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Quali tasse pago se dono la casa a mio figlio?

13 Marzo 2017 | Autore:
Quali tasse pago se dono la casa a mio figlio?

Vuoi donare una casa a tuo figlio? Puoi farlo e le tasse sono escluse o agevolate.

La donazione, soprattutto dei beni immobili, ricorre assai frequentemente nella pratica. Non di rado, i genitori donano i propri beni ai figli, allo scopo di soddisfarne le necessità. In altri casi, invece, la liberalità è realizzata per altri scopi. Ad ogni modo, i motivi che spingono a donare un bene sono assolutamente irrilevanti.

Detto ciò, senza dilungarci ulteriormente, vediamo insieme a quale tassazione sono sottoposte le donazioni dei beni immobili a favore dei propri figli.

Posso donare un bene immobile?

La legge ammette pienamente la possibilità di donare un bene immobile. Tale operazione deve avvenire attraverso un passaggio formale e cioè la sottoscrizione di un contratto, detto appunto di donazione, in cui da una parte c’è il donante/proprietario, che dona, e dall’altra il ricevente/donatario, che accetta.

Quanto appena descritto si compie mediante un atto pubblico, cioè realizzato per il tramite e l’assistenza di un notaio ed in presenza di due testimoni (nella pratica, sono quasi sempre due impiegati o collaboratori dello studio notarile a cui ci si rivolge).

In conclusione, con la preparazione dell’atto, la firma sullo stesso delle parti e l’autentica notarile, si conclude il passaggio di proprietà, che essendo gratuito non prevede il versamento di alcun corrispettivo a favore del donante/proprietario.

Infine, l’atto così realizzato dovrà essere oggetto di formale trascrizione nei pubblici registri immobiliari, affinché sia conoscibile ed opponibile a chiunque.

Quali tasse pago se dono la casa a mio figlio?

Lo stato italiano, al compimento di operazioni di trasferimento, anche se a titolo gratuito, pretende il versamento di alcune tasse.

Nel caso in questione, la tassazione è alquanto agevolata per i trasferimenti a favore dei propri figli.

In sostanza, se si vuole donare una casa ad un figlio, la tassa da pagare è quasi sempre assente, poiché per versarla occorrerebbe che il valore dell’immobile donato sia superiore al 1000.000 di euro e si andrebbe a calcolare soltanto sull’eccedenza rispetto alla detta cifra. In questo caso il 1000.000 di euro è considerata una franchigia.

Tuttavia se, nella pratica, l’imposta sulla donazione raramente è applicabile, in ogni caso, ci sono altre due tasse da versare:

  • l’imposta ipotecaria nella misura del 2%;
  • l’imposta catastale nella misura del 1%.

Il calcolo delle predette percentuali deve avvenire tenendo conto del valore dell’immobile.

Detto ciò, però, se volete donare la casa a vostro figlio, e la stessa sarebbe e diventerebbe la “prima casa” per il medesimo, anche queste tasse, ipotecaria e catastale, sono agevolate: esse si pagheranno nella misura ridotta e fissa di 200 euro cadauna. Inoltre, l’agevolazione così ottenuta, non precluderà a vostro figlio di usufruire del descritto regime di esenzione nel caso di un futuro acquisto a titolo oneroso.

Infine, se donate la casa a vostro figlio, e il valore della stessa non supera il 1.000.000 di euro, non è dovuta neanche l’imposta di registro [1].

 

Quali tasse pago se dono la casa a mio figlio, con riserva di usufrutto?

Abbiamo visto che le predette tassazioni, si applicano sul valore dell’immobile.

Ebbene, appare chiaro che nella donazione con riserva di usufrutto vitalizio (cioè sino alla morte del donante), il valore della nuda propriètà donata è evidentemente più basso rispetto a quello rilevabile, nel caso in cui si donasse la piena proprietà.

Per stabilire questo valore, la legge [2] fa riferimento a più fattori: l’età del donante/usufruttuario, il valore catastale dell’immobile in questione, un coefficiente numerico che rappresenta l’aspettativa di vita dell’usufruttuario.

Sul risultato ottenuto, si applicheranno le tasse e le aliquote sopra indicate (ad esempio, se il valore della nuda proprietà è inferiore al 1.000.000 di euro, non ci sarà alcuna imposta di donazione e di registro, mentre saranno dovute quella ipotecaria e catastale, nella misura del 2% e del 1%).


note

[1] Agenzia delle Entrate circ. n. 44/E del 07.10.2011.

[2] Decr. Min. Economia del 23.12.2013, in Gazz. Uff. n. 303 – Dpr 131/1986.


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