Per determinare l’assegno di divorzio il giudice può avvalersi della finanza


Per determinare o riconoscere l’assegno divorzile il giudice può avviare indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi avvalendosi anche della polizia tributaria.
L’assegno divorzile ha la funzione di garantire all’ex coniuge meno abbiente il mantenimento dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio [1]. Il giudice, nel determinarne l’ammontare, deve valutare accuratamente l’effettivo bisogno del beneficiario e le potenzialità economiche di entrambi coniugi. Bisogna insomma riequilibrare i loro tenori di vita, anche dopo lo scioglimento del legame. Quindi oltre ai redditi (stipendi o salari) vanno tenuti in considerazione anche i patrimoni posseduti dalla coppia (tutti i beni mobili e immobili).
Per raggiungere tale scopo, il giudice esamina le dichiarazioni dei redditi o, in alternativa [2], può avviare autonomamente delle indagini patrimoniali rivolgendosi alla Guardia di Finanza [3] territorialmente competente, la quale provvederà ad effettuare i dovuti controlli sullo stato finanziario dei contendenti.
Ciò costituisce una deroga al principio generale dell’onere della prova [4], secondo il quale chi voglia dimostrare in processo un determinato fatto deve provarne direttamente l’esistenza, presentando a processo la documentazione adeguata che dimostri quanto da esso dichiarato.
La possibilità di effettuare tali accertamenti non è un dovere che il giudice è tenuto ad adempiere, ma una semplice facoltà, frutto di un potere discrezionale. Il magistrato infatti ha la facoltà di rivolgersi alla polizia tributaria in casi di difficoltà oggettiva a determinare il reddito.
Nonostante ciò, secondo una recente sentenza della Cassazione [5], il giudice sarebbe obbligato a rivolgersi alla guardia di finanza nel caso in cui i coniugi, che siano in causa per la determinazione dell’assegno divorzile, non abbiano presentato idonea documentazione a sostegno delle loro ragioni.
note
[1] Per un approfondimento sull’argomento si rimanda al seguente articolo https://www.laleggepertutti.it/14300_assegno-di-mantenimento-e-assegno-divorzile-definizioni-e-differenze .
[2] Qualora le dichiarazioni dei redditi non siano state debitamente presentate a processo, o sorgano delle contestazioni tra le parti.
[3] Art. 5, c. 9, L. n. 898/1970.
[4] Sancito dall’ art. 2697 c.c.
[5] Cass. sent. n. 16094/2012.