Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 06.11.2014, n. 45921
L’Istituto professionale per i servizi alberghieri e la ristorazione, quale Istituto professionale, e’ dunque scuola secondaria di secondo grado che fornisce una preparazione tecnica e una qualifica professionale per l’accesso al settore alberghiero e della ristorazione (v., da ultimo, il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87). Orbene, non v’è dubbio, come ricordato dal PG ricorrente, che l’articolo 731 c.p. sanziona l’inosservanza dell’obbligo dei genitori di impartire ai figli minorenni l’istruzione elementare e, pertanto, non ricomprende l’inosservanza della Legge 28 marzo 2003, n. 53, articolo 2, lettera c) secondo cui e’ assicurato a tutti il diritto all’istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età (Sez. 3, n. 44168 del 22/10/2008 – dep. 27/11/2008, P.G. in proc. Manigrasso e altro, Rv. 241682; conf., Sez. 3, n. 16965 del 21/03/2007 – dep. 04/05/2007, P.M. in proc. Frazzitta e altri, Rv. 237321; nella specie, in un caso analogo a quello qui esaminato, questa Corte ha ritenuto che non configura il reato di cui all’articolo 731 c.p. la violazione dell’obbligo di far frequentare ai minori la scuola media superiore).
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 04.09.2007, n. 33847
In materia di inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori, è responsabile il genitore che, senza giusto motivo, abbia omesso di adempiere al proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul figlio, mancando di assicurarsi che questi si rechi a scuola per ricevere l’istruzione.