepita la relativa indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll, o le vecchie Aspi, Mini Aspi, Ds e Ds a requisiti ridotti), questi sono coperti da contributi figurativi.
I contributi figurativi sulla disoccupazione non erano utili ai fini della vecchia pensione di anzianità, ottenibile con un minimo di 35 anni di contributi. Tale pensione è stata abolita dalla Legge Fornero [1] e sostituita con la pensione anticipata: per la pensione anticipata, i contributi figurativi per periodi di disoccupazione possono essere contati, ma è necessario possedere almeno 35 anni di contributi effettivi.
Se, invece, i periodi di disoccupazione non sono stati indennizzati, è possibile coprirli tramite versamento di contributi volontari, o, se collocati tra lavori discontinui, stagionali o temporanei, per periodi successivi al 31 dicembre 1996, riscattarli.
In entrambi i casi, la domanda può essere inviata
- tramite il sito dell’Inps o il contact center, se si possiede il codice Pin o Spid per l’accesso ai servizi online;
- tramite patronato (consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti, pur essendo intermediari dell’Inps, non sono abilitati alla trasmissione delle domande di riscatto).
Lavoro part time
Per quanto riguarda il riscatto dei periodi di lavoro part time, questo può essere effettuato soltanto se vi sono delle settimane scoperte: in pratica, se, in base al numero di ore ed alla retribuzione, non sono stati versati i contributi pari al minimale Inps richiesto in un determinato periodo, le settimane contribuite risultano ridotte.
Lo stesso può avvenire in caso di part time verticale: si tratta di periodi in cui l’orario giornaliero è uguale a quello previsto per i lavoratori a tempo pieno, ma durante i quali possono risultare delle giornate, settimane o addirittura mesi non lavorati. Anche nel part time misto possono risultare giorni, settimane e mesi non lavorati, ma l’orario giornaliero è minore rispetto a quello previsto per i lavoratori a tempo pieno.
Per verificare la presenza, o meno, di tutte le settimane del periodo dubbio, è necessario richiedere il proprio estratto conto Inps, tramite web o patronato. Se le settimane risultano interamente coperte, non potrebbero essere riscattate.
Formazione professionale, studio, ricerca
È possibile riscattare i periodi dedicati alla formazione professionale, allo studio e alla ricerca, oppure all’inserimento nel mercato del lavoro. È importante precisare che questi periodi possono essere riscattati solo se portati a termine e, quindi, solo se è stato conseguito il certificato professionale o il titolo accademico.
Per quanto riguarda i periodi di studio, è possibile riscattarne anche più di uno, ad esempio due lauree; sono poi riscattabili i diplomi di alta formazione artistica e musicale.
Lavoro all’estero
Un’altra possibilità di riscatto è quella relativa ai periodi di lavoro all’estero presso Paesi che non sono convenzionati con l’Italia, ovvero presso quei Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea e non hanno stretto accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale. La domanda per il versamento di contributi da riscatto, a titolo oneroso per il lavoratore, può essere fatta in riferimento al periodo lavorativo senza alcun limite di tempo.
Riscatto dell’astensione facoltativa per maternità
I periodi di astensione facoltativa per maternità (congedo parentale) al di fuori del rapporto di lavoro, se non sono già coperti da un’altra forma di assicurazione possono essere riscattati, per un massimo di 6 mesi per ciascuna maternità, sino ad un limite di 5 anni nell’arco della vita lavorativa.
Perché il riscatto sia possibile, l’interessata deve far valere, all’atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione nella gestione di appartenenza.
Se i periodi di astensione facoltativa sono collocati all’interno del rapporto di lavoro, l’Inps accredita i contributi figurativi.
Riscatto degli intervalli tra lavori stagionali, temporanei, part time e discontinui
Gli archi di tempo scoperti da contributi, collocati tra lavori discontinui, stagionali o temporanei possono essere riscattati, se successivi al 31 dicembre 1996. Lo stesso vale per i periodi non lavorati, in caso di impiego part time.
Gli interessati devono provare, però, il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo che deve essere riscattato.
Nell’ipotesi del lavoro part time, deve essere provato lo stato di disoccupazione parziale, con apposita certificazione della Direzione territoriale del lavoro competente. La mancata certificazione comporta il rigetto della domanda.
Riscatto dei periodi di servizio civile
Il servizio civile volontario, reso dal 1° gennaio 2009, può essere riscattato; il vecchio servizio civile alternativo al servizio militare di leva, invece, dà luogo all’accredito dei contributi figurativi. I periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 sono invece coperti dalla contribuzione versata nella Gestione Separata Inps a cura del Fondo Nazionale per il Servizio Civile (come co.co.pro).
Riscatto con pace contributiva
Con la pace contributiva, i lavoratori che non possiedono contribuzione accreditata al 1996 possono riscattare i periodi non contribuiti sino a un massimo di 5 anni, pagando un onere ridotto.
Per approfondire: Come funziona la pace contributiva?
note
[1] D.L. 201/2011.
Buongiorno
lavorando con partita iva contemporaneamente al servizio civile ho l’obbligo di versare i contributi inps o sono esentata?
grazie
Daniela
Posso riscattare 14 mesi di non lavoro da febbraio 1985 a marzo 1986? A gennaio 1985 l’azienda in cui lavoravo (come impiegato) ha cessato l’attività , ho poi aperto partita iva ad aprile 1986 (agente commercio) attualmente lavoro e ho raggiunto 2173 settimane di contributi Inps (ricongiunzione già fatta) a fine dicembre 2018 e con le 58/61 settimane mancanti più pochi mesi di lavoro raggiungerei la quiescenza con 43 anni e tre mesi. Ho telefonato all’Inps più volte ed i diversi operatori mi hanno confermato che è possibile, eppure al patronato mi dicono che non è possibile.
Per quanto riguarda i periodi non lavorati, è possibile riscattare:– attualmente, in base all’art. 7 del D.Lgs. 564/1996, i periodi corrispondenti ad intervalli tra lavori discontinui, stagionali o temporanei successivi al 31 dicembre 1996, purché nell’intero arco di tempo da riscattare sia stato verificato lo stato di disoccupazione;– dal 2019, nel caso in cui venga approvata la normativa sulla cosiddetta pace contributiva, tutti i periodi scoperti da contribuzione, purché l’interessato possieda almeno 20 anni di contributi, e purchè successivi al 31 dicembre 1995.Nel caso specifico, però, il periodo da riscattare riguarda gli anni 1985/1986.Relativamente a quelle annualità, è possibile riscattare:1) i periodi di durata legale dei corsi di studio universitario, al termine dei quali siano stati conseguiti i titoli di:-o diploma universitario di durata pari a tre anni;-o diploma di laurea;-o diploma di specializzazione (che si conseguono successivamente alla laurea) di durata non inferiore a due anni;-o dottorato di ricerca;-o laurea al termine di un corso di durata triennale, e laurea specialistica al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.– Sono riscattabili gli anni accademici durante i quali si è effettivamente svolto il corso legale di studio, con esclusione di quelli fuori corso.– Il riscatto può essere chiesto anche solo per una parte del periodo di durata del corso a seguito del quale sia stato conseguito uno dei titoli previsti dalla legge, oppure per due o più corsi.2) I periodi di lavoro all’estero nei Paesi non legati da convenzioni previdenziali con l’Italia;3) i periodi lavorati, ma scoperti perché i contributi sono stati omessi e prescritti, perché non versati dal datore di lavoro (in questo caso, si può chiedere all’Inps, a titolo oneroso, la costituzione di una rendita vitalizia).Sono anche riscattabili, relativamente ai periodi anteriori al 1996, i periodi pregressi di attività commerciale ed i periodi di collaborazione coordinata e continuativa, rispettivamente, per gli obbligati all’iscrizione alla gestione Inps commercianti dal 1997, o alla gestione Separata dal 1° aprile 1996. Non si tratta, in base a quanto esposto dal lettore, di casistiche che lo riguardano.Nel caso in cui il periodo scoperto 1985-86 non rientri in alcuna delle ipotesi elencate, non è possibile chiedere il riscatto dei contributi.Il lettore, però, riferisce di possedere 2173 settimane di contributi al 31 dicembre 2018, pari a 41 anni e oltre 9 mesi di contributi. Considerando che, in base a quanto reso noto dal Governo, è stato confermato il blocco dei requisiti per la pensione anticipata ordinaria sino al 2023, il lettore potrebbe raggiungere i requisiti per questa pensione, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi, nel gennaio 2020, nell’ipotesi della continuazione dell’attività lavorativa, senza necessità di riscatti.
Buonasera,
ho 60 anni sono entrato nel mondo del lavoro nel 1976 causa problemi di salute ho perso 4 anni di lavoro dal 1984 al 1988 tra qualche mese ho versato 40 anni di contributi è possibile riscattare 1 – 2 anni ed anticipare la pensione ?
Grazie
Antonello
Se ti stai domandando come recuperare i periodi non lavorati ai fini della pensione, per quali periodi è consentito, come procedere, qual è il costo, ti suggeriamo la lettura del seguente articolo: “Riscatto contributi: come funziona”. Devi sapere che si tratta di un’operazione a titolo oneroso che varia in base alla collocazione del periodo da riscattare. Se occorre valutare il periodo con il sistema di calcolo retributivo, il riscatto viene calcolato attraverso il sistema della riserva matematica; altrimenti, se il calcolo avviene con il sistema contributivo, si ricorre all’uso del sistema percentuale. Puoi trovare ulteriori informazioni nei nostri articoli: Riscatto: quando sono accreditati i contributi per la pensione; Pensione anticipata; Cos’è il computo della pensione?; Pensione: periodi riscattabili dai dipendenti pubblici; Riscatto non terminato: si può andare in pensione?; Pensione: come si fa il ricalcolo contributivo?.
grazie mille, mi scusi posso farle un’altra domanda, visto che mi mancano 2 anni e dieci mesi alla pensione volendo posso pagarmi un anno e lavorare solo un anno e 10 mesi ?
logicamente la pensione la percepirò all’età stabilita 63 anni.
saluti e grazie
Consigliamo di approfondire il tema nei seguenti articoli: Andare in pensione subito versando i contributi in anticipo; Riscatto non terminato: si può andare in pensione?; Come e quando dimettersi per andare in pensione?; Come andare in pensione.
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Buongiorno, negli anni 80 ho frequentato un corso professionale di 3 anni, per poi iniziare a lavorare,
ho un vago ricordo di aver avuto un cartellino rosa che ora non trovo più. La mi domanda è: posso recuperare in qualche modo questo periodo ai fini pensionistici? se si, come potrei fare? Saluti Grazie.