Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Ipoteca Equitalia: novità su avviso, notifica e solo per debiti superiori a ventimila euro

20 Settembre 2012 | Autore:
Ipoteca Equitalia: novità su avviso, notifica e solo per debiti superiori a ventimila euro

Prima di  iscrivere ipoteca, Equitalia deve comunicare al contribuente che, in mancanza di pagamento entro trenta giorni, procederà all’iscrizione del vincolo.

Col Decreto Sviluppo [1], Equitalia, qualora intenda iscrivere un’ipoteca nei confronti del contribuente moroso, ha l’obbligo di inviare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva: tale comunicazione deve contenere l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme entro trenta giorni, si procederà ad iscrivere l’ipoteca.

In merito a questa norma, una recente sentenza della Cassazione [2] ha chiarito due aspetti rilevanti.

Il primo è in merito alla irretroattività della disposizione. La nuova disciplina non si applica alle ipoteche già iscritte al 13 luglio 2011: quindi non ha efficacia retroattiva.

Per le esecuzioni già iniziate, pertanto, vale il regime precedente.

Prima della recente riforma, la normativa stabiliva solo che, se l’espropriazione non era iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa doveva essere preceduta da un avviso con l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni. Al contrario, l’iscrizione dell’ipoteca poteva avvenire anche senza alcun avviso preventivo. Avveniva così che il contribuente venisse a conoscenza dell’ipoteca in modo del tutto casuale [3].

Ricordiamo inoltre che, a partire dal 2 marzo 2012 [4], Equitalia può iscrivere ipoteche solo per debiti superiori a 20.000 euro.

Il secondo aspetto chiarito dalla Corte è in merito alle modalità di notifica della cartella esattoriale. Contraddicendo un principio che sta prendendo piede tra i giudici di primo e secondo grado (ne abbiamo parlato qui e qui e infine qui), ritiene la Cassazione che la notifica delle cartelle esattoriali possa avvenire anche con semplice raccomandata a.r. inviata direttamente dal concessionario della riscossione (e non quindi dagli ufficiali giudiziari e altri soggetti abilitati dalla legge). L’importante è che il plico sia stato consegnato al domicilio del destinatario, senza bisogno di ulteriori adempimenti.

Secondo la Suprema Corte, inoltre, se nell’avviso di ricevimento non sono state indicate le generalità del soggetto che riceve la raccomandata o nel caso in cui la firma di questi sia illeggibile, la notifica è comunque valida, in quanto detti elementi sono sostituiti dall’accertamento dell’ufficiale postale [5], che è pubblico ufficiale.

 

 


note

[1] Art.7, comma 2, D.L. 2011/70, convertito con modificazioni nella legge 2011/106.

[2] Cass. sent. n. 15746 del 19.09.12.

[3] Di avviso contrario la Commissione Provinciale di Cosenza, sent. n. 138/01/09 del 14.01.2009, secondo cui l’amministrazione finanziaria deve assicurare al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati e quindi anche l’avvio dell’iscrizione dell’ipoteca.

[4] Così la previsione del D.L. n. 16/2012.

[5] Efficacia ex art. 2700 c.c.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube