Sospensione e interruzione del processo


Svolgimento anormale del processo di cognizione innanzi al Tribunale: casi di sospensione necessaria e facoltativa; interruzione.
Il processo di cognizione può subire, nel corso del suo svolgimento, alcune vicende che ne alterano la fisionomia e lo sviluppo che abbiamo fin qui descritto.
Gli eventi più importanti che meritano di essere esaminati sono i seguenti:
Indice
La successione nel processo
Ricorre quando mutano alcuni soggetti del processo a causa della sostituzione di nuovi soggetti rispetto a quelli originari. Ciò può riguardare:
- il giudice (ad es.: nel caso di incompetenza);
- le parti, sia nel caso di successione a titolo universale (es.: eredità), sia nel caso di successione a titolo particolare (es.: vendita del diritto oggetto del giudizio).
La successione a titolo universale è prevista dall’art. 110: «quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto». in caso di successione a titolo particolare, invece, l’art. 111 sancisce la regola della continuazione del processo fra le parti originarie e l’estensione dei suoi effetti al successore. In tutti questi casi l’originario processo non si estingue, ma continua, sia pure con soggetti diversi.
La sospensione del processo
La sospensione del processo è l’arresto temporaneo del suo svolgimento, disposto dal giudice quando si verificano determinati eventi stabiliti dalla legge.
Il codice contempla due forme di sospensione:
— sospensione necessaria: l’art. 295 nella formulazione in vigore dal 1°-1- 1993, sancisce che il giudice dispone la sospensione del processo in ogni caso in cui egli stesso o un altro giudice deve risolvere preliminarmente una controversia civile o amministrativa dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
- sospensione facoltativa o su istanza delle parti: il processo può essere sospeso quando le parti ne facciano concorde richiesta e, a seguito della riforma della L. 69/2009, se sussistono giustificati motivi. inoltre la concessione della sospensione può avvenire per una sola volta, per un periodo non superiore a tre mesi (non più quattro) e con la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio (art. 296).
Per quanto riguarda la ripresa del processo dopo la sospensione:
- se il provvedimento di sospensione stabilisce l’udienza in cui il processo deve proseguire, non sorgono problemi; in caso contrario, le parti, entro tre mesi (non più sei ex 69/2009) dalla cessazione della causa di sospensione necessaria, o almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione concordata, devono chiedere al giudice la fissazione dell’udienza
Rapporti tra azione civile e azione penale
In seguito all’entrata in vigore del nuovo cod. proc. pen. i rapporti tra azione civile ed azione penale sono regolati dall’art. 75 c.p.p. e 211 att. in base al primo «se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale definitiva, tranne il caso in cui la parte civile sia stata esclusa (art. 88, co. 3 c.p.p.), e quello in cui la parte civile non abbia accettato il rito abbreviato» (art. 441, co. 3 c.p.p.). in ogni caso, però, l’art. 211 att. sancisce che «salvo quanto disposto dall’art. 75 co. 2 c.p.p., quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo per la pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dar luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell’altro processo e se già è stata esercitata l’azione penale».
L’interruzione del processo
L’interruzione del processo è un arresto temporaneo del processo determinato dalla necessità di assicurare l’effettività del contraddittorio, a seguito di eventi che abbiano menomato l’attiva partecipazione al processo delle parti, dei loro rappresentanti legali o dei loro procuratori in giudizio.
Tali eventi possono essere:
- la morte della parte o la perdita della capacità di stare in giudizio per interdizione, inabilitazione, fallimento;
- la morte, la perdita della capacità del rappresentante, la cessazione della rappresentanza;
- la morte, la radiazione dall’albo o la sospensione del procuratore.
Se l’evento interruttivo riguarda la parte costituita, il processo s’interrompe immediatamente. se invece riguarda il contumace, s’interrompe solo quando il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall’ufficiale giudiziario o è documentato dall’altra parte (art. 300, co. 4).
La ripresa del processo deve avvenire entro tre mesi (non più sei, ex L. 69/2009) dal verificarsi della causa di interruzione. La riassunzione va fatta con ricorso ad opera della parte più diligente. decorsi i tre (non più sei) mesi senza che le parti abbiano riassunto il giudizio, il processo si estingue.