Esibizione, ispezione e rendimento dei conti nel processo


I mezzi di prova nel processo ordinario: l’ordine del giudice di esibire documenti necessari ai fini della decisione. Richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione.
Il giudice, su istanza di parte, ha il potere di ordinare alla parte o ad un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione, purché ciò possa avvenire senza grave danno della parte o del terzo e senza costringere gli stessi a violare il segreto d’ufficio o professionale. se la parte si rifiuta di esibire quanto richiesto, il giudice può trarre da tale rifiuto argomenti di prova.
Indice
Richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione
Il giudice può richiedere d’ufficio alla Pubblica amministrazione informazioni scritte su atti e documenti dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo (art. 213).
La nota contenente le informazioni fornite dalla P.a. è inserita nel fascicolo d’ufficio.
L’ispezione
Il giudice ha il potere di ordinare l’ispezione, sia di persone che di cose (mobili o immobili); ne fissa il tempo, il luogo ed il modo (art. 258); vi procede personalmente anche se l’ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale; può farsi assistere anche da un consulente tecnico se sono necessarie particolari cognizioni tecniche.
Il giudice ai sensi dell’art. 118 può impartire l’ordine di consentire l’ispezione alla parte o a terzi: in caso di rifiuto da parte del primo, senza giustificato motivo, il suo comportamento sarà valutato dal giudice come argomento di prova; nel caso di rifiuto del terzo, questi sarà condannato ad una pena pecuniaria fra i 250 ed i 1.500 euro; aumento quest’ultimo previsto ex L. 69/2009, per sanzionare i comportamenti che costituiscono un impedimento alla realizzazione di un processo rapido.
In caso di ispezione di oggetti, documenti, luoghi (art. 261), il G.i. può fare eseguire rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche o cinematografiche. Per accertare se un fatto possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può procedere all’esperimento, ossia alla ricostruzione del fatto, facendosi eventualmente assistere da un esperto o affidandone l’esecuzione allo stesso.
Il rendimento dei conti
Se il giudice ordina la presentazione di un conto consuntivo, questo deve essere depositato in cancelleria, con i documenti giustificativi, almeno 5 giorni prima dell’udienza fissata per la discussione di esso.
A seguito della presentazione:
- se il conto è accettato, il G.i. ne dà atto nel processo verbale ed ordina il pagamento delle somme che risultano dovute: l’ordinanza è titolo esecutivo;
- se il conto è impugnato, la parte che lo impugna deve specificare le partite che intende contestare.