Chi deve fare il rinnovo di un marchio se la relativa società è cessata? Se tale marchio era usato da più società c’è il rischio di una sua volgarizzazione?
Il marchio registrato intestato alla società oramai sciolta può essere considerato [1] quale attivo residuo da ripartirsi tra i soci. Trattandosi di bene indivisibile, essi saranno ciascuno proprietario del medesimo per la rispettiva quota.
Si consideri, inoltre, che la domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa. Da ciò consegue come, nel caso del lettore, ciascun socio (documentando la propria qualità) possa in modo legittimo presentare domanda di rinnovazione del marchio in questione a proprio nome, salvo poi dover corrispondere il relativo valore per equivalente agli altri soci che ne dovessero fare richiesta.
Dall’esposizione dei fatti è verosimile dedurre come dallo scioglimento della società avvenuto nel novembre 2009 il marchio in questione non sia stato più usato in modo effettivo. Questo mancato uso protrattosi per 5 anni consecutivi ben potrebbe configurare una causa di decadenza [3], potendo il marchio in questione essere nel frattempo divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o comunque aver perduto la propria capacità distintiva.
Ciò premesso, è molto probabile che nel caso in cui il lettore dovesse agire in giudizio nei confronti di eventuali società concorrenti, queste ultime, avendone interesse, tenterebbero di dimostrare l’effettiva decadenza del marchio da lui rivendicato per le ragioni testè illustrate.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Alessandro Marescotti