I mezzi di prova nel processo ordinario: il deferimento dell’interrogatorio formale e la prova legale. La differenza con l’interrogatorio libero.
È il mezzo di prova che tende a provocare la confessione della parte (cd. confessione giudiziale).
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte (art. 2730 c.c.) e forma piena prova contro colui che l’ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti indisponibili. La parte che intende far interrogare l’avversario deve proporre le domande, deducendo articoli separati e specifici.
Il giudice istruttore ammette con ordinanza l’interrogatorio. assumendo l’interrogatorio non può far domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, fatta eccezione per domande su cui concordano le parti; egli, tuttavia, può sempre chiedere chiarimenti sulle risposte date.
La parte deve rispondere personalmente: se non si presenta a rispondere o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo il giudice potrà, valutato ogni altro elemento di prova, ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio (ficta confessio).
L’interrogatorio libero
Diverso dall’interrogatorio formale è l’interrogatorio libero delle parti, che rientra tra i poteri del giudice. infatti il giudice — per l’art. 117 — può, in qualunque stato e grado del processo, ordinare la comparizione personale delle parti per interrogarle liberamente sui fatti di causa.
In effetti, l’interrogatorio libero è lo strumento offerto al giudice, attraverso il contatto diretto con le parti, per mettere in risalto il vero nucleo della controversia.
La legge 353/1990 ha disposto che la trattazione della causa inizi con l’interrogatorio libero delle parti per l’individuazione dell’oggetto della controversia e per il tentativo di conciliazione. il successivo d.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005 non ha più reso obbligatorio il libero interrogatorio delle parti, essendo rimesso alla loro richiesta congiunta ovvero alla valutazione discrezionale del giudice.