REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 26836 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2013, posta in decisione all’udienza del 29.9.2016 e vertente tra Comune di Bracciano, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregorio VII n. 396, presso lo studio dell’Avv. Pierluca Battisti che lo rappresenta e difende per procura in atti, – attore – opponente –
e “3TI Progetti Italia S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Umberto Morricca n. 40, presso lo studio dell’Avv. Claudio Turchetti che lo rappresenta e difende per procura in atti, – convenuto – opposto
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Bracciano proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2362/13, emesso in data 8.2.2013 dal Tribunale Roma, con il quale era ingiunto il pagamento in favore della “3TI Progetti Italia S.p.a.” della somma di euro 10.200,00, oltre interessi ex d.l.vo n. 231/02 e spese, per ritardato pagamento della fattura n. 042 del 31.3.2006. L’opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e che gli interessi non dovevano decorrere dal 30.4.2006, bensì dal 4.5.2006. Parte opposta, costituendosi, evidenziava la correttezza dell’ingiunzione e la fondatezza della pretesa. All’udienza del 29.9.2016 il Comune di Bracciano concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, parte opposta per il rigetto dell’opposizione ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.
DIRITTO
L’opposizione non può trovare accoglimento. Per quanto concerne l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, si osserva che per verificare la sussistenza di detta legittimazione deve aversi riguardo esclusivamente all’attività assertoria della parte che agisce in giudizio, vale a dire a quanto affermato dalla stessa nella domanda introduttiva, prescindendo del tutto dalla relativa veridicità o fondatezza, il cui accertamento costituisce questione di merito, pertanto non rilevabile d’ufficio, con l’ulteriore conseguenza che è la parte che solleva l’eccezione di difetto di legittimazione, nella fattispecie il Comune di Bracciano, ad essere onerata della relativa prova ex art. 2697 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 23/11/2005, n. 24594). Orbene, a parte la circostanza che la sorte capitale della fattura è stata pagata alla stessa parte che oggi agisce per i relativi interessi con il decreto ingiuntivo, parte opponente non ha prodotto concreti elemento da cui risulti la estraneità della “3TI Progetti Italia S.p.a.” al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Infondata, inoltre, si presenta l’eccezione di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., riferendosi tale norma alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, quindi con pluralità e periodicità delle prestazioni, ripetute nel tempo, ma aventi un titolo unico. In particolare, “La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l’obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l’espressione “e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l’obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità” (Cass. civ., Sez. I, 09/10/2012, n. 17197). Nella fattispecie, invece, non si è in presenza di prescrizioni periodiche e, dunque, si applica il termine prescrizionale decennale, mai decorso avendo anche solo riguardo alla data di notifica della citazione introduttiva del presente giudizio. Infine, premesso che per gli interessi occorre avere riguardo dalla data di emissione della fattura del 31.3.2006, pagata per sorte capitale, e non al 21.7.2011, data di completamento dell’incarico, l’eccezione sulla erronea decorrenza di quattro giorni degli interessi ex d.l.vo n. 231/2002 non ha in concreto determinato alcuna variazione dell’importo di cui al decreto ingiuntivo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) rigetta l’opposizione; b) condanna il Comune di Bracciano, in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa. Roma, 7.2.2017
Il Giudice dr. Corrado Cartoni