Lo sai che? Aiuto per pagare l’affitto: ecco come
Lo sai che? Pubblicato il 31 marzo 2017
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Quando senza colpa non si riesce a pagare l’affitto è possibile chiedere aiuto al Comune: vediamo quando e come.
Può accadere che una difficoltà improvvisa renda impossibile pagare il canone di locazione, e si riceva lo sfratto: per queste situazioni la legge [1] ha istituito presso i Comuni il Fondo per la morosità incolpevole, il quale eroga denaro per aiutare i conduttori in difficoltà.
Vediamo chi è quando può chiedere aiuto.
Requisiti e presupposti
Innanzitutto, è necessario che la morosità nel pagamento dei canoni di locazione sia incolpevole: ciò accade quando senza colpa si è perduta o si è molto ridotta la capacità reddituale del nucleo familiare [2].
Fra i motivi di incolpevole capacità di pagamento del canone la legge prevede il licenziamento o la riduzione dell’orario lavorativo, la sopravvenuta collocazione in cassa integrazione, il mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, la fine del lavoro autonomo per cause documentate di forza maggiore e non per libera scelta, la morte o la grave invalidità di un componente della famiglia che contribuiva ai pagamenti mensili.
Quando ricorrono questi presupposti, possono richiedere il contributo per il pagamento del canone coloro che abbiano ricevuto la notifica dell’atto di citazione per la convalida dello sfratto per morosità e si trovano in queste condizioni:
– Reddito ai fini Isee non superiore ad euro 26mila;
– Contratto di locazione ad uso abitativo registrato e stipulato da più di un anno;
– Il contratto deve essere relativo ad immobili non di lusso.
Il beneficio è previsto per i cittadini italiani, per i cittadini comunitari e per i cittadini extracomunitari dotati di valido permesso di soggiorno.
Per accedere agli aiuti non bisogna essere proprietari di immobili e non bisogna avere l’usufrutto o l’uso di altra abitazione.
La domanda deve essere inoltrata al Fondo morosità incolpevole attivo presso il Comune di residenza utilizzando i moduli disponibili anche sui siti web istituzionali. La domanda può essere fatta nei periodi indicati dai bandi appositamente pubblicati dal Fondo stesso.
A quanto ammonta l’aiuto
Le somme concesse agli aventi diritto non possono mai superare gli euro 12mila.
In linea generale, è possibile assegnare le seguenti somme:
– euro 8mila per sanare le morosità incolpevoli, quando manchino almeno due anni alla fine della locazione ed il proprietario intenda rinunciare allo sfratto;
– euro 6mila quando il proprietario differisce lo sfratto consentendo al conduttore in mora di cercare un altro immobile ad uso abitativo.
Chi versa nelle descritte condizioni e gode dei requisiti di legge può chiedere questi fondi anche per versare il deposito cauzionale al fine di iniziare una nuova locazione o per stipulare una nuova locazione a canone concordato e coprire così le rate mensili fino al massimo di euro 12mila.
note
[1] D. L. n. 102/2013: L. n. 124/2013.
[2] Art. 2 del D. M. Infrastrutture 30.03.2016.
Autore immagine: Pixabay
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