Credito della Pubblica amministrazione e decreto ingiuntivo


La fase istruttoria nell’opposizione a decreto ingiuntivo, mancata inversione della posizione delle parti se il credito è della p.a.
Per quel che attiene, invece, al giudizio di opposizione all’ingiunzione emessa dalla Pubblica Amministrazione ai sensi del R.G. n. 639 del 1910, il giudizio di opposizione assume caratteristiche completamente diverse.
Non si verifica, infatti, quel giudizio di inversione fra le posizioni di attore e convenuto che vale, invece, nel caso di qualsiasi altro creditore.
Ne consegue che la Pubblica Amministrazione permane convenuta sotto un profilo anche sostanziale, con tutte le conseguenze inerenti sotto il profilo probatorio e processuale. In particolare, è stato infatti affermato che: «Il giudizio di opposizione all’ingiunzione emessa dalla P.A. ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 è un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale — a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — l’opponente assume la posizione dell’attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava l’onere della prova, il quale si atteggia con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell’ordinanza-ingiunzione; ne consegue che l’Amministrazione opposta, che riveste la parte di convenuta, può, nelle forme e nei termini all’uopo previsti, proporre domanda riconvenzionale» [1].