REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II Lavoro
N. 31454/2014 R.Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all’udienza del 7/2/2017, ha pronunciato la
seguente
nella causa tra
SENTENZA
ex art. 429, I comma, c.p.c.
Parrilla Giuseppe elettivamente domiciliato in Roma, Via Fabio Massimo n. 60 presso lo
studio dell’avv. Mario Rotondo (PEC avv.mariorotondo@pec.giuffre.it) che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE E
ENEL SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Po n. 25/B presso lo studio degli avv.ti Iolanda Gentile (PEC iolandagentile@ordineavvocatiroma.org) e Giovanni G. Gentile (giovannigiuseppegentile@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresentano e difendono insieme all’avvocato Marco Mammoliti (PEC marco.mammoliti@pec.enel.it) giusta procura in calce alla memoria di costituzione in riassunzione;
RESISTENTE
Oggetto: diritto all’assunzione
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria il 26.9.2014, il ricorrente indicato in epigrafe riassumeva tempestivamente il giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Castrovillari (già Rossano), per ottenere l’accertamento del diritto all’assunzione della società convenuta.
A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente rappresentava di essere figlio di Parrilla Alfonso, deceduto in data 10.5.2001, ex dipendente dell’Enel presso la sede di Rossano Calabro; che per effetto della deliberazione n. 16575 del 20.12.1990 del CdA Enel l’istante aveva, ed ha ancora oggi diritto ad essere assunto per chiamata individuale e diretta; che il ricorrente, a seguito del decesso del proprio genitore, avendo conseguito la laurea in ingegneria e prestato servizio militare nell’Arma dei Carabinieri, aveva inoltrato richiesta alla resistente sulla base della disciplina contenuta nella direttiva emanata che prevedeva l’assunzione di un figlio per ciascun dipendente deceduto non per causa di servizio ed in età lavorativa; che il ricorrente all’epoca dei fatti non svolgeva altra attività lavorativa e che la pensione concessa alla vedova De Luca Isabella non era sufficiente al sostentamento familiare; che l’ENEL spa di Roma comunicava al ricorrente che la domanda di assunzione era stata inoltrata alla Funzione cpo-selezione e che in data 18.2.2003 comunicava al
ricorrente a mezzo raccomandata a/r che per poter effettuare l’assunzione era necessario comunicare l’importo definitivo della pensione di reversibilità; che pur avendo il ricorrente ottemperato alle richieste dell’ENEL non sortiva alcun effetto quanto alla richiesta assunzione.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo di voler dichiarare il diritto del ricorrente
all’assunzione alle dipendenze di ENEL SPA di Roma, con vittoria delle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio ENEL Distribuzione SPA, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto e in particolare rappresentando che tra i requisiti richiesti per l’assunzione del figlio di un ex dipendente deceduto, ci fosse quello di essere già in possesso di generica idoneità fisico-professionale; che il ricorrente adduce quale unico elemento a sostegno della propria richiesta di assunzione, l’essere in possesso di certificato di laurea; che comunque, l’iniziale delibera ENEL prevedeva una deroga all’assunzione di personale solo mediante concorso pubblico in presenza di particolari requisiti di meritevolezza per ragioni umanitarie ni confronti di famiglie di lavoratori deceduti; che tuttavia il ricorrente non risulta essere in possesso di tutti i requisiti necessari ai fini dell’assunzione, e concludeva chiedendo di voler rigettare il ricorso avversario, con vittoria di spese.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti veniva discussa e decisa
all’odierna udienza mediante lettura della presente sentenza contestuale.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato, e non può essere accolto.
Dalla delibera del CdA ENEL 27.1.88 n. 15805, come modificata dalla determinazione dell’amministratore delegato di Enel s.p.a n. 662 del 11.6.1998 recante “assunzioni di figli o vedove/i di ex dipendenti deceduti non per causa di servizio, nonché i figli o coniugi di ex dipendenti cessati dal servizio per superamento dei termini di comporto di malattia e
riconoscimenti invalidi” risulta che possa essere assunto alle dipendenze della società
convenuta “per chiamata individuale ove ne faccia richiesta”, un familiare superstite (figlio o vedovo, purchè facente parte del nucleo familiare del predetto) di lavoratore deceduto in corso di rapporto di lavoro non per causa di servizio, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:
- a) che la domanda venga presentata entro un anno dal decesso del congiunto dipendente
dell’ENEL o dal raggiungimento della maggiore età del richiedente;
- b) che non esistano rapporti lavorativi con terzi né per il richiedente né per gli atri componenti del nucleo familiare del defunto;
- c) che sussista lo stato di bisogno del nucleo familiare superstite;
- d) che vi sia la rinuncia espressa all’assunzione da parte degli altri familiari aventi
titolo;
- e) che il richiedente assuma espressamente l’obbligazione di contribuire al sostentamento del nucleo familiare;
- f) che abbia esito favorevole la “specifica valutazione finalizzata ad accertare il possesso di attitudini personali e di capacità professionale tali da garantire un adeguato inserimento dell’interessato in funzione delle esigenze aziendali”
Dall’esame di detta delibera come peraltro già condivisibilmente deciso da questo Tribunale con sentenza dell’11.12.14 (dr. Forziati) si deve ritenere che la stessa non possa essere qualificata come offerta al pubblico ex art. 1336 cc, mancando la stessa di “tutti gli estremi
essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta”.
Manca infatti nella predetta delibera l’indicazione del tipo di contratto, dell’inquadramento giuridico, della retribuzione delle mansioni e della sede: elementi tutti indispensabili per procedere all’assunzione di un dipendente.
In tale contesto, non potendosi qualificare detta delibera come offerta al pubblico e come tale vincolante per il “promissario” se non revocata prima dell’accettazione, manca la sussistenza un obbligo a contrarre per l’odierna convenuta indipendentemente dalla contestata sussistenza degli ulteriori requisiti (quali in particolare il possesso di attitudini personali e capacità professionali).
Non sussiste quindi il diritto del ricorrente all’assunzione e conseguentemente risulta infondata la domanda diretta ad ordinarne l’esecuzione.
Il ricorso pertanto non può essere accolto e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
rigetta il ricorso presentato da Parrilla Giuseppe in data 26.9.2014;
condanna Parrilla Giuseppe al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €
1.800,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, oltre iva e cpa come per legge.
Roma 7.2.2017
Il giudice del lavoro
dott.ssa Angela Damiani