Tribunale di Roma, sez. IX, ordinanza 13 gennaio – 27 gennaio 2017
Presidente Marvasi – Relatore Postiglione
Omissis proponeva in data 26 luglio 2016 reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c. nei confronti dell’ordinanza emessa dal tribunale di Roma del 30novembre 2016 per mezzo della quale veniva rigettato il ricorso cautelare ai sensi dell’articolo 700 c.p.c. avanzato nei confronti della banca Unicredit S.p.A. e finalizzato alla cancellazione della segnalazione a sofferenza del suo nominativo operato dall’istituto di credito presso la centrale rischi della Banca d’Italia.
L’odierna ricorrente/reclamante, permettendo di essere amministratore e socio della società omissis, e di avere prestato fideiussione personale a favore del padre, trovandosi nella necessità di accedere al credito per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione richiesti per lo spostamento della sede sociale, apprendeva dell’impossibilità dell’ottenimento di qualsiasi forma di prestito per essere stato il proprio nominativo segnalato nella centrale rischi quale datrice di ipoteca in relazione ad un prestito assunto dal padre e successivamente dallo stesso estinto con ampia quietanza da parte della banca.
La ricorrente ha sostanzialmente dedotto che la posizione di sofferenza segnalata alla centrale dei rischi non era stata preceduta da alcuna comunicazione preventiva e non corrispondeva ad alcuna situazione effettiva di insolvenza, in primo luogo perché non le era mai stato richiesto di estinguere il debito assunto dal padre ed in secondo luogo poiché il debito precedentemente assunto dal signor omissis era stato da lui completamente estinto con accordo transattivo intervenuto tra lo stesso e la banca al 25 luglio 2015, sicché risultava del tutto priva di fondamento qualsiasi segnalazione relativa alla sua non solvibilità.
Si costituiva in giudizio la banca, la quale si limitava a sostenere la legittimità della segnalazione, che, a suo dire, non era relativa alla persona della ricorrente ma semplicemente alla circostanza che la originaria situazione debitoria pari a Euro 350.000 era stata solo parzialmente estinta (e non per transazione quanto per remissione del debito) per il minore importo di Euro 110.000, così che sussisteva contabilmente ancora un’esposizione di 40.000 che giustificava la segnalazione nella centrale rischi.
Il reclamo deve essere accolto.
Questo collegio condivide l’affermazione della ricorrente sul fatto che i accordo del 22 luglio del 2015 non possa essere qualificato come semplice remissione del debito da parte di Unicredit ma assume chiara valenza transattiva così come emerge dalla lettera di Unicredit del 12 agosto 2015, nel quale la stessa banca facendo riferimento ad un debito originario di Euro 150.000 dichiara testualmente il debito è stato integralmente estinto”, la banca quindi non fa riferimento ad una remissione parziale del debito ex art. 1236 cc. con contestuale impegno alla non escussione della quota non soddisfatta/rimessa, fatto questo che solo in astratto – e salvo quanto si dirà successivamente – poteva giustificare una segnalazione per il residuo importo rimasto insoluto, ma ha dichiarato l’integrale estinzione del debito, con riferimento quindi anche alla quota non escussa, chiaro elemento indice di un accordo transattivo omnia.
Già alla luce di tale considerazione si ritiene sussistere il fumus cautelare.
Inoltre va osservato che la circolare emanata dalla Banca d’Italia in relazione alla procedura di segnalazione nella centrale rischi presuppone la verifica effettiva da parte dell’intermediario della situazione di indebitamento da parte del segnalato (sez. 1, art. 2).
Viene poi esplicitamente previsto al punto 1.5 della sez. 2 l’obbligo dell’informazione per iscritto al cliente dell’eventuale prima segnalazione a sofferenza, adempimento questo che non è stato pacificamente espletato da parte della banca e che avrebbe consentito la risoluzione della vicenda senza la necessità di adire le vie giudiziarie.
Il medesimo articolo prevede infatti l’impossibilità di operare una se gradazione di rischio nel momento in cui il credito è stato rimborsato dal debitore o da terzi anche a seguito di accordo transattivo liberatorio come è avvenuto nel caso concreto.
L’illegittimità quindi della segnalazione della banca si fonda su una chiara violazione regolamentare ed oltre a ciò sulla violazione dell’elementare obbligo di buona fede che impone la salvaguardia della posizione giuridica della controparte nei limiti in un apprezzabile sacrificio.
L’esecuzione dell’accordo transattivo secondo buona fece avrebbe dovuto portare ad effettuare un’integrazione dell’accordo inserendo, anche in un secondo momento, nella direzione dell’impegno da parte della banca alla non segnalazione del nominativo della ricorrente nella centrale rischi interbancari. La stessa banca infatti ha dichiarato che non avrebbe avuto difficoltà in tal senso.
Per quanto concerne infine la sussistenza del periculum in mora, può agevolmente affermarsi che lo stesso sia in re ipsa. La segnalazione di un soggetto quale cattivo pagatore comporta quale effetto automatico la preclusione per lo stesso all’accesso al credito (ed in alcuni casi la revoca dello strumenti di pagamento); e quindi evidente il pregiudizio del soggetto nell’ipotesi in cui la segnalazione sia stata effettuata illegittimamente.
Il reclamo deve essere quindi essere accolto con condanna di parte reclamata al pagamento delle spese del doppio grado e conseguente accoglimento delle richieste già formulate in primo grado.
P.Q.M.
Il collegio così provvede:
– accoglie il reclamo e per l’effetto
– revoca l’ordinanza del tribunale ordinario di Roma del 30 novembre 2016 nell’ambito del procedimento civile omissis/16;
– ordina a Unicredit S.p.A. di procedere alla cancellazione della segnalazione iscritta a nome della reclamante presso la centrale rischi della Banca d’Italia ovvero presso i gestori dell’affidabilità creditizia;
– condanna Unicredit S.p.A. a rifondere alla reclamante le spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 12.000,00.
Apparentemente:”rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell’importo segnalato” dove riduzione non significa che la segnalazione non é dovuta per la restante parte non rimborsata a seguito di transazione a saldo e stralcio.