Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 23.05.2014, n. 11489
In tema di mantenimento della prole, l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato a quello beneficiario, nel periodo intercorrente tra la data della domanda di revisione delle condizioni di divorzio e quella del suo accoglimento, in ragione della sopravvenuta indipendenza economica dei figli maggiorenni, si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato soggetti autosufficienti in un periodo, in cui, stante la pendenza della controversia, era noto il rischio restitutorio.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16.05.2013, n. 11981
In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili, traducendosi nell’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e sociale dell’altro coniuge, e oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest’ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l’addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28.04.2010, n. 10222
Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, anche per l’assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti, non essendo a ciò ostativa la mancanza di una espressa previsione nell’art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74; la predetta modificabilità, al pari di quella prevista specificamente per l’affidamento dei figli, nonché per la misura e le modalità dell’assegno divorzile, costituisce infatti un principio generale che trascende la specifica previsione normativa, pur quando, come nella specie, l’originaria statuizione sia stata espressamente giustificata a titolo di integrazione delle disposizioni di carattere economico, sul presupposto, venuto meno in concreto, della presenza dei figli minori non economicamente autosufficienti, potendo semmai giustificarsi, in tale situazione, una rideterminazione dell’assegno divorzile.