Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, n. 5505
In presenza di aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione di un testamento olografo, tale intervento del terzo, di per sé, esclude il requisito dell’autografia di tale testamento, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore.
Cassazione civile, sez. II, 25/02/2014, n. 4492
Il testamento olografo non perde il requisito dell’autografia seppure se il testatore vi alleghi planimetrie redatte da terzi (nella specie, da un geometra) per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria.
Cassazione civile, sez. VI, 01/10/2013, n. 22420
Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo – requisito prescritto dall’art. 602 c.c., distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, per l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio – non sono ovviabili da una firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria, non rivelandosi essa sufficiente a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello del plico stesso.
Cassazione civile, sez. II, 10/09/2013, n. 20703
La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 c.c., l’autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento (nella specie, la parola “lasciare”, in sostituzione della parola cancellata “donare”), senza che assuma rilievo, peraltro, l’importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell’intero testamento in forza del principio “utile per inutile non vitiatur”.
Cassazione civile, sez. II, 31/05/2012, n. 8753
Il principio dell’autografia di cui all’art. 602 c.c. non impedisce che nell’ambito dello stesso documento siano enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall’altro, scritti di mano di un terzo dopo la sottoscrizione del testatore, e quindi collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria, che come tali non possono invalidare la scheda autonomamente redatta dal testatore. La nullità del testamento olografo per difetto di autografia, infatti, si ha soltanto quando l’intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà vi sia stata l’inserzione anche di una sola parola scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore.
e se invece il testamento viene scritto su una mail ed autospedito con una pec?
Un testamento scritto su una email ed autospedito con una pec non ha legalmente alcun valore.
è valido un testamento scritto al computer e firmato alla fine ed a metà foglio, poi consegnato in busta chiusa e sigillata come testamento segreto senza specificare chi sia stato a scriverlo?
grazie per un eventuale risposta