Nessuna tenuità per i contribuenti abitualmente irregolari


Non si applica la non punibilità per particolare tenuità del fatto all’evasore che, con più dichiarazioni infedeli, occulta i ricavi della società.
Se sei legale rappresentante di una società, e ti contestano di aver evaso il fisco (in modo continuato ed abituale) con il susseguirsi di numerose dichiarazioni infedeli, non potrai essere assolto per particolare tenuità del fatto, anche se l’evasione è di un importo minimo. Questo è quanto ha stabilito la Cassazione con una recentissima sentenza [1], ma vediamo perché.
Indice
Cos’è la non punibilità per tenuità del fatto?
Dal 2 aprile 2015 [2] alcuni comportamenti, sempre previsti dalla legge come reato (e, quindi, non depenalizzati) sono stati considerati di particolare tenuità e, dunque, non punibili.
Affinché si possa ottenere l’archiviazione del procedimento, o il proscioglimento dell’imputato, è necessario che sussistano (contemporaneamente) due requisiti: la tenuità del fatto per il quale si procede e la non abitualità del reato.
Un fatto può essere astrattamente considerato di particolare tenuità:
- se è punito con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (o con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva);
- se la modalità con cui è stata realizzata la condotta o l’esiguità del danno o del pericolo abbiano realizzato un’offesa di particolare tenuità;
- se il comportamento non è abituale (e se l’autore del fatto non sia stato dichiarato delinquente abituale o per tendenza e non abbia commesso più reati della stessa indole) [3].
L’offesa non è ritenuta di particolare tenuità quando l’autore del fatto (anche in danno di animali):
- abbia agito per motivi abietti o futili o con crudeltà;
- abbia adoperato sevizie;
- abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima;
- abbia cagionato, direttamente o indirettamente (cioè come conseguenza non voluta), la morte o lesioni gravissime di una persona.
La condotta resta illecita e costituisce reato ma, per l’esiguità e la tenuità dell’offesa che arreca, non è punita dall’ordinamento.
Cos’è una dichiarazione infedele?
Chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte indica
– ricavi (tecnicamente definiti elementi attivi) inferiori a quelli reali;
– o costi (tecnicamente definiti elementi passivi) inesistenti
è punito con la reclusione da 1 a 3 anni [4] quando congiuntamente
- l’imposta evasa è superiore ad euro 150.000 per ognuna delle imposte considerate singolarmente;
- l’ammontare complessivo dei ricavi (elementi attivi) sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a due-tre milioni di euro.
La dichiarazione infedele è reato tenue?
Il reato di dichiarazione infedele (che prevede la pena della reclusione da uno a tre anni) rientra tra i delitti per i quali il giudice può disporre il proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
Ma se il legale rappresentante di una società (per esempio una srl) ha occultato i ricavi della stessa per diversi anni, attraverso reiterate dichiarazioni infedeli, non potrà beneficiare della particolare tenuità del fatto perché la condotta realizzata non presenta i due requisiti necessari per l’applicazione tale istituto (ovvero la particolarità tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento).
note
[1] Cass., sent. n. 11045 dell’ 8.3.2017.
[2] D.Lvo n.28 del 16.03.2015 entrato in vigore il 2.04.2015.
[3] Art. 131 bis cod. pen.
[4] Art. 4 d.lgs. n.74 del 10.3.2000.