Particolare tenuità del fatto: guida su procedura e reati


Per quali reati si può archiviare un processo, o prosciogliere un imputato, per lieve tenuità del fatto e cosa comporta? Tutte le risposte sono in questa guida.
Dal 2 aprile 2015 [1] alcuni comportamenti, sempre previsti dalla legge come reato (e, quindi, non depenalizzati) vengono considerati di particolare tenuità e, dunque, non punibili. Così chi ha effettivamente commesso un reato, e non può contare su altre difese (come prescrizione, assenza di prove, ecc.), può chiedere l’archiviazione immediata del procedimento (o il proscioglimento) rischiando al massimo di essere citato in un giudizio civile per il risarcimento del danno (ma nessuna sanzione penale!) Questa breve guida, rivolta all’indagato, all’imputato ed al danneggiato, illustra con attenzione le novità legislative, la procedura, i diritti e le conseguenze della nuova disciplina sulla non punibilità di alcuni reati per particolare tenuità del fatto.
Di recente è intervenuto il decreto legislativo 150/2022 che ha stabilito che la causa di non punibilità – prima limitata ai reati puniti con pena detentiva massima non superiore a cinque anni – ora può essere applicata a tutti i reati per i quali la pena minima non sia superiore a due anni a prescindere dalla pena massima, si è inoltre previsto di dare peso, nella valutazione della particolare tenuità del fatto, anche alla «condotta susseguente al reato». Ma procediamo con ordine.
Indice
I presupposti: la tenuità e la non abitualità
Affinché si possa ottenere l’archiviazione del procedimento, o il proscioglimento dell’imputato, è necessario che sussistano (contemporaneamente) due requisiti: la tenuità del fatto per il quale si procede e la non abitualità del reato.
Un fatto, secondo la nuova normativa, può essere astrattamente considerato di particolare tenuità:
- se il reato è sanzionato con pena detentiva minima non superiore a due anni;
- se la modalità in cui si è realizzata la condotta o l’esiguità del danno o del pericolo abbiano realizzato un’offesa di particolare tenuità;
- se il comportamento non sia abituale (e se l’autore del fatto non sia stato dichiarato delinquente abituale o per tendenza e non abbia commesso più reati della stessa indole) [2].
Il giudice deve anche considerare. la «condotta susseguente al reato».
L’offesa non è ritenuta di particolare tenuità quando l’autore del fatto (anche in danno di animali):
- abbia agito per motivi abietti o futili o con crudeltà;
- abbia adoperato sevizie;
- abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima;
- abbia cagionato, direttamente o indirettamente (cioè come conseguenza non voluta), la morte o lesioni gravissime di una persona.
La condotta resta illecita e costituisce reato ma, per l’esiguità e la tenuità dell’offesa che arreca, non è punita dall’ordinamento.
L’archiviazione nella fase delle indagini
Il pubblico ministero che, già durante la fase delle indagini, ritiene di trovarsi dinanzi ad un’ipotesi di reato di particolare tenuità e non abituale, può chiedere al giudice (Gip) l’archiviazione del procedimento [3]. In questo caso, il pubblico ministero dovrà informare di tale richiesta la persona offesa del reato che, nel termine di 10 giorni dalla notifica, può opporsi alla richiesta di archiviazione indicando le proprie ragioni. In questo caso il giudice deve fissare un’udienza all’esito della quale potrà decidere:
- di archiviare il procedimento;
- di delegare il pubblico ministero al compimento di ulteriori indagini;
- di ordinare al pubblico ministero di citare a giudizio l’indagato per essere processato (imputazione coatta).
Il pubblico ministero dovrà avvisare della richiesta di archiviazione per tenuità del fatto anche l’indagato che, come la persona offesa, ha la possibilità di opporsi alla sua richiesta al fine di far valere la propria innocenza (ricordo, infatti, che l’archiviazione per tenuità del fatto accerta la sussistenza di un reato, seppur non punibile in quanto di lieve tenuità).
Il proscioglimento nel processo
Se il processo è già iniziato, il giudice può applicare la non punibilità per tenuità del fatto con una vera e propria sentenza di proscioglimento che può emettere:
- immediatamente, alla prima udienza o, comunque, prima dell’apertura del dibattimento;
- al termine del processo, se le prove raccolte in dibattimento hanno dimostrato che il fatto in contestazione è di particolare tenuità e non è abituale.
In entrambe le ipotesi il giudice deve prima sentire il parere del pubblico ministero, dell’imputato e della persona offesa (se comparsa) per le stesse ragioni indicate per la fase delle indagini preliminari (soprattutto l’imputato, se innocente, potrebbe avere interesse ad una sentenza che esclude la sua responsabilità) [4].
La legge non stabilisce che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto possa essere concessa solo una volta, ma sicuramente sarà più difficile ottenere il beneficio due o più volte.
L’iscrizione nel casellario giudiziale
È opportuno osservare che l’istituto, nonostante non comporti l’applicazione di una pena, produce conseguenze giuridiche sfavorevoli. Per i provvedimenti che concedono la non punibilità, infatti, è prevista comunque la relativa iscrizione nel casellario giudiziale, al fine di rendere edotto il giudice se la persona ha già usufruito della causa di non punibilità ovvero se ha già commesso in passato altri reati, anche se di lieve tenuità [5].
L’iscrizione sarà cancellata solo dopo dieci anni [6] ma risulterà solo nel casellario giudiziale richiesto dall’autorità giudiziaria e non anche in quello chiesto dall’interessato [7].
Le conseguenze nei procedimenti civili e amministrativi
La sentenza di non punibilità:
- non produce alcun effetto nei procedimenti civili o amministrativi, nel caso in cui venga emessa nel corso delle indagini (con l’archiviazione) o nella fase iniziale del processo (prima dell’apertura del dibattimento);
- vale come prova di colpevolezza dell’imputato, nel caso in cui venga emessa all’esito del dibattimento. In questo caso, quindi, la persona offesa (vittima del reato) potrà utilizzare la sentenza in un distinto procedimento civile o amministrativo per chiedere al colpevole (o al responsabile civile) il risarcimento dei danni e le restituzioni, senza bisogno di produrre ulteriori prove della sua colpevolezza.
I mezzi di impugnazione
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto può essere impugnato solo per ragioni procedurali, cioè esclusivamente quando non è stato instaurato correttamente il contraddittorio [8]; nel caso, ad esempio, del mancato avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa.
In caso di sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto:
- può essere proposto unicamente ricorso per cassazione (attraverso il quale contestare sia la violazione di legge, sia il mancato rispetto del contraddittorio), se è emessa prima dell’apertura del dibattimento;
- sono esperibili gli strumenti ordinari di impugnazione (cioè l’appello o il ricorso per cassazione), se la sentenza è emessa all’esito dell’udienza preliminare o del dibattimento.
Casi in cui la particolare tenuità del fatto ha (già) trovato applicazione
Sono stati considerati di particolare tenuità:
- il tentato furto in supermercato [9]: nel caso concreto, risolto con sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, l’imputato si è introdotto in un supermercato e, dopo aver sottratto alcuni generi alimentari di modesto valore ed averli nascosti sotto il giubbotto, ha cercato di uscire senza pagare, senza riuscirci in quanto fermato prontamente dal personale addetto al servizio antitaccheggio [10];
- la truffa e sostituzione di persona [11]: nel caso concreto, risolto con sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, l’imputato ha chiamato al call center dell’ente erogatore e, fingendo di essere un’altra persona ed indicando i dati anagrafici di quest’ultima, ha attivato una fornitura di energia elettrica inducendo in errore l’operatore, con conseguente profitto per sé e corrispondente danno patrimoniale per la persona offesa (cioè il terzo di cui sono stati falsamente forniti i dati anagrafici) di lieve entità [12].
I casi nei quali, viceversa, non è stata riconosciuta la causa di non punibilità
La particolare tenuità del fatto è negata nei seguenti casi:
- se l’imputato ha commesso più reati legati dal vincolo della continuazione (ovvero frutto di un unico disegno criminoso, realizzati in un arco temporale breve e giudicati nello stesso procedimento), anche quando le pene previste per i singoli reati rientreranno nei limiti previsti dalla legge [13]. Ad esempio se un datore di lavoro omette più volte di versare le ritenute previdenziali non potrà beneficiare dell’istituto e sarà condannato;
- al soggetto che, fermato dai carabinieri, ha mostrato immediatamente i sintomi di un grave stato di alterazione alcoolica (forte alito vinoso, difficoltà di espressione, eloquio sconnesso, difficoltà di coordinamento dei movimenti, stato confusionale, equilibrio precario, andatura barcollante) e che, dopo essere stato sottoposto al test qualitativo preliminare con esito positivo, si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.
In questo caso, la decisione circa la non tenuità del fatto è dipesa dal fatto che il rifiuto (deliberato e motivato) e lo stato di alterazione (molto marcato) hanno indotto il giudice a ritenere che si trattasse di un soggetto pericoloso alla guida [14]; questo significa che, anche nei casi in cui (in astratto) potrebbe essere applicata la non punibilità per tenuità del fatto (come il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico) [15], essa può essere in concreto negata dal giudice.
La particolare tenuità del fatto è stata, altresì, negata al soggetto imputato:
- sia di aver realizzato, senza autorizzazione, un vero e proprio nuovo piano ammezzato (seppur senza un concreto aumento del volume o della superficie dell’edificio), suddiviso in quattro ambienti con altezza tale da consentirne pienamente l’utilizzo a fini abitativi, sebbene non sufficiente a permettere di ottenere il certificato di agibilità, su beni di interesse paesaggistico e di notevole interesse pubblico [16];
- sia del reato di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio [17].
La Cassazione ha statuito che la contestuale violazione di più norme, quale conseguenza dell’intervento abusivo, può (eventualmente) costituire un indice sintomatico della non particolare tenuità, che va, tuttavia, considerato unitamente a tutti gli altri parametri di valutazione della concreta offensività dell’intervento edilizio.
In questo caso la condotta, tenuto conto delle dimensioni dell’abuso edilizio (immediatamente successivo alla lottizzazione abusiva), è stata ritenuta non tenue [18].
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui stiamo trattando non può essere applicata ai procedimenti instaurati dinnanzi al Giudice di Pace [19] in quanto esiste altra norma specificamente dedicata alle ipotesi di non punibilità (sempre per particolare tenuità del fatto) nell’ambito dei procedimenti penali instaurati dinnanzi al Giudice di Pace [20].
Terminiamo con l’elenco dei reati più comuni a cui è astrattamente applicabile la causa di non punibilità (ovvero i reati puniti con la pena pecuniaria, oppure con una pena detentiva minima non superiore a due anni):
- abbandono di minori o incapaci;
- abusivo esercizio di una professione;
- abuso d’ufficio;
- abuso dei mezzi di correzione o di disciplina;
- abuso edilizio;
- accesso abusivo ad un sistema informatico;
- adulterazione o contraffazione di cose in danno della pubblica salute;
- appropriazione indebita;
- arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali, sabotaggio;
- arresto illegale;
- assistenza agli associati, anche mafiosi;
- attentati a impianti di pubblica utilità;
- attentati alla sicurezza dei trasporti;
- atti osceni;
- circonvenzione di incapaci;
- commercio di sostanze alimentari nocive;
- commercio o somministrazione di medicinali guasti;
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
- corruzione di minorenni;
- corruzione;
- crollo di costruzioni o altri disastri dolosi;
- danneggiamento;
- detenzione di materiale pedopornografico;
- detenzione o cessione di sostanze stupefacenti;
- diffamazione;
- esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia;
- evasione;
- evasione;
- false informazioni al pubblico ministero;
- falso, ad esempio falso del pubblico ufficiale in certificati;
- favoreggiamento personale;
- frode informatica;
- furto semplice;
- gioco d’azzardo;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
- insolvenza fraudolenta;
- lesione colposa;
- lesione personale non aggravata;
- lottizzazione;
- minaccia;
- oltraggio a pubblico ufficiale o a un magistrato in udienza;
- omicidio colposo;
- omissione di referto;
- omissione di soccorso;
- patrocinio o consulenza infedele;
- percosse;
- reati contro gli animali;
- rissa;
- rivelazione del segreto professionale;
- simulazione di reato;
- sostituzione di persona;
- truffa;
- turbata libertà degli incanti;
- vilipendio delle tombe;
- violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- violazione di domicilio;
- violenza o minaccia a un pubblico ufficiale;
- violenza o minaccia per costringere taluno a commettere reato;
- violenza privata.
note
[1] Il D.Lvo n.28 del 16.03.2015 è entrato in vigore il 2.04.2015
[2] Art. 131 bis cod. pen.
[3] Art. 411 cod. proc. pen.
[4] Art. 469 cod. proc. pen.
[5] Art. 3, comma 1, lett. f), DPR n. 313 del 14.11.2002.
[6] Art. 5, comma 2, lett. d-bis), DPR n. 313 del 14.11.2002.
[7] Art. 24, comma 1, lett. f-bis), DPR n. 313 del 14.11.2002.
[8] Art. 127, comma 5 cod. proc. pen.
[9] Artt. 56, 624, aggr. ex art. 625 n. 2 cod. pen.
[10] Cass., sent. n. 3936 del 2015.
[11] Artt. 640, 494 aggr. ex art. 61 n. 2 cod. pen.
[12] Cass., sent. n. 4195 del 2015.
[13] Cass., sent. n. 40650 del 2016.
[14] Cass., sent. n. 13682 del 6.4.2016.
[15] Art. 186, comma 7 C.d.S.
[16] Art. 181, comma 1-bis d. lgs. n. 42 del 2004.
[17] Art. 44, lett. c),d.P.R. n. 380 del 2001.
[18] Cass., sent. n. 44319 del 19.10.2016.
[19] Cass, sent. n. 45996 del 2.11.2016.
[20] Art. 34, D. Lgs. 274 del 2000.
So cose e niente! Hanno cominciato a depenalizzare i reati per i politici che li commettendo e ora ne usufruniscono tutti.In Italia,una cosa è certa:”la certezza”di non essere puniti!