Chiudono gli ordini professionali dei tribunali soppressi


Chiudono automaticamente, senza bisogno di ulteriori norme, gli ordini professionali dei tribunali soppressi: lo chiarisce la relazione al d.lgs. 155/2012.
Mentre Montecitorio discute sulla riforma delle professioni forensi, il decreto legislativo che ha ridisegnato la geografia giudiziaria, sopprimendo un gran numero di tribunali italiani [1], ha anche determinato, automaticamente, la cancellazione dei relativi ordini degli avvocati istituiti presso tali fori.
Lo chiarisce la relazione tecnica al provvedimento fornita dal ministero della giustizia. Non sarà necessario “alcun intervento normativo volto a disporre espressamente la soppressione delgi Albi e dei Consigli dell’ordine degli avvocati costituiti presso i tribunali soppressi, atteso che tale effetto si produce, ex lege, in forza delle disposizioni contenute negli articoli 16 del RDL 27 novembre 1933 n. 1578 e 19 D.lgs. lgt23 novembre 1944 n. 382, che prevedono rispettivamente la costituzione di un Albo di avvocati e di un Consiglio dell’ordine degli avvocati per ogni circondario di tribunale”
Che siano “prove tecniche di riforma“?, azzarda Miliacca dalle pagine di Italia Oggi.
note
[1] D.lgs. n. 155/2012.