Estinzione, riunione e separazione del processo


Le fasi del processo ordinario: estinzione, riunione e separazione dei processi.
L’estinzione del processo
L’estinzione è la cessazione anticipata del processo per una causa che impedisce la sua prosecuzione. vi sono due casi di estinzione del processo:
- la rinuncia agli atti del giudizio, che deve essere fatta dalla parte personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e deve essere accettata dalle altre parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo;
- l’inattività delle parti, che si ha dopo che è decorso il termine di tre mesi (non più un anno) dalla cancellazione della causa dal ruolo, ovvero quando le parti cui spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi provvedono entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice (che non può essere superiore a tre mesi).
Prima dell’intervento della L. 69/2009 l’estinzione non era rilevabile d’ufficio, ma doveva essere eccepita dalla parte prima di ogni altra difesa; ora opera di diritto e può essere dichiarata anche d’ufficio dal giudice (con ordinanza se è G.i., sentenza se è il collegio).
La riunione dei processi
essa può essere ordinata quando sono pendenti più processi relativi alla stessa causa ovvero a cause connesse.
Le regole sono semplici:
- se più procedimenti uguali o connessi pendono davanti allo stesso giudice, questi ne ordina anche d’ufficio la riunione (art. 274);
- se pendono davanti a diversi giudici dello stesso tribunale, il giudice o il presidente di sezione che ne abbia notizia, ne riferisce al presidente del tribunale, che, con decreto, ordina la riunione se si tratta di litispendenza; ordina, invece, che le cause siano chiamate davanti allo stesso giudice per i provvedimenti che questi riterrà opportuni, in caso di connessione.
La separazione dei processi
il giudice istruttore o il collegio possono disporre — nel corso dell’istruzione o nella decisione — la separazione delle azioni cumulate nello stesso processo:
- se v’è istanza di tutte le parti;
- ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo.