Mancata lettura del contatore gas: gli indennizzi


Se il contatore del gas non viene letto bisogna essere indennizzati: ecco come.
Può accadere che la società che ci porta il gas a casa non legga il contatore nei tempi previsti dalla normativa di riferimento, e quindi emetta fatture in base a consumi stimati e non effettivi. In alcuni casi questo comportamento è illegittimo ed impone alla società distributrice di pagare degli indennizzi ai propri clienti.
Periodicità delle letture
Innanzitutto, dunque, occorre dire che la società distributrice deve leggere il contatore secondo tempi e periodicità prestabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico [1]. In particolare, la lettura del contatore deve avvenire:
- almeno una volta l’anno per i clienti con consumi fino a 500 metri cubi all’anno;
- almeno due volte l’anno, per i clienti con consumi superiori a 500 metri cubi all’anno e fino a 1.500 metri cubi all’anno;
- almeno tre volte l’anno, per i clienti con consumi superiori a 1.500 metri cubi all’anno e fino a 5.000 metri cubi all’anno;
- almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5.000 metri cubi all’anno.
Questi termini e queste periodicità valgono per tutti i contatori accessibili, ovvero quelli posti su strada pubblica. Un contatore del gas, infatti, è considerato accessibile quando l’operatore dell’azienda distributrice può visionarlo senza dover richiedere ad alcuno il permesso di accesso.
Gli indennizzi previsti
Quando non vengono rispettati i termini temporali ora indicati, ed il contatore è accessibile, allora la normativa di settore [2] prevede l’applicabilità degli indennizzi.
La misura degli indennizzi è pari ad € 35,00 per ogni lettura non effettuata nei termini. Questa cifra deve essere corrisposta al cliente entro sei mesi dalla data in cui si doveva effettuare la lettura: se non si rispetta questo termine, l’indennizzo è triplicato e quindi al cliente sarà dovuta la somma di € 105,00.
L’indennizzo deve essere calcolato in bolletta: questo significa che l’importo dell’indennizzo deve essere scorporato dalla cifra dovuta dal cliente.
note
[1] Delibera Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. ARG/Gas64/09.
[2] Delibera Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 574/2013/R/Gas.
Autore immagine: Pixabay
si fa riferimento solo ai contatori dell’acqua ma per il gas m/c e l’elettricita KW, quali periodicità?