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La tenuità del fatto nel reato

21 Maggio 2023 | Autore:
La tenuità del fatto nel reato

Esclusione della punibilità per particolare tenuità: cos’è, come funziona e a quali reati si applica? Qual è la differenza con l’attenuante della speciale tenuità?

Nel 2015 il legislatore ha introdotto una nuova causa di non punibilità inizialmente riservata ai reati puniti con pena detentiva di massimo cinque anni (ovvero con la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva). Con la riforma Cartabia la portata della norma è stata estesa, per cui oggi essa si applica a un numero più elevato di delitti. In questi casi, il colpevole non è sanzionabile se, per le modalità della condotta ovvero per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa arrecata non è stata rilevante. Scopriamo dunque cosa vuol dire la legge quando parla di tenuità del fatto nel reato.

Cosa vuol dire tenuità del fatto?

Per la legge un fatto è tenue quando l’offesa arrecata alla vittima è lieve e la condotta non è abituale ma meramente occasionale, sempreché il reato commesso sia punito con una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni (nuovo limite imposto dalla riforma Cartabia).

Si pensi ad esempio al reato di furto, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [1] e, nei casi aggravati, da due a sei anni. La pena detentiva prevista per tale delitto rientra nell’ambito di applicazione della particolare tenuità del fatto.

Nell’esaminare il caso concreto, il giudice può accertare che il comportamento del reo non presenti modalità particolarmente gravi, oppure che il danno cagionato non sia rilevante (si pensi al furto di pochi euro o di un oggetto di scarso valore): in questo caso, ferma restando la commissione del reato, il soggetto che lo ha commesso non sarà punibile proprio per via della particolare tenuità del fatto.

La regola in esame risponde ad una esigenza di deflazione processuale. In altre parole, si cerca di ridurre l’enorme numero di procedimenti pendenti nei tribunali italiani, al fine di garantire un miglior funzionamento del sistema giudiziario.

Che significa «causa di non punibilità»?

Quando il legislatore stabilisce una causa di non punibilità (come quella dovuta alla “particolare tenuità del fatto”), non significa che il reato non sia stato commesso. Al contrario, il reato è perfetto, l’offesa al bene protetto è stata arrecata. Tuttavia, per determinate ragioni, il reo non è punibile.

Nel caso specifico, il colpevole va esente da pena non perché l’offesa manca, ma perché la stessa è considerata tenue dal giudice. «Causa di non punibilità», quindi, non vuol dire che il reato non c’è stato: al contrario, l’illecito si è perfezionato, ma ciò che viene meno è solo la punibilità di chi lo ha commesso.

Quando sussiste la tenuità del fatto?

Come visto, ai fini dell’applicazione della particolare tenuità occorre innanzitutto che il reato in questione sia punito con una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. Ad esempio, per una rapina non si potrà dichiarare la non punibilità per particolare tenuità del fatto, perché tale delitto è punito con la reclusione da cinque a dieci anni [2].

La tenuità del fatto va valutata considerando due parametri, espressamente menzionati dalla norma in esame:

  • le modalità della condotta;
  • l’esiguità del danno o del pericolo.

Di regola, questi criteri vengono presi in considerazione dal giudice per stabilire la pena da irrogare nel caso concreto (si veda Come si calcola la pena per un reato). In questa circostanza, invece, vengono utilizzati per stabilire la non punibilità del reo per particolare tenuità del fatto.

Quando va esclusa la tenuità del fatto?

La particolare tenuità è sempre esclusa nei seguenti casi:

  • quando l’autore del reato ha agito con crudeltà oppure per motivi abietti o futili, anche in danno di animali;
  • quando ha adoperato sevizie o ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche considerando l’età della stessa;
  • quando la condotta ha provocato, anche involontariamente, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

In questi casi l’offesa arrecata dal reo non è mai tenue. Il colpevole, quindi, dovrà necessariamente scontare la pena inflitta dal giudice. Inoltre, la particolare tenuità non può sussistere quando il comportamento del reo è abituale. Ciò avviene quando:

  • l’autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza [3];
  • lo stesso abbia commesso più reati della stessa indole [4], anche se ciascuno di essi è stato considerato di particolare tenuità;
  • si tratta di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (ad esempio il reato di maltrattamenti in famiglia, lo stalking, la relazione incestuosa e così via).

Cos’è l’attenuante della particolare tenuità?

L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non va confusa con l’attenuante della speciale tenuità, che ricorre ogni volta che, nei delitti contro il patrimonio, è stato causato alla vittima un danno particolarmente lieve. Si pensi, ad esempio, al furto di dieci euro.

Si tratta quindi di due istituti giuridici diversi: la particolare tenuità esclude totalmente la pena per il reo (è una causa di non punibilità); l’attenuante della speciale tenuità diminuisce la sanzione, che però rimane in piedi.

Il legislatore si è espresso chiaramente affermando che la particolare tenuità che esclude la punibilità può applicarsi anche quando la speciale tenuità del fatto è prevista come circostanza attenuante del reato (si veda l’articolo Cosa sono le attenuanti).


Per la legge un fatto è tenue quando l’offesa arrecata alla vittima è lieve e la condotta non è abituale ma meramente occasionale, sempreché il reato commesso sia punito con una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.

note

[1] Art. 624 cod. pen.

[2] Art. 628 cod. pen.

[3] Artt. 102 ss. cod. pen.

[4] Art. 101 cod. pen.


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