Anticipo pensionistico a carico dello Stato: domande dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° luglio al 30 novembre.
Due occasioni per chiedere l’Ape sociale: saranno infatti due le finestre per consentire ai lavoratori, in possesso dei requisiti per accedere all’anticipo pensionistico a carico dello Stato, di presentare le relative domande. La prima finestra si aprirà dal 1° maggio al 30 giugno, la seconda dal 1° luglio fino al 30 novembre. Entro il 30 settembre verrà stilata una graduatoria dei destinatari delle misure, che servirà per stabilire le risorse residue.
È dunque confermato che l’Ape sociale, così come la pensione anticipata quota 41, non sarà per tutti, ma per un numero chiuso di destinatari. Ma procediamo per ordine e facciamo un breve punto della situazione: che cos’è l’Ape sociale, a chi si rivolge, a quanto ammonta e come richiederla.
Indice
L’Ape sociale è un’indennità che spetta fino al conseguimento dei requisiti necessari alla pensione di vecchiaia: è destinata ad alcune categorie di lavoratrici e lavoratori che si trovano in particolari condizioni e sono in possesso, a seconda delle ipotesi, di un minimo di 63 anni di età e di 30 o 36 anni di contributi.
L’Ape sociale, a differenza della cosiddetta Ape volontaria, è un anticipo pensionistico, ma è erogata direttamente dallo Stato e non comporta trattenute sulla futura pensione.
Possono accedere all’Ape sociale le lavoratrici e i lavoratori che abbiano già compiuto 63 anni di età e che siano, o siano stati, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago, che comprende gli iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi), alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla Gestione separata Inps, purché cessino l’attività lavorativa, non siano già titolari di pensione diretta, e siano in possesso di un minimo di 30 o 36 anni di contributi, a seconda della categoria di appartenenza.
I lavoratori devono appartenere, nel dettaglio, a una delle seguenti categorie:
- lavoratori in possesso di almeno 30 anni di contributi che, al momento di decorrenza dell’Ape sociale:
- risultano disoccupati a seguito di licenziamento, anche collettivo, o di dimissioni per giusta causa, o per effetto di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria, che hanno terminato da almeno tre mesi di percepire la prestazione di disoccupazione;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave ai sensi della Legge 104;
- possiedono un’invalidità uguale o superiore al 74%;
- lavoratori in possesso di almeno 36 anni di contributi che, al momento di decorrenza dell’Ape sociale:
- prestano da almeno 6 anni, in via continuativa, attività lavorative dipendenti particolarmente difficoltose e rischiose, facenti parte dell’elenco di professioni di seguito indicato:
- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- professori di scuola pre-primaria;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
- prestano da almeno 6 anni, in via continuativa, attività lavorative dipendenti particolarmente difficoltose e rischiose, facenti parte dell’elenco di professioni di seguito indicato:
Il calcolo dell’Ape sociale viene effettuato secondo il normale criterio di calcolo della pensione, ma il suo importo non può comunque superare, mensilmente, i 1.500 euro.
L’Ape sociale è corrisposta, ogni anno, per 12 mesi, anziché 13, in quanto non è un trattamento pensionistico vero e proprio, ma un anticipo pensionistico corrisposto sotto forma di indennità.
La legge che ha istituito l’Ape sociale (cioè la Legge di bilancio 2017) non dice, come nel caso dell’Ape volontaria, che il trattamento è esentasse: si deduce, quindi, che l’Ape sociale è regolarmente tassata come reddito da lavoro dipendente.
L’Ape sociale è incompatibile con la percezione di prestazioni a sostegno del reddito conseguenti allo stato di disoccupazione. In particolare è incompatibile:
- con la Naspi;
- con l’Asdi (assegno di disoccupazione);
- con l’indennizzo per commercianti.
È invece compatibile:
- con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8000 euro all’anno;
- con la percezione di redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite annuo di 4800 euro.
Inoltre, il beneficiario decade dal diritto all’indennità se raggiunge i requisiti la pensione anticipata (ad esempio, può accadere che Tizio, disoccupato, riprenda l’attività lavorativa nel periodo di percezione dell’Ape sociale e raggiunga, così, i contributi utili alla pensione anticipata).
Per quanto riguarda la domanda di Ape sociale, si sa soltanto, come anticipato, che ci saranno due finestre entro le quali sarà possibile presentarla:
- la prima, dal 1° maggio al 30 giugno;
- la seconda, dal 1° luglio al 30 novembre.
Si attende poi, al momento, l’emanazione di un decreto che:
- definisca le modalità attuative della prestazione;
- fissi le procedure per accertare il diritto all’indennità;
- detti le istruzioni relative alla predisposizione della documentazione necessaria per la trattazione delle diverse fasi dell’istruttoria amministrativa e decisionale.